Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2003, n. 15379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15379 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PAGAMENTO SEZIONE PRIMA CIVILE SPESE DI GIUDIZIO1 1 5 3 7 9 / 0 3 Composta dagli Ill.mi Sigg. 1435/00 Dott. Giovanni Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere 31320 Cron. Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI 4056 Rep. Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Ud. 13/05/2003 Dott. OR SALVAGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IO OR, DE IO RI, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DEI GIURECONSULTI 26, presso l'avvocato GUSTAVO MARIA FELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato GINO STARACE, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
EDERA ASSICURAZIONI, BUIA PAOLO, RA ASSICURAZIONI, IN LIQUIDAZIONE COATTA EDERA ASSICURAZIONI AMMINISTRATIVA;
2003 intimati 1240 avversO la sentenza n. 528/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 18/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso;
Svolgimento del processo OR e RI De GI convenivano in giudizio avanti al Giudice di Pace di Lecce OL UI e l'RA Assicurazioni per sentirli condannare in solido al pa- gamento dei danni da loro subiti, in conseguenza di un incidente stradale verificatosi in data 29.12.1996. Il Giudice di pace adito ritenuta l'esistenza di un concorso di colpa, nella misura del 50%, condannava i convenuti al risarcimento dei danni, compensando inte- ramente le spese di lite. Avverso la sentenza del Giudice di pace proponevano appello OR e RI De GI lamentando l'iniqui- tà della decisione, in ordine al ritenuto concorso di colpa ed alla conseguente liquidazione del danno. Gli appellanti provvedevano a citare in appello an- che la RA in nome e per conto dell' INA-gestione auto- noma del fondo di garanzia vittime della strade che re- stava contumace. 2 r Con sentenza depositata in data 18.3.1999 il Tribu- nale di Lecce in riforma dell'impugnata sentenza liqui- dava in favore di RI De GI la somma di £ 1.200.000 e di OR De GI la somma di £ 5.630.000 che poneva a carico, in motivazione,di OL UI e della RA Assicurazione e in dispositivo di OL UI e della RA in nome e per conto dell' INA Gestione autonoma del fondo di garanzia vittime della strada, condannava gli appellati al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, mentre confermava la compensazione delle spese in relazione al primo gra- do. Myllen Per la cassazione della sentenza del Tribunale pro- pongono ricorso, fondato su unico motivo OR e RI De GI. Con ordinanza in data 4.12.2002 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del- 1'RA assicurazioni in l.c.a., non intimata benchè parte del giudizio di secondo grado. All'ordinanza veniva data rituale esecuzione. Non svolgono attività difensiva gli intimati OL UI, R.A.S. e RA Assicurazioni. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti lamenta- no violazione dell'art. 360 n 5 c.p.c.per insufficiente $3 3 e contraddittoria motivazione in ordine alla richiesta di liquidazione delle spese di giudizio di primo grado. Assumono i ricorrenti che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nell'atto di appello era conte- nuta la richiesta di condanna "in solido dei convenuti al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio" sicchè priva di fondamento appare la af- fermazione del giudice di secondo grado in ordine alla tardività della richiesta di liquidazione delle spese di entrambi i gradi, perchè proposta solo con la Com- parsa conclusionale. Il ricorso è improcedibile e va quindi respinto. Invero i ricorrenti nel dare esecuzione all'ordi- nanza in data 4.12.2002, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, hanno notificato il ricorso all'RA Assicurazioni in L.C.A., presso il suo difensore, nel domicilio eletto per il giudizio di secondo grado, a distanza di circa tre anni dal deposi- to dell'impugnata sentenza, in violazione quindi del- l'art. 330 u.c. c.p.c. che dispone che l'impugnazione proposta dopo un anno dal deposito della sentenza impu- gnata va notificata personalmente ai sensi degli artt. 137 e seguenti c.p.c. Il ricorso pertanto va dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di legittimità nonvanno li- 5 4 quidate, non avendo gli intimati svolto attività difen- siva.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 13.maggio.2003 Il Consigliere estensore Il Presidente (Giovanni osav Mario MamayМачорлаша (Mario Adamo) IL CANCELLIERE Fomenko Mexcalyp CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria il --1-5-011-20037A IL CANDLERE 5