Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

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  • 1Le leggi regionali siciliane (gennaio – aprile 2020) (2
    Marco Armanno · https://www.osservatoriosullefonti.it/

  • 2Il risarcimento del danno provocato dall’amministrazione nazionale per violazione della disciplina sulla qualità dell’aria: una questione ancora aperta (nota a…
    Giulia Torta · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Sommario: 1. Introduzione – 2. L'ingiustizia e la prospettiva dei diritti – 3. La sentenza della Corte di Giustizia del 22 dicembre 2022 nella causa C-61/21 – 3.1. Le conclusioni dell'Avvocato Generale Kokott – 3.2. Le conclusioni della CGUE – 4. Conclusione: le ricadute concrete della sentenza sulla causa C-61/21. 1. Introduzione Sotto la spinta dei numerosi contributi scientifici che si sono dedicati ad approfondire il tema dell'inquinamento , la consapevolezza sulle conseguenze nocive per la salute umana e per l'ambiente e sui corrispondenti costi economici si è progressivamente diffusa ed è ormai ampiamente consolidata nell'opinione pubblica, a livello sia nazionale che globale . Per …

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  • 3Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività
    https://www.brocardi.it/

  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 5Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’incompetenza del comune a proibire l’accensione di fuochi d’artificio con proprio regolamento (Consiglio di Stato, sezione…
    https://dirittifondamentali.it/ · 22 aprile 2025

    Il comune non può intervenire con proprio regolamento a disciplinare le sorgenti di emissione aventi un impatto negativo sulla qualità dell'aria (nella specie, mediante divieto assoluto di accensione di fuochi di artificio nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo), in quanto la tutela della qualità dell'aria afferisce alla materia dell'ambiente che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s) e del comma 6, Cost. rientra nella competenza esclusiva dello Stato sia legislativa sia regolamentare e, inoltre, in base al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, spetta alle regioni adottare un piano recante le misure necessarie per intervenire sulle sorgenti di emissione …

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Giurisprudenza234

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  • 1TAR Ancona, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 465
    Provvedimento: Pubblicato il 06/06/2025 N. 00465/2025 REG.PROV.COLL. N. 00663/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 663 del 2016, proposto da PO S.r.l. e ID-Sadam S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Maria Giulia Roversi Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Venarucci, in Ancona, corso Garibaldi n. 91/A; contro Provincia di Fermo, in persona del legale rappresentante pro …
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    • difetto di interesse·
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    • monitoraggio ante operam·
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    • D.M. 23 giugno 2016

  • 2Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/02/2025, n. 1111
    Provvedimento: Pubblicato il 11/02/2025 N. 01111/2025REG.PROV.COLL. N. 00889/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 889 del 2022, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11; contro Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Irma …
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  • 3Trib. Milano, sentenza 06/10/2025, n. 7445
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguen- te SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 34928/2024 promossa da , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 , , , [...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 , , [...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 , , , , , [...] Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 [...] , , CP_1 Parte_20 Parte_21 Parte_22 , , [...] Parte_23 Parte_24 Parte_25 , , , [...] CP_2 …
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    • diritto alla salute·
    • difetto assoluto di giurisdizione·
    • direttiva 2008/50/CE·
    • obblighi informativi·
    • risarcimento danni·
    • tutela ambientale·
    • incompetenza territoriale·
    • responsabilità extracontrattuale·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • foro erariale

  • 4Corte d'Appello Messina, sentenza 21/10/2025, n. 824
    Provvedimento: Corte di Appello di Messina REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel. dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 157/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza 11 ottobre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2024, e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente TRA , nata a [...] e residente in [...], Parte_1 C.F. , rappresentata e difesa unitamente e C.F._1 disgiuntamente dagli avv. Antonio Domenico Francesco …
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    • immissioni inquinanti·
    • responsabilità per attività pericolose·
    • autorizzazione integrata ambientale·
    • diossine·
    • danno non patrimoniale·
    • monitoraggio emissioni·
    • nesso di causalità·
    • responsabilità oggettiva·
    • leiomiosarcoma·
    • onere della prova·
    • danno patrimoniale·
    • art. 2050 c.c.

  • 5TAR Napoli, sez. V, sentenza 20/11/2024, n. 6388
    Provvedimento: Pubblicato il 20/11/2024 N. 06388/2024 REG.PROV.COLL. N. 05361/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5361 del 2021, proposto da Associazione Antiquariato Auto Moto Club, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Annalisa Cuomo, Anna …
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    • direttiva 2008/50/CE·
    • proporzionalità misure·
    • divieto di circolazione·
    • compensazione spese giudizio·
    • art. 7 Codice della strada·
    • qualità dell'aria·
    • difetto di istruttoria·
    • veicoli d'epoca e storici·
    • eccessiva rigidità provvedimento·
    • tutela patrimonio storico-culturale
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Versioni del testo

  • Articolo 1
    Art. 1. Principi e finalita' 1. Il presente decreto recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE , istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente finalizzato a:
    a) individuare obiettivi di qualita' dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
    b) valutare la qualita' dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale;
    c) ottenere informazioni sulla qualita' dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonche' i miglioramenti dovuti alle misure adottate;
    d) mantenere la qualita' dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
    e) garantire al pubblico le informazioni sulla qualita' dell'aria ambiente;
    f) realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea in materia di inquinamento atmosferico.
    2. Ai fini previsti dal comma 1 il presente decreto stabilisce:
    a) i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10;
    b) i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto;
    c) le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto;
    d) il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5;
    e) i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.
    3. Ai fini previsti dal comma 1 il presente decreto stabilisce altresi' i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazione per l'ozono.
    4. Il presente decreto si fonda sui seguenti principi:
    a) il sistema di valutazione e gestione della qualita' dell'aria rispetta ovunque standard qualitativi elevati ed omogenei al fine di assicurare un approccio uniforme su tutto il territorio nazionale e di assicurare che le stesse situazioni di inquinamento siano valutate e gestite in modo analogo;
    b) il sistema di acquisizione, di trasmissione e di messa a disposizione dei dati e delle informazioni relativi alla valutazione della qualita' dell'aria ambiente e' organizzato in modo da rispondere alle esigenze di tempestivita' della conoscenza da parte di tutte le amministrazioni interessate e del pubblico e si basa su misurazioni e su altre tecniche di valutazione e su procedure funzionali a tali finalita' secondo i canoni di efficienza, efficacia ed economicita';
    c) la zonizzazione dell'intero territorio nazionale e' il presupposto su cui si organizza l'attivita' di valutazione della qualita' dell'aria ambiente. A seguito della zonizzazione del territorio, ciascuna zona o agglomerato e' classificata allo scopo di individuare le modalita' di valutazione mediante misurazioni e mediante altre tecniche in conformita' alle disposizioni del presente decreto;
    d) la zonizzazione del territorio richiede la previa individuazione degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Gli agglomerati sono individuati sulla base dell'assetto urbanistico, della popolazione residente e della densita' abitativa.
    Le altre zone sono individuate, principalmente, sulla base di aspetti come il carico emissivo, le caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche e il grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree in cui uno o piu' di tali aspetti sono predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti e di accorpare tali aree in zone contraddistinte dall'omogeneita' degli aspetti predominanti;
    e) la valutazione della qualita' dell'aria ambiente e' fondata su una rete di misura e su un programma di valutazione. Le misurazioni in siti fissi, le misurazioni indicative e le altre tecniche di valutazione permettono che la qualita' dell'aria ambiente sia valutata in conformita' alle disposizioni del presente decreto;
    f) la valutazione della qualita' dell'aria ambiente condotta utilizzando determinati siti fissi di campionamento e determinate tecniche di valutazione si considera idonea a rappresentare la qualita' dell'aria all'interno dell'intera zona o dell'intero agglomerato di riferimento qualora la scelta dei siti e delle altre tecniche sia operata in conformita' alle disposizioni del presente decreto;
    g) ai fini della valutazione della qualita' dell'aria ambiente e' evitato l'uso di stazioni di misurazione non conformi e, nel rispetto dei canoni di efficienza, di efficacia e di economicita', l'inutile eccesso di stazioni di misurazione. Le stazioni di misurazione che non sono inserite nella rete di misura e nel programma di valutazione non sono utilizzate per le finalita' del presente decreto;
    h) la rete di misura e' soggetta alla gestione o al controllo pubblico. Il controllo pubblico e' assicurato dalle regioni o dalle province autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Le stazioni di misurazione non soggette a tale gestione o controllo non sono utilizzate per le finalita' del presente decreto;
    i) la valutazione della qualita' dell'aria ambiente e' il presupposto per l'individuazione delle aree di superamento dei valori, dei livelli, delle soglie e degli obiettivi previsti dal presente decreto;
    l) i piani e le misure da adottare ed attuare in caso di individuazione di una o piu' aree di superamento all'interno di una zona o di un agglomerato devono agire, secondo criteri di efficienza ed efficacia, sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque localizzate, che influenzano tali aree, senza l'obbligo di estendersi all'intero territorio della zona o dell'agglomerato, ne' di limitarsi a tale territorio.
