CASS
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 8144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8144 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VI NO, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 25/03/2025 emessa dalla Corte di appello di Venezia parti civili (non ricorrenti): Cooperativa Esercenti Farmacia soc. coop a r.l.; Consorzio Farmacia Laboratorio Consorzio;
Laboratorio della Farmacia s.r.l.; MAX OTO TOcostrizioni s.r.l.; SI RI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot che ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia;
udite le conclusioni del difensore delle parti civili costituite Cooperativa Esercenti Farmacia e SI RI, Avv. Carlo Ambrosini, che ha chiesto di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali (come da nota depositata); Penale Sent. Sez. 2 Num. 8144 Anno 2026 Presidente: IN AN Relatore: OS BI Data Udienza: 05/02/2026 2 udite le conclusioni del difensore delle parti civili costituite Laboratorio della Farmacia e Consorzio Farmacia Laboratorio, Avv. Umberto Pauro, che ha chiesto di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali (come da nota depositata); udite le conclusioni del difensore della parte civile MAX OTO TOcostruzioni, Avv. Gianluca Porta, che ha chiesto di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali (come da nota depositata); sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Luisa Osellame, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/01/2024 il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica: 1) ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati ad NO VI al capo 5) limitatamente alle condotte commesse dal 06/10/2015 al 07/07/2016; 2) unificati i reati dal vincolo della continuazione, ha condannato il suddetto imputato alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 900 di multa per i restanti reati di truffa e sostituzione di persona a lui ascritti;
3) ha condannato il VI al risarcimento del danno (liquidato in via definitiva ed equitativa) in favore delle parti civili Consorzio Farmacia Laboratorio, Laboratorio Farmacia srl, Cooperativa Esercenti Farmacia s.c.a.r.l. e MA OTO TOcostruzioni s.r.l. (rigettando invece la richiesta di risarcimento di SI RI quale persona fisica). Con la sentenza del 25/03/2025 la Corte di appello di Venezia, decidendo sull'appello dell'imputato, in parziale riforma della suddetta sentenza: a) ha assolto l'imputato dal delitto di cui all'art. 494 cod. pen. a lui ascritto ai capi da 1) a 12) perché il fatto non sussiste;
b) ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione per i reati di truffa aggravata di cui ai capi 2), 3) (limitatamente ai fatti commessi il 21/02/2017), 4), 5) (limitatamente ai fatti commessi fino al 27/07/2017), 10) (limitatamente ai fatti commessi sino al 19/06/2017), 11) (limitatamente ai fatti commessi sino al 26/07/2017) e 12); c) ha rideterminato la pena per i residui reati di cui ai capi 1), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) in anni due, mesi uno di reclusione ed euro 770 di multa;
d) ha revocato le statuizioni civili limitatamente al risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto alle parti costituite;
e) ha confermato nel resto la sentenza appellata, condannando altresì l'imputato alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di tutte le parti civili costituite. 3 I fatti come ricostruiti dalle (sostanzialmente conformi) sentenze di merito possono essere così riassunti: tra il 2016 e gli inizi del 2019 NO VI, abusando del suo ruolo di consulente incaricato per i rapporti commerciali con clienti e fornitori della società Laboratorio della Farmacia s.r.l. (capi 1, 3, 5, 6 e 7) e del Consorzio Farmacia Laboratorio (capi 8, 9, 10 e 11), sfruttando la totale fiducia di cui godeva presso tali enti, li avrebbe, in plurime occasioni, indotti in errore facendo loro effettuare pagamenti apparentemente destinati ai loro fornitori che in realtà venivano accreditati su conti correnti intestati allo stesso VI (o su conti a lui comunque riconducibili); il suddetto indebito impossessamento di somme veniva conseguito, a volte, semplicemente indicando all'ente pagatore il conto corrente riconducibile al VI anziché quello del legittimo avente diritto al pagamento, altre volte, presentando a giustificazione degli esborsi, fatture degli apparenti beneficiari alterate o completamente contraffatte. