Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2003, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALANA IN NOME DEL POPOLO ITALANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto EZIONE RZA!0 2503 /03 IACP credito servizi accessori locazione *prescrizione ex art. 6, ul. parte, . 841/73 Maistrati: Composta dagl R.G.N. 13936/00 Presidente Dott. Vittorio DUVA Consigliere Dott. Michele O PIANO 5944 A Cron. Consigliere DOLL. Fabio MAZZA 727 MALZONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Ennio L Ud. 16/10/02 ConsigliereDott. Giovanni ST PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A. L.E.R. Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Milano, (già IACP FROV MILANO) in persona del Presidente pro tempore Ing. Vincenzo Cuerrieri e del Direttore Generale Avv. Domenico Appoiito, clettivamente domiciliaza in ROMA VIA SANTA CATERINA DA 46, presso lc studio dell'avvocato GIUSEPPË SIENA;
GRECO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato A VALERIA CAFFELLINI, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 2002 AR ABELE, TR GA, MANTOVANI CAMILLO, 1939 RACOGNA LU, ZE CEO, LV OL, FALSETTI 1 AE, AN OS, LL PP, RI AN, LE PP, LO LO, AL ST, RI FL, ET RG, VA RE, DE IA BIASW AM, ER IA, D'AF LO, GO IU, DE EN VED VCLPI, DI DO, ON AR, AD NA, ND AL, NI NO, CC EN, NC AC, NA CE, OPT LT OV , RI AR, UA -SABELLA, RO IT, LL AR, VO RA, NA NZ, MENEGHET.LO RENZ0, NI ER, SC GAETANO, RA VIITORIO, IO FE, LL LU, SI VI, PI IA, CC EN, GA ES, PITTON1 EZIO, VALERI PRIMO RINO, LO ON, VA ID, OC STTWTO, CO NG, NA NZ, LI LI, RI IA OS, CORRADO L.1 IANA, CU NE TERESA, CI CE, DIVASTO DOMENICO, 5 GARRO DOMENICO, ON COSTANTE, AD LO, IN IA, PE OG, OS OT, LT FIERLU, CA CRISTOFORO, RUGGIMENTI ANGELA, SEMP ANA GAETANO, AN GIANRA, CO LD, GRAMATKA O GRANATEA -VANA, NZ RG, RR EN, SI ANGIOLINC, CARROZZC LJIGI, NI RI, AN BI, GO ER, LF TE NT, 2 SA ARNLD, HI NT, NO TI MI, GO EN, IN IA AB, HI VA, IU SA, VE SI, AS PI, OL NT, NO NZ, OGNIRENE ER, DA NU, AZ LD, AL NE, NI LA, GO GIANAR, NARO LU, FE NG, MP TO, DK BE NI, AL IA, AL SO OS, CC RE, BO NA, MA LD, IO EL, AP OL, BE DE, LI MO, AZ RI, SC OSNNA, AN LO, AB ER, RI IO, PA AN ER, IS RC, FENE AR, CH GIANRA, MNARD DA, NA NT, DE AS, AL.IA IA, GI UR, ROVALT ME, EN VI, MO OL, ES IP, IN BRUNA, 70CONTE GIOSEPPE, BRE' IA;
intimati - avverso la sentenza n. 1273/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione III Civile, emessa il 10/03/98 е depositata il 18/05/99 (R.G. 1588/93); udita relazione della causa svolta nella pubblica udienza de' 16/10/02 da 1. Consigliere Dct... Ennio YAT ZONE;
udito l'Avvocato Maria CERULO (per delega Avv. Giuseppe GRECO); udi to i- P.M., in persona del SosL Luto Procuratore Generale Doct. Rosario RUSSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso, previa eventuale correzione della motivazione della sentenza impugnata con declaratoria manifcata infondatezza della questione di legittimità cosli uzionale. Svolgimento del processo Con citazione ritualmente notificata BE Garava- glia e altri assegnatari-conduttori di alloggi di odi- lizia residenziale pubblica di proprietà dell'I.A.C.P. a Milano, in epigrafe indicati,convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Milano tale ente, chiedendo che si dichiarasse proscritto (e perciò estinto il credito vartato re loro confronti dalio stesso I.A.C. P. per conguaglio relativo agli anni 1983-1987 por il servizio di fornitura dell'acqua calda o, in subordine, si di- chiarasse 'illegittimità delle richieste di pagamento in proposito formiate dall'ente iccatore, in quanto non conformi alle previsioni contrattuali e di legge. Assurevano in proposita gli attori che i conguagli in questione erano stati richiesti dall'I.A.C.P. quan- do relativo credito si era già proscritto a sensi calcolatied erano stati dell'art. 6,ul.co.,1.841/73, con criteri arbitrari e diversi da quello del 14 consu- 4 xiel 10.3.98 depositata il 18.3.99 rigettava l'appello principale, confermando la sentenza impugnata, e compen- sava fra le parti le spese del grado. della decisione ricorre 1' TACP Pe la cassazione esponendo tre motivi. Nessuna difesa è stata svolta dagli intimati. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione 2 falso applicazione degli artt.2697,2935,2946 2 2948 12. C. F dell'art. 6 1.841/73; dell'art. 19 dpr.io 35/972, de l'art. 26 legge regionale Lombardia 92/1983 e succ.mcd.ni, nonché cmessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi del a decisione, in relazione ail'art.360 nn. 3 e 5 cpc., si assume che la Corte di me - rito ha omesso di valutare che, una volta affermato il principio della soggezione degli oneri accessori ine- renti a locazioni stipulate dall' TACP al disposto 1. 41/73, avrebbe dovuto tener conto de la de l'art.6 specialità dei rapporti controversi ed In particolare che la quantificazione degli oneri accessori è sottrat- ta alia determinazione contrattuale di tipo privatisti- co ed affidata ad un procedimento amministrativo, nel quale si sommaro le competenze dell'Istituto locatore e della Giunta Regionale quanto alla determinazione del quantum debeatur con la conseguenza che il diritto 6 mo", provisto aci contratti di locazione. L'T.A.C.P., costituitusi in giudizio, eccepiva 1'inammissibilità della domanda di mero accertamento ex adverso proposta e comunque la sua infondatezza nel me- rito, sostenendo che non trovava applicazione nella spe- cie la prescrizione biennale di cui a l'art.6 1.841/73, bensi quella quinquennale ordinaria ex art.2948 c.c. Con sentenza 25.2./11.5.92 il Tribunale di Mila- no, in accoglimento della domanda attrice dichiarava estinto per prescrizione biennale ex art.6 1. 841/73 il credito vantato noi confronti degli attori dall'I.A.C.P. in base a_ titolo innanzi specificato e compensava interamente fra le parti e spese processua- li. Avverso tale sentenza proponeva appello 1'I.A.C. P. della Provincia di Milano, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dagli assegnatari degli alloggi. Gli appellati, costituitisi anche in appel- lo, resistevano al gravamo, chiedendo in via incidentale la condanna dell'I.A.C.P. al pagamento delle spese pro- cessuali del primo grado compensate integralmente dal tribunale. T.a Corle d'Appello di MILANO соп sentenza n.1273 5 dell'Istituto stossc alla riscossione delle relative волге da parte degli assegnatari degli alloggi sor- ge,quanto al dies a quo, solo con il completamento del- la stessa procedura comportando in conformità al dispo- sto dell'art. 2935 C.C. che solo da quel momento può iniziare a decorrere la prescrizione. Nor vale a spostare l'inizio del termine entro cui i diritto di credito avrebbe potuto essere fatto vale- re la questione della complessità del procedimento di accertamento del credito stesso sollevata con il primo motivo del ricorso perché non risulta che tale questio- ne sia stata portaza all'esame dei giudici di merito. Cor 1 seconac motivo di ricorso, deducendo viola- falsa applicazione de l'art.2948 C. C.; zione dell'art.6 1.841/73; dell'art.26 1.r. Lombardia 92/1983 e succ. mod., голске insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ir. relazione all'ar..360 J . 