Articolo 10 del Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542
Articolo 9Articolo 11
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23 ottobre 1996
Art. 10. Proroga di termini di entrata in vigore 1. L' articolo 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218 , gia' sostituito dall' articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 73 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonche' gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2 , 3 , 4 e 37, secondo comma , del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996.".
2. L' articolo 74 della legge 31 maggio 1995, n. 218 , gia' sostituito dall' articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 74 (Entrata in vigore). - 1. La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996.".
Entrata in vigore il 23 ottobre 1996
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