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 130 e 546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Il difensore rileva che nel dispositivo letto in udienza il 25/03/2025 tra i reati per i quali vi era stata condanna c'era anche la truffa di cui al capo 2. La Corte con ordinanza del 12/05/2025 aveva poi corretto la sentenza dicendo che il capo 2 era in realtà prescritto e quindi escluso da quelli per i quali vi era stata ri- determinazione della pena. Secondo il difensore non si trattava di errore materiale sicché vi era stato un illegittimo ricorso allo strumento di cui all'art. 130 cod. proc. pen. con conseguente vizio motivazionale. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b), ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 61 n. 7 e 640 cod. pen., 336, 337, 429 cod. proc. pen., 111 Cost. nonché vizio di motivazione. In primo luogo, il difensore evidenzia che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. è stata contestata solo dopo l'ultimo capo d'imputazione con riferimento generico e cumulativo a tutti. Secondo il difensore tale “modalità di redazione viola il diritto dell'imputato a conoscere esattamente la natura e la causa dell'accusa ai sensi dell'art. 111 Cost. 6 punto 3 lett. a) CEDU”. In secondo luogo, secondo il ricorrente, la Corte ha erroneamente ritenuto sussistente l'aggravante valutando non i singoli episodi in continuazione, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (citata nel ricorso), ma il danno 4 complessivo arrecato da tutti gli episodi oggetto dell'impugnazione. Si osserva che utilizzando il corretto criterio di valutazione indicato dalla Suprema Corte, in nessuno degli episodi contestati si poteva parlare di danno grave, tenuto anche conto delle dimensioni e della capacità patrimoniale delle persone offese. Ciò detto, il difensore evidenzia che, una volta esclusa l'aggravante dell'art. 61 n. 7 cod. pen., le truffe di cui ai capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12 erano da ritenersi procedibili a querela;
querela mancante per “numerosi capi” (elencati nei motivi aggiunti di appello del 09/01/2025). Sul punto la Corte territoriale, a detta del difensore, non aveva motivato. In terzo luogo, si rileva che tra le persone offese dei reati erano stati indicati anche segnalatori e farmacisti che non avevano mai sporto querela. In quarto luogo, si evidenzia che per i capi 2, 6 e 7 dagli atti emergeva che le integrazioni di querela depositate per conto del Consorzio Farmacia Laboratorio e del Laboratorio della Farmacia erano state sottoscritte solo dal difensore privo di procura o autorizzazione dell'ente, con conseguente invalidità delle querele stesse. Sul punto la Corte territoriale aveva dato una risposta errata in diritto in quanto aveva ritenuto i delitti procedibili d'ufficio, non tenendo conto del fatto che, per le ragioni sopra esposte, l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. non sussisteva o era da ritenersi non ritualmente contestata. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 76, 100 cod. proc. pen. e 2384 cod. civ. nonché motivazione assente o illogica in relazione alla ritualità delle costituzioni di parte civile. Il difensore rileva che aveva eccepito che le querele delle persone offese e le successive costituzioni di parte civile erano nulle perché mancava la delibera consiliare o la procura speciale che autorizzasse chi ha firmato gli atti a farlo. La Corte di appello aveva acquisito le delibere ma non aveva ben valutato il loro contenuto posto che l'autorizzazione di cui si discute mancava (non era stato poi considerato che nella delibera non c'era l'elenco dei presenti per valutarne la legittimità). Errato era poi il riferimento della Corte all'art. 2384 cod. civ. in quanto gli atti in questione non erano riconducibili alla ordinaria amministrazione sicché occorreva verificare nello statuto dell'ente se il legale rappresentante era o meno legittimato a sporgere querela e a costituirsi parte civile. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 640 cod. pen. e “travisamento del fatto”. Secondo il ricorrente la Corte aveva ritenuto sussistente la truffa in mancanza di condotte fraudolente, non potendo integrare artificio e raggiro la mera indicazione dei numeri di conto corrente errati, tanto più che le persone offese avrebbero potuto agevolmente verificare la correttezza del dato. Mancava altresì il profitto del reato perché l'imputato aveva documentato che le somme 5 ricevute le aveva restituite o retrocesse agli aventi diritto. Evidenziava inoltre il difensore che per il reato di truffa è necessario che vi sia identità tra soggetto ingannato e danneggiato che invece qui mancava. 