Articolo 1 della Legge 22 novembre 1990, n. 354
Articolo 2
Versione
16 dicembre 1990
Art. 1. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituita per un triennio la commissione di indagine sulla poverta' e sull'emarginazione.
2. La commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito comunitario, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per l'indagine sulla poverta' e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne cause e conseguenze.
3. La commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1990