Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 5075
CASS
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Assenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale

    La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto per motivo non consentito (violazione di legge), escludendo la deducibilità del vizio di motivazione salvo nei casi di inesistenza o apparenza. Ha inoltre ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente motivato sull'attualità della pericolosità sociale, valorizzando i reati commessi durante la detenzione e ritenendo che questi dimostrassero l'intensità della pericolosità, non elisa da successivi periodi senza reati o dall'inizio di un'attività lavorativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 5075
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5075
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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