3 2 5 c.p.c si Dengu la senter za impugnata per avere applicato al credito della parte ricorrente la prescrizione biennale EX art.6 ..841/73 nonostante che gli stessi giudici di appello F avessero dato atzo che a ripartizione degli oneri 17 questione non CIA avvenuta in base al calcolo dei con- suni individuali e cicè con il metodo della consunzione reale, bersi per gruppi d'immobili in base al criterio 7 mutualistico Cli all'art.19 lett.c) D. P. R. 1035/1972, tant'è che nella comparsa conclusionale si eza chiarito che j contatori individuali crano stati disattivati fin dal momento iniziale dell'erogazione del:'acqua e nell'atto d'appello era stata dedotta La circostanza, totalmente ignorata dai giudici d'appello, che nella fattispecie non poteva parlarsi di "mero rim- borso spese" in quanto l'Istituto accorda riduzioni P in considerazione delle condizioni economico-familiari dei singoli inquilini. Non è ir contestazione il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con sentenza n. 1260 del 28.10.1995, richiama La in ricorso, secondo cui € 909- get.co a prescrizione biennale, ai sensi dell'art. 1.84 /73, il credito degli istituti autonori case pcpo- lari, relativo al recupero delle spese per erogazione dei servizi rientranti nella previsione deli'art.19 lett. d D. P. R. n.1035/1972, qualora il calcolo di dette spese e relativi conguagli venga effettuato in relazio- IE ad ogni singole edificio e rispecchi servizi effet- tivamente resi, ed infatti, è pacifico in causa che il problema dell'applicazione della prescrizione biennale ex.art.6 1.841/73 al credito per il servizio di eraga- zione dell'acqua vantato dall'Istituto vā risolto in base all'identificazione del credito fa-to valoro i.r. 8 concreto, nel senso che la quota per tale servizio do- vuta dagli assegnatari degli alloggi di edilizia pub- blica entro Z far parte diel canone ed è, quindi, scg- gett.a alla prescrizione. ordinaria ex art.2940 CO. 3 C.C., se ed in quanto tale quota sia calcolata in base al principio mutualistico di cui. all'art. 19 lett. ) D.P.R. 1035/72 e cioè sia annualmente fissata dall' IACP in relazione al costo del servizio prestato calcolato sul complesso degli immobili gestiti, mentre, invece, cale quota ta ura regolamentazione del tutto autonoma rispetto al canone di locazione quando è calcolata in base al criterio dell'effettività della spesa Ѐ cioè tenendo conto delle spese effettivamente sostenute dal locatore per la prestazione del servizio per ogni sin- golo edificio o gruppi di edificio (o non sull'intero quartiere gestito dall'ente) perché in tal caso 'e suddette spese sono oggetto di obbligazione contrat- tuale degli inquilini autonona e distinta da quella re- lativa al canone e a quota scrve J rcintegrare l'istituto delle somme anticipate per la prestazione di tale servizio. Nel caso in esame e, invece, in discussione la sus- sistenza delle condizion oggettive di applicabilità dello stesso principio. Si sostiene, cioè, che nel caso di specie ron ri- sulterebbe accertato in facto che il canone dello sposo per consum d' acqua sia avvenuto in base al criterio della consunzione reale, mer.trc particolari circostani- ze, quali l'abolizione dei contatori individuali e _e consuetudini dell'istituto locatore di accordare ridu- zioni ai singoli inquilini in considerazione delle loro condizioni economico-familiari, avrebbero dovuto indurro considerare che i calcolo del redito per lo speci- Iicalo servizio fosse avvenuto in base al principio di mutualità, come tale escluderdo La previsione della prescrizione biennale del medesimo credito. Il motivo è infondato la Corte di merito ha, in- Cacti, evidenziato, senza inccrrere in vizi di insutti- cienza J di contraddittorietà al motivazione, che ha contestato specificamente dii VOT cal co- 1' TACE lato i conguagli delle spese in oggetto in base al cri- terio del 'effettività delle spese sostenuto per l'erogazione in piccoli gruppi di stabili e non già in base al criterio di rutualità generale;
