Sentenza 9 luglio 2013
Massime • 1
La Corte di appello qualora intenda riformare in "peius" una sentenza di assoluzione, emessa a seguito di un'istruttoria dibattimentale nell'ambito della quale il giudice aveva assunto solo alcune delle prove testimoniali richieste dalla difesa escludendone altre perché sovrabbondanti, non può valutare le medesime testimonianze in senso sfavorevole all'imputato, ritenendole inattendibili sulla scorta di incoerenze e contrasti sui quali l'esame in primo grado non si era sviluppato essendo, invece, tenuto - in base al principio di cui all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU - a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, per consentire ai testimoni di spiegare le imprecisioni ed i contrasti rilevati.
Commentario • 1
- 1. Nel caso di riforma in peius di una sentenza assolutoria emessa in sede giudizio abbreviato condizionato, la Corte di Appello è tenuta, ai sensi dell’art. 6 CEDU,…Ar Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015
Nella sentenza n. 35799 emessa dalla sezione sesta della Corte di Cassazione in data 23 giugno 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente se e quando vi sia l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale nel caso di riforma in peius di una sentenza assolutoria emessa in sede giudizio abbreviato condizionato. Nel caso di specie, la difesa, con motivi aggiunti, aveva addotto, nel ricorso proposto in sede di legittimità, «violazione di legge avuto riguardo all'art. 6 CEDU per avere la Corte riformato la decisione assolutoria resa in primo grado muovendo dalla ritenuta non attendibilità delle dichiarazioni del teste C. rese nel corso del giudizio senza procedere alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2013, n. 42344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42344 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 09/07/2013
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - N. 2047
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 21531/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 15/2/2013 della Corte di appello di Lecce che, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato D.L. 12 settembre 1983, n. 463, ex art. 2, comma 1 bis, convertito in L. 11 novembre 1983, n. 638,
modificata dal D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211, commesso in relazione al periodo settembre-dicembre 2005 e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di 2 mesi e 15 giorni di reclusione e 240,00 Euro di multa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15/2/2013 la Corte di appello di Lecce, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato D.L. 12 settembre 1983, n. 463, ex art. 2, comma 1 bis, convertito in L. 11 novembre 1983, n. 638,
modificata dal D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211, commesso in relazione al periodo settembre-dicembre 2005 e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di 2 mesi e 15 giorni di reclusione e 240,00 Euro di multa.
2. Avverso tale decisione il sig. OL propone ricorso, in sintesi lamentando:
errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), e vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per avere la Corte di appello erroneamente rovesciato il giudizio di assoluzione operato dal primo giudice dopo che questi aveva revocato l'iniziale ammissione di alcune testimonianze introdotte dalla difesa e ritenute superflue a seguito dell'esito delle testimonianze già acquisite. Lamenta il ricorrente che la scelta del Tribunale di revocare l'ammissione dei testi non ha potuto trovare rimedio ad opera del ricorrente in quanto destinatario di sentenza assolutoria impugnata dal solo Pubblico ministero. Osserva, inoltre, che le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della condanna risultano palesemente illogiche nella parte in cui ritengono provato che le retribuzioni furono effettivamente operate in favore dei dipendenti e in cui non rilevano che la mancata presentazione dei modelli DM 10 costituisce fattispecie più grave del mero mancato versamento delle ritenute.
3. Con istanza trasmessa via telefax in data 5/7/2013 il Difensore, avv. Girolamo Vergine, ha dichiarato di aderire alla astensione dalla udienze proclamata dalla categoria.
4. La Corte, rilevato che il più breve termine di prescrizione sarebbe maturato in data 16/7/2013, ha fatto applicazione della regola fissata nell'art. 4, comma 2, del Codice di regolamentazione dell'astensione e disposto procedersi alla trattazione del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che in sede di giudizio di primo grado la difesa richiese l'ammissioni di quattro testimoni e il Tribunale con ordinanza del 20/6/2011 ammise le prove richiesta dalla difesa e dal Pubblico ministero. Osserva, poi, che in corso di giudizio il Tribunale procedette all'assunzione di due soltanto dei testi citati dalla difesa, risultando peraltro i testimoni tutti presenti, e che in esito a tale esame la difesa rinunciò ai testi restanti, dei quali il Tribunale revocò l'ammissione dando la parola alle parti per le conclusioni.