2.5. Con il quinto motivo si deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., motivazione mancante/apparente e travisamento del fatto in ordine all'affermazione di responsabilità per le truffe di cui ai capi da 1 a 12. Il difensore lamenta l'omessa valutazione delle contraddizioni evidenziate dalla difesa nelle deposizioni dei testi di accusa, l'omessa valutazione delle deposizioni dei testi a discarico nonché dei documenti prodotti da cui risultavano le restituzioni o retrocessioni delle somme ricevute. 2.6. Con il sesto motivo si deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. La difesa lamenta che il giudice di primo grado ha usato le dichiarazioni dell'imputato solo a fini accusatori (nella parte in cui ammetteva le condotte a lui ascritte) senza però considerare la versione alternativa dei fatti da lui proposta. La Corte di appello aveva integrato/corretto tale punto della motivazione ma, a detta del ricorrente, non avrebbe potuto farlo. 2.7. Con il settimo motivo si deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192, 533, 535 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà, illogicità motivazione in ordine alla valutazione delle prove della parte civile. Secondo il difensore la sentenza di primo grado (condivisa da quella di appello), da un lato aveva affermato l'esistenza di una potenziale collusione tra imputato e vertici degli enti, e, dall'altro, aveva poi contraddittoriamente usato le dichiarazioni degli stessi per fondare il giudizio di colpevolezza, peraltro non considerando le contraddizioni in cui tali soggetti erano incorsi. 2.8. Con l'ottavo motivo si denuncia, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'art. 61 n. 11 cod. pen. A detta del difensore i giudici di merito non avevano chiarito quale era il ruolo ricoperto dall'imputato in seno alle persone offese e quindi di quale qualifica lo stesso avesse abusato, con conseguente insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. Si evidenzia inoltre che l'aggravante non era configurabile in quanto dall'istruttoria dibattimentale era emerso che l'imputato non disponeva di alcun potere autonomo, alcuna capacità di spesa e non aveva mai fatto o disposto pagamenti. 2.9. Con il nono motivo si deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 6 A detta del difensore la Corte, per negare le circostanze attenuanti generiche aveva indebitamente valorizzato precedenti penali per reati tributari che erano eterogenei rispetto ai fatti oggetto della contestazione e aveva altresì valorizzato l'entità di danni neppure accertata. Si era invece omesso di considerare il contegno collaborativo dell'imputato (che aveva partecipato al processo e reso l'esame) nonché le retrocessioni del denaro che aveva fatto. 2.10. Con il decimo motivo si deduce, si sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 63 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena. In sostanza, il difensore deduce che, nonostante l'assoluzione per tutti i reati di cui all'art. 494 cod. pen. e la prescrizione di numerose truffe, la riduzione di pena (da anni due, mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa ad anni due, mesi uno di reclusione ed euro 770 di multa) era eccessivamente contenuta;
la Corte inoltre non aveva motivato sul punto né aveva motivato in maniera specifica in ordine ai singoli aumenti per la continuazione. Il difensore rileva poi che i Giudici di appello nella ri-determinazione della pena erano incorsi in errori tanto nell'applicazione delle aggravanti quanto nella quantificazione degli aumenti per la continuazione. 2.11. Con l'undicesimo motivo si deduce, ex art. 606 lett. b), c), e) cod. proc. pen., violazione di legge nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla cd duplicazione del titolo risarcitorio. Secondo la difesa, i giudici di merito avevano omesso di considerare che (come documentato dall'imputato) le odierne parti civile avevano agito in sede civile contro la figlia e la moglie del VI per riavere le somme oggetto dei bonifici oggetto delle imputazioni, vale a dire le stesse somme oggetto della pretesa risarcitoria in sede penale. La Corte di appello si era limitata a considerare la sola diversità della causa petendi e delle parti ma nulla aveva detto in ordine alla identità del petitum. 