Articolo 12 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
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11 febbraio 2017
Art. 12.
Comunicazioni dello stato civile
1. Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti ((, le celebrazioni di matrimonio e le costituzioni di unione civile,)) nonche' le sentenze dell'autorita' giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.
2. Le comunicazioni relative alle celebrazioni di matrimonio ((e alle costituzioni di unione civile)) devono essere effettuate mediante modelli conformi agli standard indicati dall'Istituto nazionale di statistica. Le comunicazioni relative alle nascite e alle morti sono effettuate dall'ufficio di stato civile ai sensi della disciplina prevista dall' articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' dall'articolo 62, comma 6 , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
3. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile e' organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorita' competente, ovvero dall'annotazione in atti gia' esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorita'.
4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile non e' organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all'art. 17 del presente regolamento.
5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate agli uffici di stato civile e di anagrafe del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull' 'ordinamento dello stato civile'. Per le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalita' al comune competente.
Entrata in vigore il 11 febbraio 2017
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