CASS
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 5075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5075 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON VI, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 02/10/2025 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, la quale ha concluso chiedendo che il decreto impugnato venga annullato con rinvio;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 02/10/2025, la Corte d'appello di Bari rigettava il ricorso che era stato proposto da ID TA contro il decreto del 11/12/2024 con il quale il Tribunale di Bari aveva applicato allo stesso TA la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per due anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. 2. Avverso l'indicato decreto del 02/10/2025 della Corte d'appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Nicola Quaranta, ID TA, affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 5075 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 23/01/2026 degli artt. 1 e 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, «con riferimento all'assenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale del proposto». La Corte d'appello di Bari non si sarebbe «confronta[ta] con nessun motivo di gravame» e non avrebbe «identifica[to] gli elementi concreti e rilevanti da cui dedurre in via indiziaria e deduttiva il requisito dell'attualità della pericolosità sociale», incorrendo nell'«erronea applicazione della legge di prevenzione in punto di pericolosità cd. generica» e rendendo una «motivazione soltanto apparente». Dopo avere esposto che la Corte d'appello di Bari avrebbe ricavato l'attualità della pericolosità sociale dai soli elementi indicati nell'ultimo capoverso della pag. 3 del decreto impugnato, il ricorrente contesta l'argomentazione sviluppata dalla medesima Corte d'appello nel primo paragrafo della pag. 4 di tale decreto, in quanto, con la stessa, si pretenderebbe «di ricavare la prova indiziaria della pericolosità sociale attuale del ricorrente da elementi risalenti nel tempo» e «superati, nel tempo, da altri indicatori positivi indicati dalla Difesa, che consacravano l'assenza di pericolosità sociale attuale». Dopo avere esposto alcune considerazioni sul tema del giudizio di pericolosità sociale, il ricorrente argomenta che il requisito dell'attualità della stessa pericolosità sociale «va rapportato alla "intensità" dei sintomi di deviazione riscontrati nel caso di specie ed alla loro "prossimità temporale" rispetto al momento della decisione di primo grado» e lamenta che «tale raffronto è del tutto assente nel decreto impugnato». In nessun passaggio della motivazione di esso la Corte d'appello di Bari farebbe «riferimento alla condotta attuale del proposto ovvero agli elementi di segno positivo puntualmente indicati dalla Difesa, quali l'assenza di carichi pendenti, l'aver ottenuto durante il periodo di espiazione della pena 6 semestri di liberazione anticipata, l'aver reperito una seria e lecita attività lavorativa, lavorando come operaio presso una ditta con contratto di lavoro a tempo determinato, pretendendo di recuperare il dato dell'attualità della pericolosità da elementi distanti nel tempo, poiché risalenti al 2022». La Corte d'appello di Bari avrebbe fondato il giudizio di attualità della pericolosità sociale su «una considerazione eminentemente presuntiva», valorizzando, quali elementi da cui trarre la stessa attualità, «i soli tre reati [...] il cui ultimo reato era stato commesso il 3.05.2022 e, dunque, in epoca assai lontana rispetto al giudizio di primo grado, celebratosi in data 10.02.2025, [...] senza minimamente considerare e valorizzare gli elementi di segno positivo manifestatisi tra il 2022 e il 2025, quali la condotta scevra da rilievi serbata durante l'esecuzione della pena, di cui 6 semestri di liberazione anticipata sono espressione, il reperimento di una seria ed onesta attività lavorativa che testimonia la rescissione da qualsivoglia logica criminale, l'assenza di rilievi, come procedimenti giudiziari 2 pendenti, controlli di polizia con soggetti pregiudicati o altre manifestazioni oggettivamente contrastanti con la pubblica sicurezza». Pertanto, la Corte d'appello di Bari non avrebbe «agganciato la pericolosità sociale attuale del TA ed alcun elemento preciso temporalmente ravvicinato rispetto alla data di celebrazione [...] del giudizio di primo grado». Il ricorrente riassume quanto da lui argomentato nel senso che la stessa Corte d'appello: a) avrebbe «reso imperscrutabili le ragioni» del proprio convincimento in punto di attualità della pericolosità sociale e avrebbe illogicamente fondato le proprie considerazioni al riguardo «sull'evocazione formale di talune risalenti condanne [...] e sulla generica sottolineatura di talune [...] condotte ritenute antisociali»; b) avrebbe «ignorato gli argomenti difensivi nel contesto di una motivazione soltanto apparente», in quanto non «att[a] ad esplicitare l'autonoma conduzione, da parte dei giudici dell'appello, di quel percorso di controllo e di valutazione critica che ad essi era stato richiesto»; c) non rispondendo agli specifici rilievi difensivi, avrebbe reso una motivazione che non consentirebbe «di comprendere ove tragga fondamento il convincimento in ordine all'attualità della pericolosità sociale;
