Sentenza 5 novembre 2015
Massime • 1
La competenza a decidere in ordine alla revoca o alla modifica della misura di sicurezza applicata in via provvisoria spetta, nel corso del giudizio o comunque prima dell'irrevocabilità della sentenza, al giudice della cognizione che procede e non al Magistrato di sorveglianza, .
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2015, n. 22122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22122 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2015 |
Testo completo
22 122/ 1 6 22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. MASSIMO VECCHIO N.300712015 - Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO N. 22637/2015 Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO : ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SALERNO nei confronti di: CORTE DI APPELLO SALERNO con l'ordinanza n. 1587/2015 GIUD. SORVEGLIANZA di SALERNO, del 06/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ли Nditi difensor Avv Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Pompeo Alfredo Viola, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, ha chiesto che si dichiari la competenza della Corte di appello di Salerno. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno, con ordinanza del 21 marzo 2014, disponeva nei confronti di ZO De SA, appellante avverso . sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Salerno, l'applicazione, con + le relative prescrizioni, della misura di sicurezza della libertà vigilata, in luogo della più grave misura disposta in primo grado. I Carabinieri davano attuazione al provvedimento e informavano il ли Magistrato di sorveglianza di Salerno che, rilevato il mancato passaggio in giudicato della predetta sentenza, trasmetteva gli atti, per competenza, alla suddetta Corte.
2. Il Presidente della Sezione penale della predetta Corte, con atto del 9 aprile 2015, ne dichiarava l'incompetenza in ordine alla misura di sicurezza provvisoria e disponeva la trasmissione del fascicolo al Tribunale di sorveglianza di Salerno.
3. Il Magistrato di sorveglianza di Salerno, con atto del 6 maggio 2015, dichiarava a sua volta la propria incompetenza e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto, reiterando il rilievo che la sentenza in relazione alla quale la misura era stata disposta non era divenuta esecutiva. Notava, inoltre, che neppure sussisteva la competenza del Tribunale di sorveglianza, prevista in materia dall'art. 680 cod. proc. pen. soltanto per gli appelli avverso provvedimenti del Magistrato di sorveglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'art. 206 cod. pen. disciplina l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza nel corso dell'istruzione o del giudizio, prevedendo esplicitamente che il giudice revochi il relativo ordine quando ritenga che le persone ad esse sottoposte non siano più socialmente pericolose. Circa l'individuazione dell'autorità giudiziaria specificamente competente, deve ritenersi, per ragioni sistematiche, in mancanza di 2 previsione normativa espressa, che la competenza per le valutazioni in ordine all'applicazione, alla revoca e alle modifiche delle misure di sicurezza in via provvisoria, cioè nel corso del giudizio o comunque prima dell'irrevocabilità di una sentenza di condanna, spetti al giudice che procede, in linea con quanto stabilito dall'art. 279 cod. proc. pen. per le analoghe situazioni relative alle misure cautelari. La condivisione di tale impostazione ermeneutica, peraltro, è implicita nei provvedimenti emessi sul tema, nel caso in esame, sia dal giudice di primo grado, che adottò nei confronti del De SA la misura di misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;
sia dalla stessa Corte di appello di Salerno che, proprio con la citata ordinanza del 21 marzo 2014, sostituì tale misura, sempre in via provvisoria, con quella della libertà vigilata e, con sentenza del 9 giugno 2014, oltre a confermare la sentenza di primo grado, rigettò l'istanza di ulteriore modifica. Argomenti a favore della soluzione interpretativa qui adottata possono trarsi, del resto, da precedenti pronunce basate proprio sull'affermazione del principio dell'equiparazione dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza all'applicazione di misure cautelari personali. Così, sotto il codice di rito previgente, ma muovendo da premesse concettuali ancora valide nel quadro disegnato dal codice oggi in vigore, era stato affermato che, per il combinato disposto degli artt. 635 cod. proc. pen. 1930 e 263 del regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, la concessione delle ricompense previste negli artt. 278 e segg., e tra esse anche la licenza finale di esperimento, competeva al giudice di sorveglianza del luogo in cui si trova l'interessato sottoposto a misura di sicurezza. Tale competenza non subiva alcuna deroga nell'ipotesi di applicazione provvisoria di misura di sicurezza disposta in corso di : istruzione o di giudizio, perché il potere del giudice di queste fasi del processo era limitato all'applicazione provvisoria di detta misura o della sua revoca per cessata pericolosità del prevenuto, ma non poteva estendersi sino a comprendere quelle attività che, come la concessione di ricompense, rientravano nella sfera della competenza funzionale del giudice di sorveglianza, che era l'organo più idoneo a vagliare la condotta tenuta dal soggetto nell'interno dello stabilimento (Sez. 1, n. 527 del 08/03/1974 - dep. 14/11/1974, Benedetti, Rv. 128510). 3 Era stato rilevato, inoltre, che, fino a quando non si fosse esaurita la fase del giudizio, il magistrato di sorveglianza non aveva alcun potere di emettere provvedimenti in tema di misure di sicurezza, in quanto, a norma dell'art. 635 cod. proc. pen. 1930, la sua competenza sorgeva soltanto fuori dell'istruzione o del giudizio, e ciò sia che si trattasse di applicazione provvisoria disposta dal giudice della cognizione ai sensi dell'art 206 cod. pen., sia che si trattasse di esecuzione anticipata disposta ai sensi dell'art. 220 cod. pen. (Sez. 1, n. 35 del 12/01/1978 - dep. 08/03/1978, Billitteri, Rv. 138210). Più recentemente, è stato chiarito che, ai fini dell'individuazione del giudice competente sulle impugnazioni in tema di misure di sicurezza, la distinzione va fatta non tra misure di sicurezza provvisorie e definitive مل (trattandosi di provvedimenti per loro natura provvisori e legati alla personale condizione del sottoposto), bensì tra misure di sicurezza inevocabile ovvero disposte con sentenza con ordinanza quali mezzi di provvisoria applicazione equiparati dal codice di rito alle misure cautelari personali. Se l'applicazione è disposta con sentenza, la competenza per il riesame spetta al tribunale di sorveglianza;
se, invece, le misure non sono disposte con sentenza, competente è il tribunale della libertà, attesa l'equiparazione dell'applicazione provvisoria di esse alle misure cautelari personali (Sez. F, n. 2552 del 31/07/1990 - dep. 20/09/1990, Manchia, Rv. 185371).
2. Nel caso concreto, risulta che è stato proposto ricorso per cassazione avverso la menzionata sentenza della Corte di appello di Salerno emessa il 9 giugno 2014, con la quale è stato definito il giudizio di secondo grado nei confronti del De SA. La sentenza di condanna di primo grado, quindi, non è divenuta irrevocabile, con la conseguenza che permane il carattere provvisorio della misura di sicurezza in corso di applicazione. Deve quindi concludersi che la competenza in ordine alle valutazioni circa la revoca o la modifica della misura di sicurezza applicata va riconosciuta alla Corte di appello di Salerno, in applicazione del principio sopra illustrato in astratto, di equiparazione, ai fini che qui rilevano, dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza all'applicazione di misure cautelari personali. +
P. Q. M.
Dichiara la competenza della Corte di appello di Salerno cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma il 5 novembre 2015. Lings Fedrigo M a rius Vecelis IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 MAG 2016 HL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 15