    5. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualita' dell'aria ambiente competono allo Stato, alle regioni e alle province autonome e agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero dell'ambiente, si puo' avvalere, nei modi e per le finalita' previsti dal presente decreto, del supporto tecnico dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito ENEA.
    6. I compiti tecnici finalizzati ad assicurare la qualita' della valutazione in materia di aria ambiente sono assicurati dalle autorita' e dagli organismi di cui all'articolo 17, in conformita' al disposto dell'allegato I, paragrafo 3.
    NOTE
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
    Note alle premesse:
    - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
    - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
    - Si riporta il testo dell' art. 117 della Costituzione :
    «Art. 117 (La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali). - Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
    a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
    b) immigrazione;
    c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
    d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
    e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
    f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
    g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
    h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
    i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
    l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
    m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
    n) norme generali sull'istruzione;
    o) previdenza sociale;
    p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane;
    q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
    r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
    s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
    Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
    Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
    Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
    La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
    Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
    La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
    Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».
    - Il testo dell'art. 10 e l'allegato B della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recita:
    «Art. 10. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa) - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 , relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa, il Governo e' tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
    a) prevedere adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria;
    b) coordinare la disciplina relativa alla pianificazione ed alla programmazione della qualita' dell'aria ambiente con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di permettere l'attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali norme di settore;
    c) introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze, in materia di qualita' dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione, all'accreditamento dei laboratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di accreditamento, alla garanzia della qualita' delle misurazioni ed ai connessi controlli, prevedendo, al fine di garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che le relative linee guida siano definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
    d) in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino;
    e) al fine di unificare la normativa nazionale in materia di qualita' dell'aria ambiente, abrogare espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996 , 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999 , 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 , 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002 , e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004 , nonche' le relative norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , inerente la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualita' dell'aria.
    2. Ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo, resta fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 4.».
    «Allegato B
    (Art. 1, commi 1 e 3)
    2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
    2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ;
    2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006 , che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;
    2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;
    2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
    2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio ;
    2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
    2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);
    2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire);
    2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;
    2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio , le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE , 91/383/CEE , 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;
    2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate;
    2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
    2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE , 2004/39/CE , 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
    2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio ;
    2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 , che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
    2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita';
    2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
    2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE , 2002/65/CE , 2005/60/CE e 2006/48/CE , che abroga la direttiva 97/5/CE ;
    2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007 , che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;
    2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
    2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);
    2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
    2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE , ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;
    2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE ;
    2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008 , recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;