e, in specie, quali siano le circostanze esteriori di fatto idonee a reggere un simile giudizio logico indiziario». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per un motivo non consentito. 2. Si deve premettere che, a norma degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione, sia personali sia patrimoniali, è ammesso solo per violazione di legge. Infatti: a) l'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, in tema di misure di prevenzione personali, stabilisce che, «[a]avverso il decreto della Corte d'appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore»; b) l'art. 27, comma 2, dello stesso decreto, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, stabilisce che «[p]er le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10». Da ciò la conseguenza che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice dell'appello dal nono comma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 (ora comma 2, secondo periodo, dell'art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01, con la quale è stato anche ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Nello stesso senso, tra le tantissime: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01). Ne discende che, in materia di misure di prevenzione, si deve escludere la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che questa sia del tutto mancante o presenti dei difetti tali da renderla meramente apparente, cioè priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi. 3. Con riguardo al giudizio di attualità della pericolosità sociale, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che è onere del giudice verificare e fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui ritiene attuale il requisito della pericolosità sociale del proposto, in particolare, quando tra la pregressa violazione della legge penale e il giudizio di pericolosità sociale sia decorso un apprezzabile periodo di tempo e, in specie, quando tra tali due momenti si collochi un apprezzabile periodo di detenzione subito dall'interessato, in quanto diretto alla sua risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (tra le tante: Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, U., Rv. 272723-01. In senso analogo, con riferimento a soggetti condannati per il grave reato di associazione di tipo mafioso: Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, Grande Aracri, Rv. 266184-01). 4. La Corte d'appello di Bari ha rispettato tali principi. Essa ha valorizzato gli elementi che, anche durante la sua detenzione, in carcere o domiciliare, che era iniziata il 11/04/2020, il TA aveva continuato a commettere reati, per i quali era stato definitivamente condannato. Specificamente: 1) quello di offerta illecita di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina (questa, per una significativa quantità), commesso, mentre il TA era in stato di detenzione domiciliare, il 04/11/2021; 2) quello di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina (questa, per ben 71 grammi), commesso, mentre il TA era in stato di detenzione domiciliare, il 01/02/2022; 3) quello di resistenza a un pubblico ufficiale, commesso, mentre il TA era in stato di detenzione carceraria, il 03/05/2022. Sulla base di tali elementi, la Corte d'appello di Bari ha reputato che l'indifferenza che il TA aveva dimostrato rispetto alle indicate limitazioni della sua libertà personale, quale era resa palese dalle condanne irrevocabili che egli 4 aveva riportato per reati commessi proprio durante le stesse limitazioni, si dovesse ritenere dimostrativa non solo del fatto che i periodi di limitazione della libertà personale non avevano condotto alla sua risocializzazione ma altresì del fatto che la pericolosità del TA era connotata da una particolare intensità, con la conseguenza che essa non si poteva reputare elisa per i fatti - che erano stati addotti dalla difesa del proposto - che questi, nel rimanente periodo fino alla sua scarcerazione (il 04/02/2025), non aveva commesso ulteriori reati e, dopo essere stato scarcerato, aveva iniziato a lavorare. Tale motivazione: a) da un lato, non è né mancante né meramente apparente, in quanto consente senz'altro di comprendere le ragioni che sono state poste dalla Corte d'appello di Bari a fondamento della ritenuta attualità della pericolosità sociale del TA, la quale è stata argomentata dalla stessa Corte in un modo che è certamente provvisto dei requisiti minimi di coerenza e logicità in assenza dei quali soltanto si può configurare un'apparenza della motivazione, nonché, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, prendendo anche in considerazione gli argomenti difensivi, reputandoli tuttavia inidonei a superare le esposte argomentazioni di segno contrario;