2.12. Con il dodicesimo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 538 e 541 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Secondo il difensore la Corte di appello, nonostante avesse escluso il diritto delle parti civili al risarcimento del danno non patrimoniale, aveva poi illogicamente condannato l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali in favore di tali parti nonostante la loro soccombenza totale o parziale in appello. La Corte non aveva poi motivato in ordine alle ragioni per le quali, nonostante il parziale rigetto delle richieste risarcitorie, non avesse disposto la compensazione delle spese di lite. 2.13. Il ricorrente ha altresì avanzato richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ex art. 612 cod. proc. pen. 7 3. Il 21/01/2026 il difensore delle parti civili, Consorzio Farmacia Laboratorio e Laboratorio Farmacia srl, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese processuali. 4. Il 22/01/2026 il difensore della parte civile MA TOcostruzioni s.r.l. ha depositato memoria nella quale ha indicato le ragioni che impongono il rigetto del ricorso, chiedendo la condanna dell’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali. 5. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazione orale su istanza del difensore del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse e, in ogni caso, in quanto manifestamente infondato. Dalla lettura della motivazione emerge chiaramente che i reati di cui al capo 2) sono stati ritenuti estinti per prescrizione, sicché la correzione del dispositivo nel senso sopra indicato è da ritenersi legittima non essendovi stato alcun indebito ricorso allo strumento di cui all'art. 130 cod. proc. pen. Peraltro, la correzione è, con tutta evidenza favorevole all'imputato, sicché lo stesso non ha alcun interesse concreto e attuale a dolersi della stessa. Da ciò consegue l'inammissibilità del motivo giusto il disposto dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo è nel complesso inammissibile. 2.1. Manifestamente infondata è la censura relativa alla ritualità della contestazione dell'aggravante del danno di rilevante gravità di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. Pur essendo stata contestata in calce all'ultimo dei dodici capi d'imputazione, è evidente – come peraltro ammette anche la difesa – che l'aggravante de qua si riferisce a tutte le contestazioni, atteso che nella stessa si fa riferimento a tutte e tre le persone offese dei vari reati e non solo a quella del dodicesimo capo d'imputazione. L'aggravante è stata poi contestata in maniera rituale – con indicazione della norma violata e dei fatti che la integrano – e chiara, sì da mettere l'imputato nella condizione di avere contezza dell'accusa a lui rivolta. Non vi è stata dunque alcuna violazione della normativa sovranazionale invocata dalla difesa e neppure dell'art. 552, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (per indeterminatezza e genericità dell'imputazione), 8 l'inosservanza del quale, peraltro, è causa di una nullità di natura relativa che la difesa avrebbe dovuto eccepire a pena di decadenza entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749- 01). 2.2. Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., il motivo è inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo, va evidenziato che nei motivi aggiunti di appello il difensore si era limitato a dolersi del fatto che l'aggravante in questione era stata ritenuta nonostante non si fosse riusciti a calcolare esattamente il danno (anche alla luce delle condotte restitutorie asseritamente poste in essere dall'imputato). Nel ricorso per cassazione si deduce invece una questione sostanzialmente diversa, sicché è lecito dubitare dell'ammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., avendo lo stesso ad oggetto violazioni di legge non dedotte in appello. Il motivo difetta poi di specificità intrinseca. Ed invero il difensore si è limitato a denunciare l'impiego da parte dei Giudici di merito di un criterio errato per valutare l'esistenza del danno di rilevante gravità, senza però indicare quali sarebbero state, in relazione alle singole imputazioni, le conseguenze derivanti dalla applicazione del criterio di valutazione che si