Sentenza 5 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/08/2002, n. 11726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11726 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Primo Presidente f.f. R.G.N. 19903/00 Presi ente 24308/0011726/02 Dott. Rafaele CORONA PRESTIPINO Dott. Giovanni 1 Consiliere 29335 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Rep. - Dott. Ernesto LUPO Consigliere - Ud. 13/06/02 Dott. Roberto PREDEN - Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere VARRONE ConsigliereDott. Michele ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOJANO CORSO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TERENZIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente contro 2002 BURDA GMBH;
- intimata 996 -1- e sul 2° ricorso n 24308/00 proposto da: BURDA GMBH (BURDA S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VELLETRI 211 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCANTONIO PAPA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERRICO DI LORENZO, giusta delega procura speciale del Notaio dott. Martin Regensburger, depositata in data 12 dicembre 2000, in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
BOJANO CORSO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TERENZIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso principale;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 20678/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 23/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito l'Avvocato Alessandro TERENZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per la giurisdizione del giudice italiano. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 21 gennaio 1991 il sig.Corso AN - premesso di avere collaborato con la società UR come corrispondente dall'Italia con rapporto di collaborazione professionale autonoma sin dal 14 settembre 1962; che, in data 14 aprile 1969, tra le parti era stato stipulato un contratto di lavoro subordinato, con cui il AN aveva assunto la qualifica di corrispondente responsabile della redazione UR a Roma;
che, in data 29 luglio 1981, le parti avevano sottoscritto un nuovo contratto di lavoro subordinato identico al precedente, tranne che per l'aggiunta della clausola concernente l'inapplicabilità dell'art.2120 C.C. e del contratto di lavoro giornalistico;
che il AN era rimasto alle dipendenze della UR fino al 31 agosto 1989, data in cui il rapporto era stato risolto consensualmente, in occasione della chiusura degli uffici di Roma e del trasferimento della sede a Milano convenne in giudizio la società UR per ottenere la dichiarazione di nullità della clausola relativa all'inapplicabilità dell'art.2120 C.C., contenuta nel contratto del 29 luglio 1981, e la condanna della società al pagamento della somma di lire 269.697.770 (oltre agli accessori), a titolo di indennità di anzianità e di trattamento di su. Corte di cassazione est. V.RO (r.n. 19903 2000) 1 fine rapporto. La società UR, costituitasi, eccepì la carenza di giurisdizione del giudice adito e l'inapplicabilità del diritto italiano, nonché la decadenza del AN dalla impugnativa della rinuncia ad ogni ulteriore pretesa sottoscritta in data 19 maggio 1989. Nel merito resistette alla pretesa. Il Pretore, con sentenza in data 9 aprile 1997, disattese le eccezioni sollevate dalla resistente, accolse in parte la domanda, condannando la società UR al pagamento di lire 214.152.447 (oltre agli a titolo di competenze interessi e alla rivalutazione) di fine rapporto per il periodo 1° maggio 1969-31 agosto 1989. La UR interpose appello, riproponendo le eccezioni già formulate in primo grado. Il Tribunale, con sentenza depositata il 23 giugno 2000, disattese le eccezioni di carattere pregiudiziale e preliminare, rigettò la domanda del AN in accoglimento dell'eccezione di decadenza (per mancata impugnazione della rinuncia) proposta in via subordinata dalla UR. Sulla eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano (già respinta dal Pretore che aveva affermato la inderogabilità della giurisdizione italiana, essendo l'art.17 della 1.804/71 su. Corte di cassazione est. V.RO (r.n. 19903 2000) 2 di ratifica della convenzione di Bruxelles del 1968 successivo al rapporto de quo) osservò che la deroga alla giurisdizione italiana non era invocabile nella specie, perché non contenuta nel contratto di lavoro del 29 luglio 1981, che da tale data aveva ridisciplinato il rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti, in sostituzione del vecchio contratto del 14 aprile 1969. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il sig.Corso AN con due motivi, entrambi concernenti la violazione e la falsa applicazione dell'art.2113. La UR gmbh ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato, riproponendo in questa sede l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano. Il AN ha resistito con controricorso ed ha depositato memorie. Unite per la La causa è stata assegnata alle Sezioni (sola) questione di giurisdizione. Motivi della decisione 1. I due ricorsi devono essere riuniti perché proposti avverso la stessa sentenza.
2.La ricorrente denuncia con il motivo del ricorso incidentale il difetto di giurisdizione del giudice - argomentando il italiano. E deduce che il Tribunale su.Corte di cassazione est. V.RO (r.n. 19903 2000) 3 rigetto dell'eccezione di carenza di giurisdizione che la clausola derogativa, presente dalla circostanza contratto del 1969, non era stata ripetuta in nel quello del 1981 - non avrebbe considerato che quest'ultimo contratto non era novativo del precedente, perché le parti avevano richiamato il contratto anteriore, con l'aggiunta della "avvertenza" relativa alla inapplicabilità dell'art.2120 C.C. e del ccnl giornalisti.
3. La questione di giurisdizione, benché prospettata in forma condizionata dalla parte vittoriosa nel merito, deve essere esaminata in via prioritaria in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la contestazione del potere decisorio del giudice, perché carente di giurisdizione, non può essere condizionata al risultato della lite, posto che la valutazione del merito postula pur sempre l'esercizio dello stesso potere decisorio che contestato con il ricorso incidentale (Cass.S.U.21 dicembre 2000, n.1324; 12 giugno 1999, n.335; 28 novembre 1997, n. 12042; 20 gennaio 1996, n.444).
4. Il AN ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per la mancata indicazione dei vizi di legittimità nei quali sarebbero incorsi i giudici di appello. su. Corte di cassazione est. V.RO (r.n. 19903 2000) 4 Il rilievo non ha fondamento, perché il difetto di giurisdizione dedotto è stato correlato, nella prospettazione della ricorrente, all'affermazione della Corte d'appello che la clausola derogativa, presente espressamente nel contratto del 1969, non era ripetuta in quello, considerato novativo, del 1981; restando così irrilevante che la clausola pattizia di deroga alla giurisdizione, sottoscritta dalle parti nel 1969, fosse da valutarsi alla stregua della legislazione in vigore al momento della costituzione del rapporto di চে lavoro (come aveva ritenuto il Pretore) ovvero alla data della proposizione della domanda giudiziale (come aveva dedotto la società appellante). Risultano così ben individuate nel motivo sia la statuizione impugnata sia le ragioni del denunciato difetto di giurisdizione. Il ricorso è, dunque, ammissibile.
5. La censura è, tuttavia, infondata. Il contratto intervento tra le parti nel 1981, come risulta dal diretto esame degli atti, non stabiliva, giurisdizione italiana. infatti, alcuna deroga alla Esso si limitava a richiamare, come diritto applicabile "il diritto tedesco", e, al rapporto contrattuale, correlativamente, la inapplicabilità del diritto italiano quanto all'art.2120 C.C. e al contratto di lavoro giornalistico. In questo contesto, la mancata su.Corte di cassazione est. V.RO (r.n. 19903 2000) 5 riproduzione della clausola sul foro competente ("Luogo e Foro competente è Offenfurg"), già contenuta nel contratto del 1969, esclude che essa potesse essere considerata operante anche nel nuovo contratto. Né in senso contrario giova argomentare, secondo la tesi della società ricorrente, che il contratto posto in essere nel 1981 richiamava quello precedente, in le parti quanto ciò che rileva è che - intendessero esse ricollegare alle modifiche la nascita di un nuovo rapporto ovvero mantenere il rapporto immutato nella sua identità alla stregua di quanto risulta anche dal tenore della intestazione ("...in sostituzione del Ө precedente contratto di lavoro...") e dalle premesse ("...per il presente contratto... vige il diritto tedesco. Ciò significa che l'articolo 2120 del codice civile о il Contratto di Lavoro giornalistico non trova nuovo contratto, ne abbiano...applicazione") del regolato autonomamente i contenuti, modificando, in particolare, la disciplina convenzionale anteriore che prevedeva, sul criterio di giurisdizione, una deroga alla giurisdizione italiana.
6. Consegue che legittimamente, con il ricorso depositato nel gennaio 1991, è stato adito il giudice italiano, potendo il cittadino italiano convenire in giudizio una persona giuridica con sede nella su. Corte di cassazione est. V.RO (r.n. 19903 2000) 6 Repubblica Federale Tedesca, quando, come nella fattispecie, le obbligazioni dedotte in giudizio derivino da un contratto di lavoro subordinato ed in Italia si sia svolta la prestazione lavorativa (artt.3, 5, n.1, e 53, primo comma, 1.21 giugno 1971, n.804, di ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e le decisioni in materia civile e commerciale del 27 settembre 1968 e successive integrazioni e modifiche). incidentale, pertanto, deve essere 7. Il ricorso rigettato. va, conseguentemente, dichiarata la giurisdizione del giudice italiano. Gli atti vanno rimessi alla Sezione del lavoro per l'esame delle altre censure e i provvedimenti sulle spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i due ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, e dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Rimette gli atti alla Sezione del lavoro per l'ulteriore corso. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite il 13 giugno 2002. Il Presidente Il cons.est. Мелитини реку німі Vinelarved R. CANCELLIEGE C foxwann su.Corte di cassazione est. V.RO (r.n.19903 2000) 7