b) dall'altro lato, risulta in linea con i principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione in tema di attualità della pericolosità sociale, giacché, nel ritenere attuale la pericolosità del TA, ha considerato il tempo decorso tra le sue pregresse violazioni della legge penale e il giudizio di pericolosità e, in particolare, il periodo di detenzione, carceraria o domiciliare, che era stato subito dal TA. Ne discende che il motivo di ricorso appare in realtà sostanzialmente diretto a contestare la valutazione della Corte d'appello di Bari riguardo all'attualità della pericolosità sociale o, comunque, l'illogicità della motivazione del decreto impugnato in ordine a tale aspetto, il che, come si è detto al punto 2, non è possibile fare con il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione. 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2026.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, la quale ha concluso chiedendo che il decreto impugnato venga annullato con rinvio;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 02/10/2025, la Corte d'appello di Bari rigettava il ricorso che era stato proposto da ID TA contro il decreto del 11/12/2024 con il quale il Tribunale di Bari aveva applicato allo stesso TA la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per due anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. 2. Avverso l'indicato decreto del 02/10/2025 della Corte d'appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Nicola Quaranta, ID TA, affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 5075 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 23/01/2026 degli artt. 1 e 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, «con riferimento all'assenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale del proposto». La Corte d'appello di Bari non si sarebbe «confronta[ta] con nessun motivo di gravame» e non avrebbe «identifica[to] gli elementi concreti e rilevanti da cui dedurre in via indiziaria e deduttiva il requisito dell'attualità della pericolosità sociale», incorrendo nell'«erronea applicazione della legge di prevenzione in punto di pericolosità cd. generica» e rendendo una «motivazione soltanto apparente». Dopo avere esposto che la Corte d'appello di Bari avrebbe ricavato l'attualità della pericolosità sociale dai soli elementi indicati nell'ultimo capoverso della pag. 3 del decreto impugnato, il ricorrente contesta l'argomentazione sviluppata dalla medesima Corte d'appello nel primo paragrafo della pag. 4 di tale decreto, in quanto, con la stessa, si pretenderebbe «di ricavare la prova indiziaria della pericolosità sociale attuale del ricorrente da elementi risalenti nel tempo» e «superati, nel tempo, da altri indicatori positivi indicati dalla Difesa, che consacravano l'assenza di pericolosità sociale attuale». Dopo avere esposto alcune considerazioni sul tema del giudizio di pericolosità sociale, il ricorrente argomenta che il requisito dell'attualità della stessa pericolosità sociale «va rapportato alla "intensità" dei sintomi di deviazione riscontrati nel caso di specie ed alla loro "prossimità temporale" rispetto al momento della decisione di primo grado» e lamenta che «tale raffronto è del tutto assente nel decreto impugnato». In nessun passaggio della motivazione di esso la Corte d'appello di Bari farebbe «riferimento alla condotta attuale del proposto ovvero agli elementi di segno positivo puntualmente indicati dalla Difesa, quali l'assenza di carichi pendenti, l'aver ottenuto durante il periodo di espiazione della pena 6 semestri di liberazione anticipata, l'aver reperito una seria e lecita attività lavorativa, lavorando come operaio presso una ditta con contratto di lavoro a tempo determinato, pretendendo di recuperare il dato dell'attualità della pericolosità da elementi distanti nel tempo, poiché risalenti al 2022». La Corte d'appello di Bari avrebbe fondato il giudizio di attualità della pericolosità sociale su «una considerazione eminentemente presuntiva», valorizzando, quali elementi da cui trarre la stessa attualità, «i soli tre reati [...] il cui ultimo reato era stato commesso il 3.05.2022 e, dunque, in epoca assai lontana rispetto al giudizio di primo grado, celebratosi in data 10.02.2025, [...] senza minimamente considerare e valorizzare gli elementi di segno positivo manifestatisi tra il 2022 e il 2025, quali la condotta scevra da rilievi serbata durante l'esecuzione della pena, di cui 6 semestri di liberazione anticipata sono espressione, il reperimento di una seria ed onesta attività lavorativa che testimonia la rescissione da qualsivoglia logica criminale, l'assenza di rilievi, come procedimenti giudiziari 2 pendenti, controlli di polizia con soggetti pregiudicati o altre manifestazioni oggettivamente contrastanti con la pubblica sicurezza». Pertanto, la Corte d'appello di Bari non avrebbe «agganciato la pericolosità sociale attuale del TA ed alcun elemento preciso temporalmente ravvicinato rispetto alla data di celebrazione [...] del giudizio di primo grado». Il ricorrente riassume quanto da lui argomentato nel senso che la stessa Corte d'appello: a) avrebbe «reso imperscrutabili le ragioni» del proprio convincimento in punto di attualità della pericolosità sociale e avrebbe illogicamente fondato le proprie considerazioni al riguardo «sull'evocazione formale di talune risalenti condanne [...] e sulla generica sottolineatura di talune [...] condotte ritenute antisociali»; b) avrebbe «ignorato gli argomenti difensivi nel contesto di una motivazione soltanto apparente», in quanto non «att[a] ad esplicitare l'autonoma conduzione, da parte dei giudici dell'appello, di quel percorso di controllo e di valutazione critica che ad essi era stato richiesto»; c) non rispondendo agli specifici rilievi difensivi, avrebbe reso una motivazione che non consentirebbe «di comprendere ove tragga fondamento il convincimento in ordine all'attualità della pericolosità sociale;