2. Se queste sono le premesse che condussero alla successiva sentenza assolutoria, non vi è dubbio che il motivo principale proposto da ricorrente si colloca su di una base fattuale corretta, apparendo evidente che la difesa rinunciò alla assunzione degli ulteriori testimoni avendo il Tribunale manifestato la sufficienza ai fini della decisione del materiale probatorio già acquisito in ordine al punto centrale dell'avvenuta corresponsione delle retribuzione da cui originerebbero le ritenute non versate.
3. Se la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente è corretta, la Corte deve giungere alla conclusione che il motivo di ricorso è fondato anche in punto di diritto.
4. La lettura della motivazione della sentenza emessa dalla Corte di appello impone di rilevare che il giudizio di penale responsabilità dell'imputato, comportante il rovesciamento della decisione del Tribunale, si fonda sulla rilettura e ri-valutazione delle dichiarazioni dei testimoni introdotti dalla difesa. Quanto esposto alle pagine 3 e 4 della motivazione attribuisce ai testimoni "dichiarazioni non veritiere"; tale giudizio si fonda su due elementi, uno storico e uno logico. Sotto il primo profilo, vengono in luce le imprecisioni e i contrasti fra i due dipendenti della ditta del ricorrente in ordine all'epoca e alle ragioni dei mancati pagamenti delle retribuzioni;
sotto il secondo, viene in luce la illogicità del comportamento di dipendenti che avrebbero continuato a lavorare per alcuni mesi senza percepire retribuzione.
5. A questi elementi la Corte di appello ne aggiunge due, entrambi addebitabili al ricorrente ma, in un caso, posti in relazione alle dichiarazioni dei dipendenti. Afferma la sentenza che le difficoltà economiche che uno dei testi riferisce causate dai mancati pagamenti da parte della Regione Puglia non hanno avuto alcun supporto documentale da parte del ricorrente, che non ha fornito elementi di prova in tal senso. Afferma, poi, che non si comprende per quale ragione il ricorrente avrebbe dovuto presentare modelli M 10 non veritieri, dichiarando come corrisposte retribuzioni in realtà non versate ai dipendenti;
a ciò si aggiunge che detti modelli costituiscono elemento di prova proveniente dallo stesso imputato e, dunque, particolarmente significativo.
6. Fatte queste premesse, la Corte ritiene che si sia in presenza di motivazione che presenta evidenti vizi logici. In sintesi: a) la circostanza che l'imputato non abbia fornito prova dei mancati pagamenti non può riverberare effetti sulla credibilità delle dichiarazioni della teste MA, la quale potrebbe del tutto sinceramente avere riferito quali erano le giustificazioni fornite dal datore di lavoro in relazione al mancato pagamento delle retribuzioni;
b) il fatto che le due testimoni, sentite nel 2011 in ordine a fatti del 2005, non rendano dichiarazioni perfettamente coincidenti non può essere considerato da solo elemento di sospetto o, meglio, di giudizio di falsità; c) inoltre, non è dato comprendere alla Corte sotto quale profilo le frasi delle testimoni riportate nel capoverso centrale di pagina 3 presentino quei profili di inconciliabilità che la Corte di appello ravvisa;
d) erra sul piano logico la Corte di appello nel ritenere inverosimile che i dipendenti abbiano continuato a prestare il proprio lavoro per mesi in assenza di pagamento delle retribuzioni: per dare una risposta logica al quesito è sufficiente considerare le ragioni della crisi di liquidità asseritamente riferite dal titolare, la prevedibile difficoltà per i dipendenti di trovare altre occasioni di lavoro, la speranza che la situazione critica potesse trovare soluzione grazie ai rapporti da tempo esistenti con l'ente regionale;
e) erra, infine, la Corte di appello a ritenere inconcepibile che un datore di lavoro presenti modelli M 10 in parte non veritieri, sia perché le conseguenze della omessa presentazione dei modelli possono essere più pesanti di quelli della presentazione di modelli solo in parte veritieri, sia perché la presentazione di modelli recanti l'indicazione di omesso pagamento di parte delle retribuzioni può dare origini a controlli che si intendono evitare.
