Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7547
CASS
Sentenza 4 giugno 2001

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Ai fini dell'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione dovuto, ai sensi dell'art. 8 legge 5 novembre 1968 n. 1115, ai lavoratori licenziati per cessazione dell'attività aziendale, trovano applicazione le disposizioni generali in tema di disoccupazione involontaria, e quindi anche la condizione dell'iscrizione al collocamento obbligatorio; pertanto, il lavoratore che sia stato cancellato dalle liste di collocamento e richieda successivamente la reiscrizione (così come consentito dall'art. 22 legge 29 aprile 1949 n. 264), ha diritto nuovamente al suddetto trattamento di disoccupazione a decorrere dalla seconda iscrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7547
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7547
    Data del deposito : 4 giugno 2001

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