Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 8144
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Accolto
    Prescrizione dei reati

    I reati contestati al capo 5) sono stati dichiarati estinti per prescrizione per le condotte commesse in un determinato periodo. La Corte di appello ha confermato l'estinzione per prescrizione di altri reati.

  • Rigettato
    Richiesta di assoluzione per i reati di truffa e sostituzione di persona

    La Corte di appello ha assolto l'imputato dal delitto di sostituzione di persona perché il fatto non sussiste e ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione per numerosi reati di truffa aggravata. La pena è stata rideterminata per i residui reati.

  • Altro
    Richiesta di risarcimento del danno

    La Corte di appello ha revocato le statuizioni civili limitatamente al risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto alle parti civili. Ha confermato nel resto la sentenza appellata, condannando l'imputato alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di tutte le parti civili costituite. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha revocato la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali di appello in favore di MAX OTO TOcostruzioni s.r.l. e Cooperativa Esercenti Farmacia s.c.r.l., condannando l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Laboratorio della Farmacia s.r.l.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 8144
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8144
    Data del deposito : 2 marzo 2026

    Testo completo