CASS
Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2023, n. 25800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25800 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OR IA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/10/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA BE, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, da rideterminarsi direttamente da questa Corte di cassazione, e per l'inammissibilità del ricorso nel resto;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante del mezzo fraudolento e riducendo la pena, la sentenza del 19 novembre 2021 del Tribunale di Torre Annunziata che aveva affermato la penale responsabilità di IA OR per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e dal mezzo fraudolento e Penale Sent. Sez. 5 Num. 25800 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 19/05/2023 l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso IA OR, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 2, 624 e 625 cod. pen., per avere la Corte di appello, dopo avere escluso l'aggravante del mezzo fraudolento, rideterminato la pena sulla base dei più gravi limiti edittali previsti per il reato di furto aggravato dall'art. 625 cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 7, della legge 23 giugno 2017 n. 103, sebbene il furto fosse stato commesso sino al 19 febbraio 2015, applicando retroattivamente la disposizione penale più grave. A sostegno del motivo di impugnazione segnala che sebbene la Corte di appello abbia, in motivazione, affermato di voler fissare la pena in misura corrispondente al minimo edittale, la pena è stata fissata in anni due di reclusione ed euro 927,00 di multa ossia in misura corrispondente al minimo edittale indicato dall'art. 625, primo comma, cod. pen., come sopra modificato, mentre il minimo edittale alla data del 19 febbraio 2015 era pari ad un anno di reclusione ed euro 103,00 di multa. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. La Corte di appello, sostiene la ricorrente, ha affermato la sua responsabilità, sebbene non emergesse una sua relazione esclusiva con l'immobile servito dall'energia elettrica oggetto di sottrazione, in quanto esso era un mero locale cantina in un edificio di edilizia popolare e non l'appartamento ove risiedeva l'imputata, come invece affermato in sentenza. La Corte territoriale ha affermato che la circostanza che anche l'abitazione dell'imputata utilizzasse l'energia elettrica fornita attraverso un allaccio abusivo risultava dagli accertamenti effettuati dai tecnici dell'impresa erogatrice dell'energia e trasfusi in apposita scheda. Sostiene, allora, la ricorrente che la Corte di appello ha travisato la deposizione del teste NI e il fascicolo fotografico predisposto dai Carabinieri intervenuti per effettuare una perquisizione della cantina. È, quindi, ben possibile che l'imputata non avesse conoscenza dell'allaccio abusivo volto a fornire energia al solo vano cantina, che la ricorrente sostiene essere utilizzato in modo promiscuo da più famiglie;
pertanto, in mancanza di prova della commissione del fatto ad opera della OR o anche solo della conoscenza dell'allaccio abusivo e quindi del dolo, la stessa andava prosciolta, 2 conformemente alla richiesta avanzata in sede di discussione dal Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha affermato che l'immobile occupato da IA OR era alimentato da energia elettrica sottratta alla rete pubblica mediante un allaccio abusivo sulla base della deposizione dei testi sentiti all'udienza del 17 giugno 2021. Anche la Corte di appello afferma che l'allaccio abusivo non interessava solo il vano cantina, ma anche l'abitazione occupata da patrizia OR, richiamando la deposizione del teste IC MA che aveva precisato che l'imputata non aveva alcun contratto con l'ENEL e nemmeno il contatore. Essendosi entrambi i giudici del merito basati sulle dichiarazioni del teste MA, tecnico dell'ENEL, per affermare che l'energia sottratta veniva utilizzata anche per alimentare l'abitazione della imputata, non ha rilevanza che il teste Damiano, appartenente all'Arma dei carabinieri ed intervenuto nella fase iniziale delle indagini per effettuare una perquisizione all'interno del locale cantina, abbia constatato solo che la cantina era abusivamente servita da energia elettrica sottratta alla società erogatrice tramite un allaccio abusivo, poiché egli ha svolto accertamenti solo sulla cantina e non sull'appartamento, mentre il teste MA, tecnico dell'Enel, ha eseguito gli accertamenti successivi onde verificare le modalità e le dimensioni della sottrazione di energia. Avendo i giudici del merito affermato di essersi basati sulla deposizione del teste MA per affermare che l'allaccio abusivo e la conseguente sottrazione di energia riguardavano anche l'abitazione dell'imputata, quest'ultima, per sostenere l'illogicità o contraddittorietà di tale affermazione, avrebbe dovuto semmai lamentare il travisamento della deposizione del teste MA. 2. Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato. La Corte di appello ha affermato di voler fissare la pena in misura pari al minimo edittale, determinandola in anni due di reclusione ed euro 927,00 di multa, ossia in misura corrispondente al minimo edittale attualmente in vigore, sebbene all'epoca del fatto il minimo edittale fosse pari ad un anno di reclusione ed euro 103,00 di multa. Risulta, quindi, che, in violazione dell'art. 2 cod. pen., la Corte di appello, nel rideterminare la pena, ha applicato retroattivamente la più grave cornice edittale attualmente prevista dall'art. 625, primo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 7, della legge 23 giugno 2017 n. 103, 3 sebbene il furto sia stato commesso sino al 19 febbraio 2015. 