Sentenza 7 febbraio 2014
Massime • 1
La minaccia condizionata è punibile, tranne che con essa l'autore intenda non già restringere la libertà psichica del minacciato, bensì prevenire un'azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima il suo comportamento determinerebbe. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di minaccia, dell'imputato, il quale aveva intimato, sotto minaccia di morte, alla persona offesa di non testimoniare su fatti accaduti in sua presenza dicendogli 'se farai da testimone ammazzo anche te").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2014, n. 14054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14054 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 07/02/2014
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 391
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 18085/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di: SE IA, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 12/2/2013 del Giudice di Pace di Melito Porto Salvo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pistorelli Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 febbraio 2013 il Giudice di Pace di Melito Porto Salvo condannava SE IA alla pena ritenuta di giustizia per il reato di minacce ai danni di OL RM commesso pronunziando nei suoi confronti le parole: "se farai da testimone ammazzo anche te".
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando due motivi. Con il primo deduce l'errata applicazione della legge penale eccependo l'inidoneità di una minaccia "condizionata", quale quella proferita dall'imputato, ad integrare del reato previsto dall'art. 612 c.p.. Con il secondo lamenta invece il difetto di motivazione sul dolo del reato contestato, invero insussistente secondo il ricorrente, attesa la mera volontà del SE di prevenire inopportune iniziative della persona offesa in favore di altro soggetto che aveva in precedenza aggredito verbalmente la moglie dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va infatti ribadito che la minaccia condizionata è sempre punibile, tranne che con essa l'autore intenda non già restringere la libertà psichica del minacciato, bensì prevenire un'azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima il suo comportamento determinerebbe (Sez. 5, n. 3186 del 4 marzo 1997, PM in proc. Galatei, Rv. 207811). Principio questo non contraddetto dal precedente citato dal ricorrente, che anzi a sua volta l'ha ribadito avendo affermato, per l'appunto, che "non integrano il delitto di minaccia le locuzioni intimidatrici espresse in forma condizionata quando siano dirette, non già a restringere la libertà psichica del soggetto passivo, ma a prevenirne un'azione illecita o inopportuna e siano rappresentative della reazione legittima determinata dall'eventuale realizzazione di dette azioni" (Sez. 5, n. 29390 del 4 maggio 2007, Montorsi, Rv. 237436). Nè può ritenersi che nel caso di specie il comportamento intimidatorio dell'imputato avesse il fine di prevenire "un'azione illecita" o anche solo inopportuna della persona offesa, alla quale è stato invece intimato, sotto minaccia di morte, di non testimoniare su quanto accaduto in sua presenza tra il SE ed altra persona. Nè può ritenersi il prospettato difetto del dolo del reato, dedotto dal ricorrente sulla base di una errata interpretazione del riferimento alla necessità di prevenire iniziative inopportune operato dal citato precedente, atteso che la "inopportunità" deve intendersi riferita ad un'azione oggettivamente sconveniente secondo il comune sentire e non a quella ritenuta tale dal soggettivo punto di vista dell'agente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2014