assume corretto. Ciò era tanto più necessario ove si consideri che, nei singoli capi di imputazione, il profitto delle singole truffe e il conseguente danno patrimoniale è quantificato nell'ordine delle decine di migliaia (se non centinaia di migliaia) di euro). Privo di pregio è poi l'argomento difensivo secondo il quale i Giudici di merito, nel valutare la configurabilità della citata aggravante, avrebbero omesso di considerare le condizioni e le capacità economiche delle persone giuridiche danneggiate. L'argomento difensivo si pone infatti in contrasto col costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando – come appunto nel caso in esame – l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (ex plurimis Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446-01). 2.3. Manifestamente infondato è anche l'argomento difensivo secondo il quale, in molti casi, i farmacisti e i segnalatori che nelle imputazioni vengono indicati come persone offese della truffa non hanno sporto alcuna querela. E' infatti evidente che, nel caso in esame, le truffe poste in essere dal VI erano perpetrate con modalità tali da far sì che vi fossero due soggetti 9 danneggiati patrimonialmente dalla condotta fraudolenta;
vale a dire, da un lato, l'ente pagatore delle prestazioni per il quale l'imputato lavorava (Laboratorio della Farmacia srl o Consorzio Farmacia Consorzio) che effettuava gli esborsi indebiti, e, dall'altro, i reali aventi diritto al pagamento (farmacisti, segnalatori, ecc.) che non ricevevano il corrispettivo delle prestazioni rese (che era distratto sui conti del VI). Vi sono dunque due potenziali persone offese, entrambe legittimate a sporgere querela, sicché ai fini della procedibilità del reato, giusto il disposto dell'art. 122 cod. pen., è sufficiente che una delle due – come appunto nel caso in esame – abbia manifestato la volontà punitiva. 2.4. L'ultimo punto del secondo motivo, relativo alla improcedibilità dell'azione penale per invalidità delle querele (e/o delle loro integrazioni) in quanto non sottoscritte dal legale rappresentante delle persone giuridiche, contiene censure non specifiche, in quanto, da un lato, meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi (con corretti argomenti giuridici) dal Giudice di appello, e, dall'altro, non contenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha infatti correttamente evidenziato che all'epoca dei fatti il delitto di truffa aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen. era procedibile d'ufficio, sicché l'eventuale invalidità della querela era irrilevante ai fini della procedibilità. Il delitto è divenuto procedibile a querela solo per effetto del D. Lgs n. 150 del 2022, quando tuttavia le persone offese dai reati si erano già costituite parte civile nel procedimento. I Giudici di merito hanno quindi fatto corretta applicazione del principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741-01). Con tali argomenti, il ricorso di fatto non si confronta, limitandosi a rilevare che i giudici di appello avevano omesso di considerare che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. (che rendeva i reati procedibili d'ufficio) non sussisteva o non era stata ritualmente contestata per le ragioni indicate nel motivo di ricorso, ragioni che, però, come detto, sono tutte manifestamente infondate. 3. Il terzo motivo, avente ad oggetto la validità delle querele e delle costituzioni di parte civile delle persone giuridiche in quanto atti asseritamente provenienti da soggetti non muniti dei necessari poteri di rappresentanza degli enti, è generico e aspecifico. 10 A fronte di ben quattro persone giuridiche originariamente costituitesi parte civile in primo grado, il difensore non ha neppure indicato nel motivo di ricorso a quale delle stesse si riferisse l'eccezione sollevata. Il motivo è poi aspecifico in quanto, di fatto, non si confronta con le ragioni poste a fondamento della decisione dai giudici di merito. La Corte territoriale ha infatti evidenziato che l'esistenza e la validità di delibere che conferivano ai legali rappresentanti delle società il mandato a querelare o a costituirsi parte civile, era irrilevante in quanto tale potere doveva ritenersi sussistente, fino a prova contraria, in virtù dei poteri legalmente riconosciuti alla persona fisica che riveste la carica di legale rappresentante. Si tratta di una motivazione (con la quale la difesa