Sentenza 9 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9952 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBB 9 5 2 / 0 2 Aula 'B' IN DE DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 1820/00 Cron.27057 Consigliere Dott. Francesco IO MAIORANO CAPITANIO - Rel. Consigliere Dott. Natale Rep. FILADORO Consigliere Ud. 22/04/02 Dott. Camillo Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: EG IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 6, presso lo studio dell'avvocatoj VINCENZO che lo rappresenta e difendeRINALDI, unitamente all'avvocato PAOLO MINGRINO, FRANCESCO giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.A.I.L.- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE.
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2002 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' 1735 -1- посла-мотаwle giusta deleg in attidel Noters C.F.Tuc anor ваме del 2/2/2000, sep. M-53281, controricorrente avversO la sentenza n. 7356/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 05/11/99 R.G.N. 801/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso del ricorso in subordine il per l'inammissibilita' rigetto. -2- EG IO
CONTRO
INAIL SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il data 6 novembre 1998 IO RI conveniva in giudizio l'INAIL davanti al RE di Torino chiedendo che gli venisse riconosciuta la rendita per inabilità permanente da ipoacusia professionale contratta mentre era addetto al reparto macchine alle dipendenze della Fiat Auto dal 1961 al 1967. L'INAIL si costituiva eccependo in primo luogo la prescrizione estintiva in quanto il lavoratore sarebbe stato a conoscenza dell'esistenza della patologia sin dal 1992. Nel merito l'Istituto convenuto sollecitava il rigetto della domanda per l'insussistenza dell'esposizione a rischio. Con sentenza in data 12 settembre 1999 il RE adito accoglieva la domanda condannando l'Inail a costituire in favore del RI una rendita pari alla misura dell'11% a decorrere dal 1° febbraio 1995 e del 13% a decorrere dal 1° febbraio 1999. Con sentenza in data 21 ottobre 1999 il Tribunale di Torino, in accoglimento dell'appello dell'Inail, rigettava la domanda del RI e compensava le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. Il giudice del gravame osservava, a sostegno del suo convincimento, che lo stesso consulente tecnico nominato dal RE aveva posto in evidenza che l'ipoacusia, pur essendo compatibile con la natura professionale della malattia, non era stata, tuttavia, sufficientemente provata in ordine al nesso di causalità. Aggiungeva il giudice del gravame che al riguardo il lavoratore aveva indicato un solo testimone, CH IO, che, però, aveva dichiarato di avere lavorato con il RI soltanto nel 1995 e di non essere, perciò, a conoscenza della situazione relativa agli anni pregressi. Da ciò il Tribunale desumeva che mancava la prova del nesso eziologico. Riteneva, infatti, che l'ipoacusia, accertata come malattia professionale indennizzabile soltanto dal 1995, non poteva essere insorta in tale breve lasso di tempo né poteva essere insorta nel periodo precedente in relazione al quale mancava la prova del nesso eziologico. Il lavoratore ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste l'Inail con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso il RI denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del T.U. n. 1124 del 1965, dell'art. 41 del C.P. e degli artt. 116 e 421 C.P.C., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, deducendo che il Tribunale, pur ritenendo che il lavoratore era stato esposto a un rischio parzialmente tabellato, tuttavia: 1) non aveva presunto il nesso eziologico né aveva applicato l'art. 41 C.P., ossia quello della equivalenza delle condizioni né aveva affermato che la malattia era stata determinata da una causa extra-lavorativa; 2) era incorso in violazione delle norme del T.U. del 1965 citato con l'omettere di recepire il parere del consulente tecnico d'ufficio sulla maggiore o minore sensibilità dell'organismo del lavoratore alla "noxa" lesiva che aveva determinato la malattia professionale;
3) aveva omesso di integrare gli elementi istruttori acquisiti nonostante in appello il lavoratore appellato avesse esplicitamente richiesto che all'occorrenza venissero sentiti i preposti al reparto in cui aveva lavorato per tutta la carriera lavorativa e nonostante che dalle documentazioni prodotte e provenienti dallo stesso datore di lavoro e dalla deposizione resa dal teste IO in riferimento al periodo 1995/1997 risultasse l'avvenuta esposizione del lavoratore al rischio lavorativo che avrebbe potuto determinare l'ipoacusia; 4) era incorso in omessa e contraddittoria motivazione poiché, da una parte, aveva omesso di porre in evidenza che quanto riferito dal teste IO era in via estintiva applicabile anche al precedente periodo lavorativo di esso RI, in quanto addetto sempre per tutta la sua carriera al reparto macchine con rischio professionale tabellato;
e, dall'altra, era caduto in contraddizione perché aveva riconosciuto l'eziologia professionale della malattia in relazione alla lavorazione tabellata in riferimento al periodo 1995/1997 e l'aveva esclusa per mancanza di prova in relazione alla esposizione al rischio per il periodo precedente al 1995. Il ricorso è fondato. Soltanto per le malattie non tabellate l'onere della prova, nella sua completezza, e cioè con riferimento alla sussistenza della malattia, del nesso eziologico con la lavorazione eseguita e alla misura minima di indennizzabilità, incombe sul lavoratore, mentre per le malattie tabellate (ossia per le malattie relative alle lavorazioni protette e indicate in tabella) sul lavoratore incombe soltanto l'onere della prova circa la sussistenza e la misura di inabilità della malattia stessa in misura percentuale non inferiore a quella indennizzabile dell'11%, nonché la natura della lavorazione tabellata alla quale era stato impiegato, rimanendo sull'Inail, una volta fornita dal lavoratore nei limiti indicati la prova della malattia e della lavorazione protetta, dimostrare che la malattia medesima era stata, invece, determinata da una causa extra-lavorativa. Nella specie il Tribunale, in violazione del citato art. 3 nonché con omessa e insufficiente motivazione, aveva omesso di accertare, in via preventiva, se il teste IO avesse riferito o no circa l'avvenuta adibizione del lavoratore, anche limitatamente all'anno 1995 ad una lavorazione tabellata. Infatti ove fosse stata accertata tale circostanza, il giudice del gravame avrebbe dovuto desumere in vie presuntiva il nesso eziologico della malattia professionale accertata come sussistente nel 1995. Ove, invece, avesse ritenuto - sulla base della deposizione resa dal teste IO - che la lavorazione alla quale era stato adibito il RI nel periodo considerato non rientrasse tra quelle protette a nesso eziologico presunto, allora avrebbe dovuto addossare sul lavoratore l'onere della prova sul nesso eziologico in relazione alle lavorazioni alle quali il medesimo era stato adibito con possibilità di esclusione di tale nesso, ex art. 41 C.P., nell'ipotesi in cui nel rapporto causale si fosse frapposto un evento straordinario o eccezionale che l'avesse interrotto con il suo determinismo esclusivo. Conseguentemente in applicazione dei principi di diritto sopra sottolineati e, in accoglimento, per quanto di ragione, del proposto ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Milano, la quale, uniformandosi ai sopra detti principi e, occorrendo, avvalendosi di nuovo mezzi istruttori d'ufficio o su istanza di parte in relazione alle richieste avanzate dal lavoratore appellato con la memoria di costituzione, definirà la lite provvedendo anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Milano. Così deciso in Roma il 22-4-2002 Il Consigliere estensore Matele Capitanis Il Presidente плівим Thi IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 9.LUG. 2007 IL CANCELLIERE S BIE 2 D x I V A 9 N 8 9 O T T O C