Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3470 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
I D E A A 4 S O T S S R T A O 7 T S P 8 I 9 M 1 I 1 G A ' UBBLICA ITALIAA034 70/0 1 o E L R rz L R T a A L m I D A D 8 I E , e T IN N N g O N g G L e E L L O S A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9 O E .1 A Oggetto B t r B SEPARAZIONE (A SEZIONE PRIMA CIVILE PERSONALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5859/00 Dott. Pasquale REALE Presidente 7118/00 Dott. Mario ADAMO - Rel. Consigliere Cron. 7207 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Dott. Laura MILANI Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI Consigliere Ud. 15/12/2000 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC MP, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LEONE DEHON 50, presso l'avvocato BARTOLOMEO CARLO ROMEO, rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE CARLINO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
CA AT;
- intimato e sul 2° ricorso n° 07118/00 proposto da: CA AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE 2000 MAZZINI 96, presso l'avvoc ato MASSIMO MARZI, 2417 rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO PASCUCCI, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CC MP, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LEONE DEHON 50, presso l'avvocato BARTOLOMEO CARLO ROMEO, rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE CARLINO, giusta mandato a margine del ricorso principale;
- controricorrente avverso la sentenza n. 2156/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 15/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2000 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Carlino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Marzi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto di entrambi i ricorsi. 2 Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 21.6.1994 TO Ca- pizzi esponeva di avere contratto matrimonio con Olim- pia SA, che dall'unione non erano nati figli e che la vita coniugale era divenuta insopportabile a causa del comportamento irascibile ed autoritario della moglie, giunta perfino a costringerlo a lasciare la ca- sa coniugale e a cercare ospitalità presso parenti. Concludeva pertanto chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie, che fosse altresì assegnata a lui la casa cò- niugale e che nulla fosse disposto a titolo di assegno' di mantenimento a favore della SA. Costituitasi in giudizio la convenuta non si oppo- neva alla declaratoria di separazione personale di essi coniugi ma chiedeva che la separazione fosse addebitata al marito a causa della condotta minacciosa dello stes- SO, che si era allontanato volontariamente da casa, senza più dare notizie di sè. Rilevava altresì la SA che la casa coniu- gale, benchè intestata ad entrambi, era stata comunque acquistata con denaro di essa convenuta e ne chiedeva pertanto l'assegnazione; chiedeva altresì l'attribuzio- ne di un assegno di mantenimento di £ 1.000.000 al me- se. 3 Con sentenza in data 22.1.1999 il Tribunale di Na- poli pronunziava la separazione personale dei coniugi senza addebito e fissava in £ 600.000 mensili l'assegno di mantenimento dovuto in favore della SA;
rigettava le rispettive richieste di assegnazione della casa coniugale;
compensava interamente le spese di giu- dizio. Avverso tale sentenza proponeva appello il IZ chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, che la separazione personale fosse dichiarata con adde- bito alla moglie, che fosse assegnata a lui la casa co- niugale e che venisse escluso l'obbligo a suo carico di corrispondere alla SA lo assegno di manteni- mento stabilito dal Tribunale. 'Costituitasi in giudizio l'appellata contestava l'appello proposto dal IZ e spiegava a sua volta appello incidentale chiedendo pronunzia di addebito a carico del marito, con elevazione dello ammontare del- l'assegno di mantenimento a £ 1.500.000 mensili ○ Co- munque a non meno di £ 700.000 mensili e che le venisse attribuito l'intero canone dell'immobile sito in Napoli alla via Palladino, oltre alla casa coniugale. Con sentenza in data 15.10.1999 la Corte di appello di Napoli accoglieva per quanto di ragione l'appello e, ' in parziale riforma dell'impugnata sentenza, determina- va in £ 300.000 mensili l'assegno di mantenimento dovu- to alla SA, alla quale assegnava altresì la casa coniugale. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su quattro motivi Olim- pia SA Resiste con controricorso TO IZ che propo- ne anche ricorso incidentale, fondato su tre motivi. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamen- ta violazione e falsa applicazione dell'art. 151 C.C. nonchè omessa, contraddittoria e insufficiente motiva- Mylde zione su un punto rilevante della controversia, in re- lazione all'art. 360 n 5 c.p.c. Assume che erroneamente la Corte di appello non ha attribuito al IZ la responsabiltà del fallimento dell'unione matrimoniale. Infatti dalla prova esperita, nel giudizio di meri- to, si evince chiaramente che la causa della separazio- ne va ricercata nella differenza di età esistente fra le parti, differenza di età che ha indotto il IZ a sposare la moglie solo per interesse. Inoltre la Corte territoriale non ha tenuto conto che i testi hanno riferito di minacce del IZ per- petrate anche con un coltello e delle ingiurie e per- 5 cosse da questo inferte alla SA. Il motivo è inammissibile e va quindi respinto. Invero con il motivo in esame la SA ri- propone, nel giudizio di legittimità, esclusivamente considerazioni