    2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;
    2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio , relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
    2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
    2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario (rifusione);
    2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;
    2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
    2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
    2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
    2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE , 77/504/CEE , 88/407/CEE , 88/661/CEE , 89/361/CEE , 89/556/CEE , 90/426/CEE , 90/427/CEE , 90/428/CEE , 90/429/CEE , 90/539/CEE , 91/68/CEE , 91/496/CEE , 92/35/CEE , 92/65/CEE , 92/66/CEE , 92/119/CEE , 94/28/CE , 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonche' le direttive 2001/89/CE , 2002/60/CE e 2005/94/CE ; 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008 , che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;
    2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
    2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
    2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008 , che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;
    2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;
    2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE .
    - Il testo dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita:
    «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
    2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
    3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
    4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.
    - La direttiva 2008/50/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2008, n. L 152;
    - La direttiva 2004/107/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 gennaio 2005, n. L 23;
    - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario.
    Note all' art. 1:
    - Per la direttiva 2008/50/CE , si veda nelle note alle premesse.
    - Per la direttiva 2004/107/CE , si veda nelle note alle premesse.
  • Articolo 2
    Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
    a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ;
    b) inquinante: qualsiasi sostanza presente nell'aria ambiente che puo' avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;
    c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposizione di questo su una superficie in un dato periodo di tempo;
    d) valutazione: utilizzo dei metodi stabiliti dal presente decreto per misurare, calcolare, stimare o prevedere i livelli degli inquinanti;
    e) zona: parte del territorio nazionale delimitata, ai sensi del presente decreto, ai fini della valutazione e della gestione della qualita' dell'aria ambiente;
    f) agglomerato: zona costituita da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non piu' di qualche chilometro oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente:
    1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure;
    2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densita' di popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti;
    g) area di superamento: area, ricadente all'interno di una zona o di un agglomerato, nella quale e' stato valutato il superamento di un valore limite o di un valore obiettivo; tale area e' individuata sulla base della rappresentativita' delle misurazioni in siti fissi o indicative o sulla base delle tecniche di modellizzazione;
    h) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato; i) livello critico: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, oltre il quale possono sussistere effetti negativi diretti su recettori quali gli alberi, le altre piante o gli ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani;
    l) margine di tolleranza: percentuale del valore limite entro la quale e' ammesso il superamento del valore limite alle condizioni stabilite dal presente decreto;
    m) valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita;
    n) soglia di allarme: livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per la popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di adottare provvedimenti immediati;
    o) soglia di informazione: livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate e tempestive;
    p) obiettivo a lungo termine: livello da raggiungere nel lungo periodo mediante misure proporzionate, al fine di assicurare un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente;
    q) indicatore di esposizione media: livello medio da determinare sulla base di misurazioni effettuate da stazioni di fondo ubicate in siti fissi di campionamento urbani presso l'intero territorio nazionale e che riflette l'esposizione della popolazione. Permette di calcolare se sono stati rispettati l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione e l'obbligo di concentrazione dell'esposizione;
    r) obbligo di concentrazione dell'esposizione: livello fissato sulla base dell'indicatore di esposizione media al fine di ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana, da raggiungere entro una data prestabilita;
    s) obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione: riduzione, espressa in percentuale, dell'esposizione media della popolazione, fissata, in relazione ad un determinato anno di riferimento, al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute umana, da raggiungere, ove possibile, entro una data prestabilita;
    t) misurazioni in siti fissi: misurazioni dei livelli degli inquinanti effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi, con campionamento continuo o discontinuo, eccettuate le misurazioni indicative;
    u) misurazioni indicative: misurazioni dei livelli degli inquinanti, basate su obiettivi di qualita' meno severi di quelli previsti per le misurazioni in siti fissi ((...)) ;
    v) tecniche di stima obiettiva: metodi ((...)) per calcolare le concentrazioni a partire da valori misurati in luoghi o tempi diversi da quelli a cui si riferisce il calcolo, basati su conoscenze scientifiche circa la distribuzione delle concentrazioni;