ha specifica- mente aggiunto: "Dalle richieste di pagamento dei con- quagli in questiono risulta in modo inequivocabili che gli importi richiesti dall'IACP sono stati determinati sulla base di piccoli gruppi di stabili e ripartiti in base alla superficie di ciascuna unità abitativa che pur sempre un criterio di rimborso effettivo!svincolato 10 cioè da quello mutualist_co generale), imposto dall'impossibilità di rilevare i consumi dei Eingoli alloggi, causata a sua volta dalla mancanza di contato- ri individuali funzionanti". E' evidente l'iter logico-argumentativo seguito dalla Corte di merito per giungere alla predetta con- clusione: tesi degli assegnatari degli alloggi di edi - lizia pubblica secondo cui le quote per l'erocazione dell'acqua è stata fissata in base al principio di con- sunzione reale, non ha Formato oggetto di specifica contestazione da parte dell'isticato locatore 2 ad un Tempo ha trovato conferma nell'esame delle r este di pagamento dei conguagli da cui risulta che gli importi richiesti dall'IACP sono stati determinati, in asseг.za dei contatori individuali, sulla base dei piccoli grup- pi di stabili c ripartiti in base alla superficie di ciascuna unità abitativa, laddove se si fosse applicato i principio di mutualità generale si sarebbe preso in considerazione il consumo dell'intero quartiere gestito dall'istituto € nella ripartizione della spesa si sa- economico- rebbe tcnutc conto anche delle condizioni familiari de singoli inquilini. Con il terzo motivo del ricorso subordinatamente, in ipotesi di ritenuta applicabilità alla fattispecie dell'art.6 1.841/73, Gi solleva questione 11 d'incostituzionalità della Lessa norma in riferimento ali'art.3 Coal. A in relazione all'art.2948 co.3 c. c.; sostiene cho, poiché con 'entrata in vigore della nuova disciplina sulle locazioni degli immobili urbani di cui alla legge 392/78 gli oneri accessori sono en- trati a far parte di un'obbligazione pecuniaria posta a carico del conduttore e 2 favore del locatore, dando del pari luogo alla risoluzione del contratto di ioca- zione, diverso regime giuridico delle prescrizioni degli oneri accessori che risulterebbe dall'applicazione dell'art.6 1.841/73, sarebbe chiara- mente lesivo de principio di uguaglianza, attesc che la norma censurata determinerebbe, ove applicata nel senso preteso dalla sentenza impugnala, una palese di- sparità di trattamento rispetto a situazioni sostan- zialmente cmcqeree. La questione risulta manifestamente infondata, pex- ché ontologicamente errata nella sua premessa, laddove pone a confronto situazioni oggettive che se hanno una diversa regolamentazione giuridica, tuttavia non causa- no discriminazione sociale, perché le relative regola- applicate per tutti i mentazioni uniformementesono soggetti giuridici. La questione avrebbe potuto essere proposta sotto il profilo della ragionevolezza Se le due situazion! 12 oggettive risultassero sostanzialmente omogenee, il che non è per la natura stessa delle due obbligazioni, quella principale di pagamento del canone e quella ag- giuntiva del pagamento degli oneri accessori. Per le considerazioni suesposte il ricorso va ri- gettato, senza ☑ statuire sulle spese del presente giudizio stante la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese di giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma addì 16.10.02 Il Consigliere relatore-estensore Il Presidente " Ennio Malzone- -dr. Vittorio Duva- -Mures Viñonio fuva IL CANCELLERE C1 EN ST DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 20 FEB/2003 www IL CANCELLIERE C1 EN ST - CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 1-12-2003 serie 4 al n. 39869 versate € 170,44 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci 13