7. L'esistenza dei vizi logici così evidenziati costituisce circostanza che inficia il complessivo percorso motivazionale e già da sola imporrebbe l'annullamento della decisione.
8. Ma ciò che la Corte intende osservare, sotto diverso e decisivo profilo, è che i giudici di appello hanno proceduto in modo erroneo all'accertamento dei fatti e che tale errore vizia la decisione in radice e in via pregiudiziale.
8. Una volta che il giudice di primo grado abbia ritenuto non necessario assumere tutte le prove a difesa in quanto l'assunzione di una parte di esse è ritenuta sufficiente per giungere a sentenza assolutoria, la Corte di appello deve prestare la massima attenzione alle garanzie difensive allorché intenda valutare le medesime prove in senso sfavorevole all'imputato. Il rovesciamento del giudizio circa l'attendibilità dei testimoni della difesa deve essere sostenuto da elementi pressoché incontrovertibili e non dovrebbe mai essere effettuato evidenziando incoerenze o contrasti sui quali l'esame in primo grado non si è sviluppato. La Corte di appello in tal modo opera, infatti, una valutazione negativa di attendibilità senza che i testimoni siano stati chiamati a spiegare le imprecisioni o i contrasti di cui vengono rimproverati nel secondo giudizio e senza che siano stati richiesti di chiarire i punti che la Corte di appello ritiene controversi. Ciò rende gli esami incompleti e parziali, e come tali non suscettibili di trasformarsi in elemento positivo che smentisce la versione difensiva che il primo giudice ha ritenuto, invece, fondata anche sulla base delle medesime dichiarazioni che egli ha giudicato sufficienti per escludere la responsabilità dell'imputato.
9. A ciò si aggiunga che tale modo di procedere esclude dal novero delle fonti di prova i testimoni che il primo giudice ha ritenuto superflui rispetto a conclusioni favorevoli all'imputato che egli giudicava già accertate sulla base delle prove raccolte. 10. Entrambi questi profili rappresentano una violazione del diritto dell'imputato alla prova fissato innanzitutto dall'art. 11 Cost., comma 3, e dall'art. 190 c.p.p., nonché una compressione delle corrette procedure di accertamento dei fatti.
11. Le conclusioni cui la Corte giunge in applicazione dei principi e delle regole del nostro ordinamento appare conforme anche alla recente giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Il riferimento è, tra le altre, alla sentenza della Terza Sezione nel ricorso n. 36605/04, Malachi
contro
Romania, emessa il 5 marzo 2013. In tale decisione la Cedu, richiamate precedenti sentenze di senso conforme aventi sempre come parametro l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, al punto 48 afferma con riferimento a persona in grado di appello "riconosciuta colpevole sulla base delle stesse testimonianze che avevano portato il tribunale a dubitare dell'infondatezza dell'accusa": "la mancata audizione del ricorrente e dei testimoni da parte della corte di appello e dell'Alta Corte prima di dichiarare il ricorrente colpevole ha limitato notevolmente i diritti della difesa, tanto più che l'appello della procura era motivato dalla differenza tra la data presa in considerazione nelle trascrizioni delle dichiarazioni dei testimoni a discarico e la data dell'incidente".
La sentenza prosegue affermando che, non disponendo la corte di appello di alcun dato nuovo, deve evidenziarsi come "la possibilità per l'imputato di confrontarsi con un testimone in presenza del giudice chiamato a decidere in ultima istanza sull'accusa è una garanzie di un processo equo", e come, pur in assenza di espressa richiesta di nuovo esame dei testimoni da parte dell'imputato, "il giudice del ricorso fosse tenuto ad adottare d'ufficio misure positive a tale scopo, anche se ciò non era stato espressamente richiesto dal ricorrente". Le carenze così evidenziate conducono la Cedu a concludere (punto 51): "la condanna pronunciata nei confronti del ricorrente senza che egli sia stato sentito personalmente dai giudici di appello e di ricorso e in assenza di audizione di testimoni, quando il ricorrente era stato assolto in primo grado, non soddisfa le esigenze del processo equo".
12. Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di appello che, alla luce dei principi fissati con la presente decisione, procederà a nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2013