    z) soglia di valutazione superiore: livello al di sotto del quale le misurazioni in siti fissi possono essere combinate con misurazioni indicative o tecniche di modellizzazione e, per l'arsenico, il cadmio, il nichel ed il benzo(a)pirene, livello al di sotto del quale le misurazioni in siti fissi o indicative possono essere combinate con tecniche di modellizzazione;
    aa) soglia di valutazione inferiore: livello al di sotto del quale e' previsto, anche in via esclusiva, l'utilizzo di tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva;
    bb) contributo di fonti naturali: emissione di sostanze inquinanti non causata in modo diretto o indiretto da attivita' umane, come nel caso di eruzioni vulcaniche, attivita' sismiche, attivita' geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento ed altri eventi naturali, aerosol marini, emissioni biogeniche, trasporto o risospensione in atmosfera di particelle naturali dalle regioni secche;
    cc) rete di misura: sistema di stazioni di misurazione degli inquinanti atmosferici da utilizzare ai fini del presente decreto; il numero delle stazioni della rete di misura non eccede quello sufficiente ad assicurare le funzioni previste dal presente decreto.
    L'insieme di tali stazioni di misurazione presenti sul territorio nazionale costituisce la rete di misura nazionale;
    dd) programma di valutazione: il programma che indica le stazioni di misurazione della rete di misura utilizzate per le misurazioni in siti fissi e per le misurazioni indicative, le tecniche di modellizzazione e le tecniche di stima obiettiva da applicare ai sensi del presente decreto e che prevede le stazioni di misurazione, utilizzate insieme a quelle della rete di misura, alle quali fare riferimento nei casi in cui i dati rilevati dalle stazioni della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non risultino conformi alle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli obiettivi di qualita' dei dati di cui all'allegato I ed ai criteri di ubicazione di cui agli allegati III e VIII;
    ee) garanzia di qualita': realizzazione di programmi la cui applicazione pratica consente l'ottenimento di dati di concentrazione degli inquinanti atmosferici con precisione e accuratezza conosciute ((le attivita' di controllo sulla corretta applicazione di tali programmi sono comprese nella realizzazione dei programmi stessi;)) ;
    ff) campioni primari: campione designato come avente le piu' alte qualita' metrologiche ed il cui valore e' accettato senza riferimento ad altri campioni della stessa grandezza;
    gg) campioni di riferimento: campioni riconosciuti da una decisione nazionale come base per fissare il valore degli altri campioni della grandezza in questione;
    hh) deposizione totale: massa totale di sostanze inquinanti che, in una data area e in un dato periodo, e' trasferita dall'atmosfera al suolo, alla vegetazione, all'acqua, agli edifici e a qualsiasi altro tipo di superficie;
    ii) PM10: il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 (norma UNI EN 12341), con un'efficienza di penetrazione del 50 per cento per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 10 μm;
    ll) PM2,5: il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5 (norma UNI EN 14907), con un'efficienza di penetrazione del 50 per cento per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 2,5 μm;
    mm) ossidi di azoto: la somma dei «rapporti di mescolamento in volume (ppbv)» di monossido di azoto (ossido nitrico) e di biossido di azoto espressa in unita' di concentrazione di massa di biossido di azoto (μg/m³);
    nn) idrocarburi policiclici aromatici: composti organici con due o piu' anelli aromatici fusi, formati interamente da carbonio e idrogeno;
    oo) mercurio gassoso totale: vapore di mercurio elementare (Hg0 ) e mercurio gassoso reattivo, intesi come specie di mercurio idrosolubili con una pressione di vapore sufficientemente elevata per esistere nella fase gassosa;
    pp) composti organici volatili: tutti i composti organici diversi dal metano provenienti da fonti antropogeniche e biogeniche, i quali possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare;
    qq) precursori dell'ozono: sostanze che contribuiscono alla formazione di ozono a livello del suolo.
  • Articolo 3
    Art. 3. Zonizzazione del territorio 1. L'intero territorio nazionale e' suddiviso in zone e agglomerati da classificare ai fini della valutazione della qualita' dell'aria ambiente.
    2. Alla zonizzazione provvedono le regioni e le province autonome sulla base dei criteri indicati nell'appendice I. La zonizzazione e' riesaminata in caso di variazione dei presupposti su cui e' basata ai sensi dell'appendice I. Per il riesame di ciascuna zonizzazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto il progetto di zonizzazione e di classificazione di cui al comma 3 e' presentato entro i successivi quattro mesi.
    3. Ciascun progetto di zonizzazione, corredato dalla classificazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e di cui all'articolo 8, commi 2 e 5, e' trasmesso dalle regioni o province autonome al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA. Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi dell'ISPRA valuta, entro i successivi quarantacinque giorni, anche attraverso un esame congiunto nel Coordinamento di cui all'articolo 20, la conformita' del progetto alle disposizioni del presente decreto ed agli indirizzi espressi dallo stesso Coordinamento e tenendo conto della coerenza dei progetti di zonizzazioni regionali relativamente alle zone di confine. In caso di mancata conformita' il Ministero dell'ambiente, con atto motivato diretto alla regione o alla provincia autonoma, indica le variazioni e le integrazioni da effettuare ai fini dell'adozione del provvedimento di zonizzazione e di classificazione.
    La trasmissione del progetto e' effettuata su supporto informatico non riscrivibile, utilizzando, ove gia' individuato con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, il formato a tal fine previsto.
    4. Le regioni e le province autonome possono individuare d'intesa, sulla base dei criteri dell'appendice I, zone sovraregionali. In tal caso, le regioni e le province autonome interessate individuano apposite modalita' di coordinamento per assicurare una valutazione ed una gestione unitaria dell'aria ambiente nelle zone sovraregionali.