Art. 2. 1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio e rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie omogenee gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri. Per gli enti e le societa' che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 , la rivalutazione puo' essere eseguita anche nel rendiconto successivo a quello indicato nel primo periodo del presente comma. La rivalutazione puo' riguardare anche i beni ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento previste dalla presente legge, purche' i beni stessi siano stati acquisiti dall'ente o societa' conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultino dal bilancio relativo a tale esercizio.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effetivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita' produttiva, alla effettiva possibilita' di economica utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformita' a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati.
Nota all' art. 2:
- La legge 30 luglio 1990, n. 218 reca: "Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico".
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effetivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita' produttiva, alla effettiva possibilita' di economica utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformita' a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati.
Nota all' art. 2:
- La legge 30 luglio 1990, n. 218 reca: "Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico".