Sentenza 20 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di furto, il prelevamento della merce dai banchi di vendita di un grande magazzino a sistema 'self servicè e l'allontanamento senza pagare realizzano il reato di furto consumato; tuttavia, allorché l'avente diritto o persona da questi incaricata sorvegli l'azione furtiva, così da poterla interrompere in qualsiasi momento, il delitto non può dirsi consumato neanche con l'occultamento della cosa sulla persona del colpevole, perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso.
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Il furto è il reato previsto dall'art. 624 c.p. che punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, al fine di trarne profitto, con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 516 euro Il reato di furto nel codice penale La pena per il furto Il bene giuridico tutelato Procedibilità Furto: i soggetti Soggetto attivo Soggetto passivo Elemento soggettivo Oggetto del reato di furto La destinazione d'uso Il requisito dell'altruità della cosa Furto: la condotta punita Impossessamento Furto al supermercato Furto aggravato e attenuato Furto aggravato Furto attenuato Ipotesi particolari di furto Furto in abitazione Furto con strappo Furti minori La giurisprudenza sul reato di furto Il …
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1. La sentenza che può leggersi in allegato affronta il seguente caso: un uomo sottrae della merce dagli scaffali di un supermercato, occultandola su di sé; supera la barriera delle casse, senza pagare il prezzo, e viene quindi fermato dagli addetti alla sorveglianza del punto vendita, che intervengono non appena suona l'allarme del sistema antitaccheggio. Il fatto è qualificabile come furto consumato o solo tentato? E, nell'ipotesi - ricorrente nel caso di specie - in cui l'uomo, suonato l'allarme, usi minaccia o violenza per assicurarsi il possesso della merce, ovvero l'impunità, la rapina impropria configurabile è tentata o consumata? 2. Quanto al furto, la questione è notoriamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2010, n. 7042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7042 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 20/12/2010
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 2928
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 36543/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'LL AR, N. IL 26/02/1986;
avverso la sentenza n. 13884/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 16/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione D'LO EN avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 16 marzo 2010 con la quale, per quello che qui interessa, è stato confermato il giudizio di responsabilità in ordine al reato di furto consumato di merce esposta sui banchi del supermercato Auchan, fatto commesso con violenza sulle cose e con mezzo fraudolento per essere stata, la merce, occultata sulla persona dell'agente.
Deduce la erronea applicazione della legge penale per avere la Corte ritenuto il reato consumato nonostante che, come evidenziato nei motivi di appello e non contestato nemmeno in sentenza, l'intera azione furtiva, interrotta in realtà subito dopo il superamento delle casse, fosse caduta sotto la percezione del personale del negozio, che vigilava.
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di legittimità, ad assoluta maggioranza, ha affermato, nella materia, il principio evocato anche dal difensore, secondo cui il prelevamento della merce dai banchi di vendita di un grande magazzino a sistema "self service" e l'allontanamento senza pagare realizzano il reato di furto consumato, ma allorché l'avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli l'azione furtiva, si da poterla interrompere in ogni momento, il delitto non può dirsi consumato neanche con l'occultamento della cosa sulla persona del colpevole, perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso (Rv. 247410; Massime precedenti Conformi: n. 44011 del 2005, Rv. 232806; N. 11247 del 1992 Rv. 192608, N. 3642 del 1999 Rv. 213315).
In altri termini, se è indubbio che il passaggio attraverso le casse del supermercato con la merce occultata sulla persona dell'agente costituisce, in linea generale, prova dell'avvenuto spossessamento della cosa mobile altrui e della correlata sottrazione a chi la detiene, deve però anche considerarsi che possono verificarsi situazioni concrete nelle quali, pur essendosi verificata la "sottrazione" del bene, tolto alla disponibilità del detentore, può non essersi invece concretato lo "spossessamento", situazione quest'ultima che si verifica solo quando il titolare del diritto abbia perduto il possesso della cosa, sottratta alla sua sfera di "vigilanza e di controllo diretto", sicché egli non abbia più la disponibilità autonoma (Cass. 29 aprile 1960, Di Matteo). Ne consegue che la sentenza impugnata, nella quale i giudici non assegnano alcun valore al fatto che il servizio di vigilanza dell'esercizio commerciale fosse attivo al momento del furto potesse avere esattamente percepito la intera azione delittuosa, dal suo iniziale dispiegarsi, non risulta in linea con il principio sopra ricordato.
In sede di rinvio il giudice dovrà dunque valutare se ricorresse in fatto ed in concreto la situazione presupposta dal principio giuridico enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011