Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 1
Ai fini dell'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione dovuto, ai sensi dell'art. 8 legge 5 novembre 1968 n. 1115, ai lavoratori licenziati per cessazione dell'attività aziendale, trovano applicazione le disposizioni generali in tema di disoccupazione involontaria, e quindi anche la condizione dell'iscrizione al collocamento obbligatorio; pertanto, il lavoratore che sia stato cancellato dalle liste di collocamento e richieda successivamente la reiscrizione (così come consentito dall'art. 22 legge 29 aprile 1949 n. 264), ha diritto nuovamente al suddetto trattamento di disoccupazione a decorrere dalla seconda iscrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7547 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GORGA VINCENZA, FABIANI GIUSEPPE, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 631/98 del Tribunale di NOVARA, depositata il 21/12/98 R.G.N. 1099/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato PICCIOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE del lavoro di Novara del 7 gennaio 1991 ZA SI conveniva in giudizio l'Inps assumendo che, essendo stata licenziata dalla ditta Davos di Cerano nell'agosto 1984, aveva percepito il trattamento di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge n. 1115 del 1968 dalla data del licenziamento al giugno 1985;
che avendo poi omesso di rinnovare l'iscrizione alle liste di collocamento, era stata da queste cancellata e si era poi reiscritta dal 12 ottobre 1987; ciò premesso, chiedeva il riconoscimento del suo diritto al trattamento speciale di disoccupazione dal centottantunesimo giorno dalla reiscrizione, che in sede amministrativa le era stato negato dall'Inps.
Il RE , con sentenza del 24 ottobre 1996, accoglieva la domanda e la statuizione, appellata dall'Inps, veniva confermata dal locale Tribunale, con sentenza del 21 dicembre 1998. Il Tribunale - fatto preliminarmente riferimento all'art. 34 del dpr n. 818 del 1957, il quale prescrive l'obbligo, al fini della indennità di disoccupazione, di comprovare all'organo erogatore la regolare iscrizione all'ufficio di collocamento e sottostare ai relativi controlli - aggiungeva che il secondo comma dell'art. 22 della legge n. 264 del 1949 prevede che il disoccupato cancellato può ottenere la reiscrizione con efficacia ex nunc, salva la possibilità di comprovare il giustificato motivo con efficacia ex tunc;
nella specie, in mancanza di prova sufficiente del giustificato motivo, era operante l'efficacia ex nunc della reiscrizione nelle liste del collocamento, la quale però non poteva considerarsi come condizione per il sorgere del diritto, la cui mancanza comporterebbe la definitiva decadenza del diritto all'indennità, ma come semplice condizione per l'erogazione, chiedendo una nuova iscrizione nelle liste.
Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste l'assicurata con controricorso.
Il ricorso non merita accoglimento.
Non è invero dubitabile che, per ottenere il trattamento speciale di cui all'art. 8 della legge -n. 1115 del 1968, il lavoratore interessato debba essere iscritto all'Ufficio di collocamento, in quanto si tratta pur sempre di trattamento che vale a sopperire le esigenze che nascono da uno stato di disoccupazione involontaria, per cui sono applicabili le disposizioni che regolano il diritto alla indennità di disoccupazione e quindi l'art. 77 del RD 4 ottobre 1935 n. 1827, e le norme di attuazione ossia l'art. 34 del DPR 26 aprile 1957 n. 818.
Per ottenere il trattamento speciale., il lavoratore interessato dovrà quindi comprovare all'organo erogatore, ossia nella fattispecie all'Inps, la sua regolare iscrizione all'Ufficio di collocamento e sottostare alle altre norme dettate per il controllo dello stato di disoccupazione, come prevede il citato art. 34. Nella specie pertanto non vi sono dubbi che la lavoratrice non potesse godere del trattamento per tutto il periodo di mancata iscrizione all'Ufficio di collocamento.
Diversa è però la questione, sollevata dall'Istituto ricorrente, ossia se il lavoratore, che per un certo periodo ometta di iscriversi al collocamento, possa successivamente chiedere ed ottenere una nuova iscrizione e se questa successiva iscrizione gli conferisca nuovamente il diritto al trattamento. È invero, indubitabile che il lavoratore abbia diritto alla nuova iscrizione, a cui si ricollega una nuova anzianità alla data della reiscrizione stessa, perché lo dispone espressamente il secondo comma dell'art. 22 del RD del 1949. Ed allora, fermo restando che il trattamento di disoccupazione può decorrere solo dalla data della nuova iscrizione, per configurare la preclusione al godimento del trattamento stesso, si dovrebbe individuare una disposizione che imponga la continuità della iscrizione, di talché ogni interruzione varrebbe a determinare la decadenza dal diritto. Ma tale disposizione non è stata indicata dall'Istituto ricorrente ne' sembra reperibile nell'ordinamento. Non appare invece rilevante la previsione di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 richiamata dall'Inps. Con essa infatti si conferma quanto era già stato previsto dall'art. 22, primo comma, della legge n. 264 del 1949, ossia l'obbligo del lavoratore iscritto nelle liste di comunicare periodicamente agli organi preposti al collocamento la permanenza dello stato di disoccupazione e si prevede che, in caso di inottemperanza all'obbligo senza giustificato motivo, la commissione circoscrizionale per l'impiego disponga la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste.
La disposizione quindi vale a sanzionare, non la mancata reiscrizione nelle liste alla scadenza, ma la inosservanza, da parte del lavoratore iscritto nelle liste stesse, a tale obbligo di comunicazione. Questa norma non appare pertanto applicabile nel caso di specie, in cui non si tratta di mancato obbligo di comunicazione dello stato di disoccupazione, ma di mancata iscrizione nelle liste. Invero, mentre nel caso di iscrizione al collocamento, vi è il rischio che il lavoratore, documentando l'iscrizione stessa, possa lucrare indebitamente il trattamento di disoccupazione anche per un periodo in cui non ne avrebbe diritto, non avendo proceduto a comunicare debitamente agli uffici del collocamento la permanenza dello stato di disoccupazione, viceversa, ove l'iscrizione manchi, questo rischio è da escludere, giacché l'organo erogatore non procederà mai al pagamento in mancanza di prova di tale requisito. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2001.