Legge 8 novembre 1991, n. 360

Commentario1

  • 1Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 14/10/1998 n° 10153Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004

Giurisprudenza66

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  • 1Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1239
    Provvedimento: Pubblicato il 17/02/2026 N. 01239/2026REG.PROV.COLL. N. 09391/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9391 del 2023, proposto da RI LA, AN TT, rappresentati e difesi dall'avvocato Pier Vettor Grimani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 466/G; contro Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Di Graci, Stefano Gattamelata, Antonio Iannotta, …
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    • inammissibilità ricorso·
    • Regione Veneto·
    • compensazione spese·
    • art. 41 cpa·
    • Commissione salvaguardia Venezia·
    • contraddittore necessario·
    • personalità giuridica·
    • nullità sentenza·
    • parere vincolante·
    • art. 105 cpa

  • 2TAR Venezia, sez. II, sentenza 22/07/2024, n. 1943
    Provvedimento: Pubblicato il 22/07/2024 N. 01943/2024 REG.PROV.COLL. N. 00250/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 250 del 2020, proposto da IN CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Codognato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, piazzetta Da Re 5; contro Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Di Graci, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con …
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    • tutela del paesaggio·
    • silenzio assenso·
    • giurisdizione amministrativa·
    • vincolo paesaggistico·
    • art. 32 d.l. n. 269/2003·
    • art. 35 l. n. 47/1985·
    • parere Commissione per la Salvaguardia di Venezia·
    • aumento volumetria·
    • incompetenza Commissione·
    • condono edilizio

  • 3TAR Venezia, sez. II, sentenza 22/07/2024, n. 1944
    Provvedimento: Pubblicato il 22/07/2024 N. 01944/2024 REG.PROV.COLL. N. 00253/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 253 del 2020, proposto da ER RD, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Codognato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, piazzetta Da Re 5; contro Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Di Graci, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con …
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    • art. 3 L.R. n. 21/2004·
    • silenzio-assenso·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • tutela dei beni ambientali e paesaggistici·
    • aumento di volumetria·
    • vincolo paesaggistico·
    • sanatoria edilizia·
    • diniego di condono edilizio·
    • Commissione per la Salvaguardia di Venezia·
    • art. 32 L. n. 47/1985·
    • legittimità dei provvedimenti amministrativi·
    • parere vincolante·
    • art. 32 L. n. 326/2003

  • 4Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/05/2026, n. 3938
    Provvedimento: Pubblicato il 19/05/2026 N. 03938/2026REG.PROV.COLL. N. 03692/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3692 del 2024, proposto da Rossi Renzo Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Biagini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, non costituito in giudizio; Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli …
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    • PRG·
    • art. 40 c.p.a.·
    • art. 59 n.t.s.a.·
    • art. 31 l. 47/1985·
    • principio di partecipazione procedimentale·
    • art. 6 comma·
    • zona omogenea F·
    • art. 32 l. 47/1985·
    • art. 146 d.lgs. 42/2004·
    • PALAV·
    • parere soprintendendenza·
    • art. 5 l. n. 171/1973·
    • giurisdizione amministrativa·
    • art. 10 bis l. 241/1990·
    • art. 241 l. 241/1990

  • 5TAR Venezia, sez. II, sentenza 06/12/2024, n. 2917
    Provvedimento: Pubblicato il 06/12/2024 N. 02917/2024 REG.PROV.COLL. N. 00753/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 753 del 2020, proposto da AR Nordio, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Codognato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in ZI - Mestre, piazzetta Da Re 5; contro Comune di ZI, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Di Graci, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con …
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    • silenzio-assenso·
    • art. 32 legge 326/2003·
    • inedificabilità relativa·
    • abusi maggiori·
    • art. 32 legge 47/1985·
    • abusi minori·
    • competenza Commissione per la Salvaguardia·
    • inedificabilità assoluta·
    • vincolo paesaggistico·
    • condono edilizio
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Versioni del testo