e, in specie, quali siano le circostanze esteriori di fatto idonee a reggere un simile giudizio logico indiziario». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per un motivo non consentito. 2. Si deve premettere che, a norma degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione, sia personali sia patrimoniali, è ammesso solo per violazione di legge. Infatti: a) l'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, in tema di misure di prevenzione personali, stabilisce che, «[a]avverso il decreto della Corte d'appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore»; b) l'art. 27, comma 2, dello stesso decreto, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, stabilisce che «[p]er le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10». Da ciò la conseguenza che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice dell'appello dal nono comma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 (ora comma 2, secondo periodo, dell'art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01, con la quale è stato anche ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Nello stesso senso, tra le tantissime: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01). Ne discende che, in materia di misure di prevenzione, si deve escludere la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che questa sia del tutto mancante o presenti dei difetti tali da renderla meramente apparente, cioè priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi. 3. Con riguardo al giudizio di attualità della pericolosità sociale, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che è onere del giudice verificare e fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui ritiene attuale il requisito della pericolosità sociale del proposto, in particolare, quando tra la pregressa violazione della legge penale e il giudizio di pericolosità sociale sia decorso un apprezzabile periodo di tempo e, in specie, quando tra tali due momenti si collochi un apprezzabile periodo di detenzione subito dall'interessato, in quanto diretto alla sua risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (tra le tante: Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, U., Rv. 272723-01. In senso analogo, con riferimento a soggetti condannati per il grave reato di associazione di tipo mafioso: Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, Grande Aracri, Rv. 266184-01). 4. La Corte d'appello di Bari ha rispettato tali principi. Essa ha valorizzato gli elementi che, anche durante la sua detenzione, in carcere o domiciliare, che era iniziata il 11/04/2020, il TA aveva continuato a commettere reati, per i quali era stato definitivamente condannato. Specificamente: 1) quello di offerta illecita di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina (questa, per una significativa quantità), commesso, mentre il TA era in stato di detenzione domiciliare, il 04/11/2021; 2) quello di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina (questa, per ben 71 grammi), commesso, mentre il TA era in stato di detenzione domiciliare, il 01/02/2022; 3) quello di resistenza a un pubblico ufficiale, commesso, mentre il TA era in stato di detenzione carceraria, il 03/05/2022. Sulla base di tali elementi, la Corte d'appello di Bari ha reputato che l'indifferenza che il TA aveva dimostrato rispetto alle indicate limitazioni della sua libertà personale, quale era resa palese dalle condanne irrevocabili che egli 4 aveva riportato per reati commessi proprio durante le stesse limitazioni, si dovesse ritenere dimostrativa non solo del fatto che i periodi di limitazione della libertà personale non avevano condotto alla sua risocializzazione ma altresì del fatto che la pericolosità del TA era connotata da una particolare intensità, con la conseguenza che essa non si poteva reputare elisa per i fatti - che erano stati addotti dalla difesa del proposto - che questi, nel rimanente periodo fino alla sua scarcerazione (il 04/02/2025), non aveva commesso ulteriori reati e, dopo essere stato scarcerato, aveva iniziato a lavorare. Tale motivazione: a) da un lato, non è né mancante né meramente apparente, in quanto consente senz'altro di comprendere le ragioni che sono state poste dalla Corte d'appello di Bari a fondamento della ritenuta attualità della pericolosità sociale del TA, la quale è stata argomentata dalla stessa Corte in un modo che è certamente provvisto dei requisiti minimi di coerenza e logicità in assenza dei quali soltanto si può configurare un'apparenza della motivazione, nonché, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, prendendo anche in considerazione gli argomenti difensivi, reputandoli tuttavia inidonei a superare le esposte argomentazioni di segno contrario;
b) dall'altro lato, risulta in linea con i principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione in tema di attualità della pericolosità sociale, giacché, nel ritenere attuale la pericolosità del TA, ha considerato il tempo decorso tra le sue pregresse violazioni della legge penale e il giudizio di pericolosità e, in particolare, il periodo di detenzione, carceraria o domiciliare, che era stato subito dal TA. Ne discende che il motivo di ricorso appare in realtà sostanzialmente diretto a contestare la valutazione della Corte d'appello di Bari riguardo all'attualità della pericolosità sociale o, comunque, l'illogicità della motivazione del decreto impugnato in ordine a tale aspetto, il che, come si è detto al punto 2, non è possibile fare con il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione. 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2026.