di mero fatto, quasi il giudizio di cas- sazione fosse configurabile come un terzo grado di me- rito. Trattasi di censura inammissibile posto che la va- lutazione dei fatti è riservata al giudice di merito e che non è consentito proporre nel giudizio di legitti- mità una valutazione delle prove diversa da qualle ri- tenuta dal giudice di merito stesso, ma solo vizi della мльш motivazione da intendersi quali vizi dell'iter argomen- tativo posto dal giudice a fondamento della sua deci- sione. Il primo motivo va quindi dichiarato inammissibile. Con il secondo motivo la ricorrente deduce viola- zione e falsa applicazione dell'art. 156 c.C., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione al- l'art. 360 n 5 c.p.c. Assume che contraddittoriamente la Corte di merito, dopo avere accertato che il reddito di essa ricorrente era costituito da una pensione di £ 600.000 al mese, oltre a modesti utili derivanti dalla proprietà o com- 6 proprietà di immobili e che quelli del IZ ammonta- vano a circa £ cinque milioni al mese ha ridotto l'as- segno di mantenimento a £ 300.000 mensili, compensando la riduzione con l'assegnazione della casa coniugale. Tale decisione non consente alla SA di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva in costan- za di matrimonio, come sarebbe stato suo diritto, quale coniuge incolpevole. La Corte territoriale ferma l'assegnazione del- l'abitazione le avrebbe dovuto riconoscere un assegno mensile di £ 1.500.000 ° comunque non inferiore a £ • 700.000 mensili. yle Il motivo è inammissibile e va quindi respinto. M Invero con il motivo in esame la ricorrente ripro- pone una valutazione di merito non consentita nel giu- dizio di legittimità. Rientra infatti nei poteri discrezionali del giudi- ce di merito la determinazione dell'ammontare dell'as- segno di mantenimento, mentre la decisione può essere censurata, se afflitta da vizi logici, che peraltro non possono consistere, come sembra ritenere la ricorrente, in una valutazione diversa da quella rispondente alle sue aspettative. Il motivo va quindi dichiarato inammissibile. Con il terzo motivo la SA lamenta che la 7 Corte di appello ha omesso ogni pronunzia in ordine al- la sua richiesta di attribuzione del canone di locazio- ne dell'immobile sito in Napoli alla via G.Palladino, del quale è comproprietaria unitamente al marito. La censura è fondata posto che la Corte ha total- mente omesso di pronunziarsi sul punto, regolarmente dedotto con i motivi di appello, indicando, nell'ipote- si in cui IA ritenuto infondato il motivo, in base a quali ragioni la domanda stessa andasse disattesa. L'impugnata sentenza va pertanto cassata in rela- zione al motivo accolto Exipto e rimessa alla Corte di appello di Napoli, diversa sezione, per l'esame del- l'indicato motivo di appello. 丛 Inammissibile deve al contrario ritenersi il quarto motivo posto che la compensazione delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e nella specie la Corte territoriale ha fatto corretto uso dei suoi poteri, avendo fatto riferimento alla materia trattata ed all'esito finale della lite che ha visto entrambe le parti soccombenti. Passando quindi all'esame del ricorso incidentale si Osserva che con i primi due motivi, speculari ri- spetto alle analoghe censure contenute nei primi due motivi dell'appello principale, il ricorrente inciden- tale critica la valutazione delle prove fatte dalla 8 Corte territoriale in punto di addebito e di determina- zione dell'assegno di mantenimento, con particolare ri- ferimento all'assegnazione della casa coniugale. Possono qui richiamarsi le argomentazioni svolte in precedenza, stante l'analogia delle argomentazioni svolte dalle parti, precisando che rientra nei poteri del giudice di merito procedere, in assenza di prole, all'assegnazione della casa coniugale ad una delle par- ti, a completamento dell'ammontare dell'assegno di man- tenimento ritenuto equo, anche se ciò venga ad incidere sul diritto di proprietà, considerato che le statuizio- ni, rese nella soggetta materia, sono adottate rebus sic stantibus e sono perciò suscettibili di modifica, Ny qualora vengano nel tempo a modificarsi le condizioni che le hanno giustificate. I primi due motivi vanno quindi dichiarati inammis- sibili. Inammissibile va dichiarato infine il terzo motivo, atttinente alle spese di lite in relazione al quale possono essere qui richiamate le argomentazioni svolte in precedenza in occasione dell'esame dello analogo mo- tivo contenuto nel ricorso principale. Pertanto va accolto unicamente il terzo motivo del ricorso principale, l'impugnata sentenza va di conse- guenza cassata in relazione al motivo accolto e il giu- dizio rinviato alla Corte di appello di Napoli, diversa sezione, per l'esame del motivo di appello pretermesso. Il giudice di merito provvederà anche in ordine al- le spese del giudizio di cassazione. P.M.Q. dichiara inammissibile il primo, secondo e quarto motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, accoglie il terzo motivo del ricorso principale, cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Napoli, diversa sezione anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 15. dicembre.2000 Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Adamo Pasquale Reale Porquell Thea Mario Cham CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima S tone Civile IL Depositato Cancelleria M CANCELLIERE8 2001 A R I ) E D A 4 7 S . A O n S T R 7 A S 8 T T 9 O S 1 I P A o M G z I R r ' E a L T R m L L 6 I A A D D I e g , N E g e O T G L L N O 9 L E 1 . S O t A r E B A D ( 10