  • Art. 1. Stanziamenti a favore di Venezia e di Chioggia 1. Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, connessi ai programmi previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798 , nonche' per gli interventi del comune di Chioggia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), e' autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1991.
    2. Per le finalita' di cui alla presente legge sono mantenute nel bilancio di previsione per l'anno 1991 le disponibilita' in conto residui iscritte ai sensi dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38, e 22 aprile 1991, n. 134 , non convertiti in legge.
    3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui relative, quanto a lire 16 miliardi, al capitolo 8812 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; quanto a lire 29 miliardi, a lire 39 miliardi e a lire 9 miliardi, rispettivamente ai capitoli 7540, 8563 e 9452 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991; quanto a lire 2 miliardi, al capitolo 7513 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991; quanto a lire 5 miliardi, al capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno 1991.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all' art. 1:
    - La legge n. 798/1984 reca: "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia".
    - I decreti-legge n. 364/1990, n. 38/1991 e n. 134/1991 recavano: "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonche' misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale".
  • Art. 2. Interventi di competenza dello Stato, della regione Veneto e dei comuni di Venezia e di Chioggia 1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 e' cosi ripartito:
    a) lire 36 miliardi, per interventi di competenza dello Stato da destinare alla realizzazione di iniziative, anche avviate successivamente al 1 gennaio 1991 e per le quali siano stati gia' assunti i conseguenti impegni finanziari, volte all'arresto del processo di degrado del bacino lagunare, ivi compresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale. Della predetta somma, lire 6 miliardi sono destinati al Ministero per i beni culturali e ambientali per interventi di competenza di cui all' articolo 3, primo comma, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798 , e lire un miliardo e' destinato al medesimo Ministero per i beni culturali e ambientali per essere assegnato alla Fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia per interventi in conto capitale connessi all'ampliamento e alla funzionalita' della sede, all'uopo utilizzando le disponibilita' in conto residui del capitolo 7540 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero per i beni culturali e ambientali; lire 2 miliardi sono destinati al Ministero dei trasporti per interventi relativi all'aeroporto Marco Polo di Venezia; lire 5 miliardi sono destinati al Ministero dell'ambiente per iniziative riguardanti la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante;
    b) lire 16 miliardi, per interventi di competenza della regione Veneto, da destinare alla realizzazione di iniziative per il risanamento, il disinquinamento e la prevenzione da inquinamenti, nonche' per interventi di tutela ambientale. I predetti interventi dovranno essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato ai sensi della lettera a) del presente comma;
    c) lire 36 miliardi per interventi di competenza del comune di Venezia e lire 3 miliardi per interventi di competenza del comune di Chioggia, per l'avvio di un piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle citta' mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di opere edilizie per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e giudiziario da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale;
    d) lire 9 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, individuati nell' articolo 6, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798 , nonche' per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche congiuntamente, per l'acquisto della prima casa di abitazione nei predetti comuni; al comune di Chioggia e' destinato il 15 per cento dell'intero importo.
    2. I comuni di Venezia e di Chioggia, per le finalita' di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, sono autorizzati a effettuare operazioni di locazione e di leasing e a contrarre mutui quindicennali, anche presso istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente; le somme di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo possono essere utilizzate, anche in parte, a titolo di concorso dello Stato, quale contributo una tantum, in relazione agli oneri di ammortamento delle predette operazioni. Gli inter venti possono essere effettuati anche in regime di concessione.
    (( 3. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venzia e del bacino scolante di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa di 5 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni locali. L'intesa s'intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta. )) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 1995, N. 96 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 206 )) .
  • Art. 3. Facilitazioni per l'acquisizione di immobili 1. Fino al 31 dicembre 1995, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano, nei comuni di Venezia e di Chioggia, limitatamente al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, al Lido, al litorale di Pellestrina e al centro storico di Chioggia, l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonche' l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all' articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all' articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione di detti immobili, e' sospesa. La sospensione non si applica nei casi di accertate necessita' del locatore di disporne per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, nonche' nei casi di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 ; in tutti questi casi si applicano le disposizioni di cui allo stesso decreto-legge. Il pretore competente ai sensi dell' articolo 26 del codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilita' della sospensione, verso cui e' ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile . Il provvedimento che nega la sospensione e dispone il rilascio dell'immobile perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi dal momento in cui ha acquisito la disponibilita' dell'immobile, non lo adibisca all'uso per il quale aveva agito. Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a dodici mensilita' del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco. Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine e' prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza. (3)(4) ((5)) ((6)) 2. Nella compravendita di immobili locati ad uso di abitazione negli ambiti territoriali di cui al comma 1 e limitatamente ai periodi ivi indicati, il conduttore puo' esercitare il diritto di prelazione; nei casi predetti si applicano le disposizioni di cui all' articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 . Il comune nel cui territorio e' ubicato l'immobile ha titolo alla prelazione, alle stesse condizioni, modalita' e termini, qualora il conduttore non intenda esercitare tale diritto; a tal fine, la comunicazione del locatore, di cui all'articolo 38, commi primo e' secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e' contemporaneamente notificata anche al sindaco del comune interessato. Ai trasferimenti di proprieta' degli immobili di cui al presente comma si applicano altresi le disposizioni di cui all'articolo 39 della citata legge n. 392 del 1978 .
    2-bis. Il diritto di prelazione non puo' essere esercitato nei seguenti casi:
    a) quando la cessione delle quote di proprieta', ovvero il trasferimento della proprieta', e' a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;
    b) quando il trasferimento della proprieta' di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino a trasferire nell'immobile la propria residenza entro centottanta giorni.
    2-ter. Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che le effettua e' esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al regio decreto 26 luglio 1896, n. 361 .
    3. Per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 30 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei comuni di Venezia e di Chioggia e' assegnato prioritariamente a coppie che abbiano contratto matrimonio nel corso dell'anno precedente.
    4. I contributi in conto capitale e in conto interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono concessi, sulla base di criteri fissati con delibera del consiglio comunale, con priorita' a soggetti interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti a propria abitazione.
    ------------ AGGIORNAMENTO (3)
    Il Decreto 29 dicembre 1995, (in G.U. 26/02/1996, n. 47), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1995, di cui all' art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360 , come modificato dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206 , e' prorogato al 31 dicembre 1996, per le aree comprese nel comune di Venezia". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
    Il D.L. 19 giugno 1997, n. 172 , convertito con modificazioni dalla L. 25 luglio 1997, n. 240 ha disposto (con l'art. 1-ter, comma 1) che l'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo s'interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei lavori pubblici ivi previsto deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proroga. --------------- AGGIORNAMENTO (5)
    Il Decreto 7 novembre 1997, (in G.U. 23/12/1997, n. 298) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1995, di cui all' art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360 , come modificato dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 , convertito, con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206 , gia' prorogato con decreto ministeriale del 29 dicembre 1995 e con decreto ministeriale del 9 dicembre 1996, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998, per le aree comprese nel comune di Venezia". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
    Il Decreto 7 novembre 1997, (in G.U. 23/12/1997, n. 298) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1995, di cui all' art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360 , come modificato dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 , convertito, con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206 , gia' prorogato con decreto ministeriale del 29 dicembre 1995 e con decreto ministeriale del 9 dicembre 1996, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998, per le aree comprese nel comune di Chioggia".