3. La fondatezza del primo motivo di ricorso impone di accertare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'eventuale sussistenza delle cause di proscioglimento di cui alla disposizione appena citata. Deve, quindi, rilevarsi che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 il reato di furto contestato all'imputata è divenuto procedibile a querela e che, come comunicato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata con nota del 15 maggio 2023, non risulta essere stata sporta querela dalla persona offesa, cosicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non potersi proseguire l'azione penale per mancanza di querela. Così deciso il 19/05/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA BE, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, da rideterminarsi direttamente da questa Corte di cassazione, e per l'inammissibilità del ricorso nel resto;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante del mezzo fraudolento e riducendo la pena, la sentenza del 19 novembre 2021 del Tribunale di Torre Annunziata che aveva affermato la penale responsabilità di IA OR per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e dal mezzo fraudolento e Penale Sent. Sez. 5 Num. 25800 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 19/05/2023 l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso IA OR, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 2, 624 e 625 cod. pen., per avere la Corte di appello, dopo avere escluso l'aggravante del mezzo fraudolento, rideterminato la pena sulla base dei più gravi limiti edittali previsti per il reato di furto aggravato dall'art. 625 cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 7, della legge 23 giugno 2017 n. 103, sebbene il furto fosse stato commesso sino al 19 febbraio 2015, applicando retroattivamente la disposizione penale più grave. A sostegno del motivo di impugnazione segnala che sebbene la Corte di appello abbia, in motivazione, affermato di voler fissare la pena in misura corrispondente al minimo edittale, la pena è stata fissata in anni due di reclusione ed euro 927,00 di multa ossia in misura corrispondente al minimo edittale indicato dall'art. 625, primo comma, cod. pen., come sopra modificato, mentre il minimo edittale alla data del 19 febbraio 2015 era pari ad un anno di reclusione ed euro 103,00 di multa. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. La Corte di appello, sostiene la ricorrente, ha affermato la sua responsabilità, sebbene non emergesse una sua relazione esclusiva con l'immobile servito dall'energia elettrica oggetto di sottrazione, in quanto esso era un mero locale cantina in un edificio di edilizia popolare e non l'appartamento ove risiedeva l'imputata, come invece affermato in sentenza. La Corte territoriale ha affermato che la circostanza che anche l'abitazione dell'imputata utilizzasse l'energia elettrica fornita attraverso un allaccio abusivo risultava dagli accertamenti effettuati dai tecnici dell'impresa erogatrice dell'energia e trasfusi in apposita scheda. Sostiene, allora, la ricorrente che la Corte di appello ha travisato la deposizione del teste NI e il fascicolo fotografico predisposto dai Carabinieri intervenuti per effettuare una perquisizione della cantina. È, quindi, ben possibile che l'imputata non avesse conoscenza dell'allaccio abusivo volto a fornire energia al solo vano cantina, che la ricorrente sostiene essere utilizzato in modo promiscuo da più famiglie;
pertanto, in mancanza di prova della commissione del fatto ad opera della OR o anche solo della conoscenza dell'allaccio abusivo e quindi del dolo, la stessa andava prosciolta, 2 conformemente alla richiesta avanzata in sede di discussione dal Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha affermato che l'immobile occupato da IA OR era alimentato da energia elettrica sottratta alla rete pubblica mediante un allaccio abusivo sulla base della deposizione dei testi sentiti all'udienza del 17 giugno 2021. Anche la Corte di appello afferma che l'allaccio abusivo non interessava solo il vano cantina, ma anche l'abitazione occupata da patrizia OR, richiamando la deposizione del teste IC MA che aveva precisato che l'imputata non aveva alcun contratto con l'ENEL e nemmeno il contatore. Essendosi entrambi i giudici del merito basati sulle dichiarazioni del teste MA, tecnico dell'ENEL, per affermare che l'energia sottratta veniva utilizzata anche per alimentare l'abitazione della imputata, non ha rilevanza che il teste Damiano, appartenente all'Arma dei carabinieri ed intervenuto nella fase iniziale delle indagini per effettuare una perquisizione all'interno del locale cantina, abbia constatato solo che la cantina era abusivamente servita da energia elettrica sottratta alla società erogatrice tramite un allaccio abusivo, poiché egli ha svolto accertamenti solo sulla cantina e non sull'appartamento, mentre il teste MA, tecnico dell'Enel, ha eseguito gli accertamenti successivi onde verificare le modalità e le dimensioni della sottrazione di energia. Avendo i giudici del merito affermato di essersi basati sulla deposizione del teste MA per affermare che l'allaccio abusivo e la conseguente sottrazione di energia riguardavano anche l'abitazione dell'imputata, quest'ultima, per sostenere l'illogicità o contraddittorietà di tale affermazione, avrebbe dovuto semmai lamentare il travisamento della deposizione del teste MA. 2. Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato. La Corte di appello ha affermato di voler fissare la pena in misura pari al minimo edittale, determinandola in anni due di reclusione ed euro 927,00 di multa, ossia in misura corrispondente al minimo edittale attualmente in vigore, sebbene all'epoca del fatto il minimo edittale fosse pari ad un anno di reclusione ed euro 103,00 di multa. Risulta, quindi, che, in violazione dell'art. 2 cod. pen., la Corte di appello, nel rideterminare la pena, ha applicato retroattivamente la più grave cornice edittale attualmente prevista dall'art. 625, primo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 7, della legge 23 giugno 2017 n. 103, 3 sebbene il furto sia stato commesso sino al 19 febbraio 2015. 3. La fondatezza del primo motivo di ricorso impone di accertare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'eventuale sussistenza delle cause di proscioglimento di cui alla disposizione appena citata. Deve, quindi, rilevarsi che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 il reato di furto contestato all'imputata è divenuto procedibile a querela e che, come comunicato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata con nota del 15 maggio 2023, non risulta essere stata sporta querela dalla persona offesa, cosicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non potersi proseguire l'azione penale per mancanza di querela. Così deciso il 19/05/2023.