non si confronta) che fa corretta applicazione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in materia. Questa Corte ha infatti più volte ribadito che il legale rappresentante di una società di capitali è legittimato, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, a sporgere la querela (e a costituirsi parte civile) senza necessità di specifico e apposito mandato, in quanto titolare dei poteri di gestione e di rappresentanza per tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale e per le attività funzionali al raggiungimento degli scopi della società, rilevando, a tal fine, non già la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma la verifica in concreto dei poteri e della facoltà conferite (Sez. 2, n. 45402 del 25/09/2019, Paunovic, Rv. 277767-01). Si è altresì precisato che, tanto ai fini della riferibilità della querela ad una persona giuridica (art. 337, comma 3, cod. proc. pen.) quanto ai fini della costituzione di parte civile di un ente collettivo (art. 78 cod. proc. pen.), il codice di procedura si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non la prova della veridicità delle relative dichiarazioni, che deve presumersi fino a contraria dimostrazione (Sez. 2, n. 5723 del 16/01/2025, Rosata, Rv. 287543- 01). Conseguentemente, anche quando una persona giuridica si sia costituita parte civile a mezzo di procuratore speciale, al quale la procura sia stata conferita da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di organo istituzionalmente investito, per legge o per statuto, del necessario potere di rappresentanza – e a maggior ragione quando la costituzione sia effettuata direttamente da quest'ultimo soggetto – spetta a chi contesti l'esistenza di tale potere di fornire la prova del suo assunto (Sez. 2, n. 20989 del 30/04/2024, Iannella, Rv. 286409-01). In sostanza, colui che riveste la carica di organo di vertice e di rappresentanza di una persona giuridica si presume investito del potere di querelare e di costituirsi parte civile nell'interesse dell'ente rappresentato, salvo che sussistano limitazioni a tale potere derivanti dallo statuto dell'ente o da specifici atti degli organi assembleari;
limitazioni che devono però essere provate 11 dalla parte che eccepisce l'invalidità della querela o della costituzione di parte civile. 4. Il quarto motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 640 cod. pen. per avere i giudici di merito ritenuto la sussistenza delle truffe in difetto degli elementi costitutivi delle stesse, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Gli argomenti della difesa si pongono infatti in totale contrasto con quanto costantemente ribadito da questa Corte in materia di truffa. Ed invero, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri (ex plurimis Sez.2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230-01; Sez. 2, n. 55180 del 25/09/2018, Fiume, Rv. 274299-01, secondo la quale nel delitto di truffa, una volta accertato il nesso di causalità tra l'artificio e il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l'idoneità in astratto dei mezzi usati, quando questi si siano dimostrati idonei in concreto, né vale ad escludere il delitto l'eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa). Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, è altresì pacifico che, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e quella che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità – pacificamente esistente nel caso in esame – tra l'induzione in errore, il profitto e il danno (Sez. 2, n. 45599 del 30/10/2024, Cucinotta, Rv. 287155- 01). 5. Il quinto motivo è inammissibile in quanto interamente versato in fatto nonché meramente reiterativo dei motivi di appello. La Corte di appello (pag. 20-31) si è fatta carico di esaminare tutte le censure in punto di fatto che la difesa aveva articolato nei motivi di appello in relazione alle truffe di cui ai capi da 1 a 12, spiegando, con motivazioni puntuali (nelle quali non è dato ravvisare alcun profilo di contraddittorietà o illogicità), le ragioni per le quali tali censure erano infondate. Ciò detto, va ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, 12 lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01). Sono quindi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01). Così individuati i limiti del sindacato di questa Corte, occorre rilevare che, nel caso in esame, il difensore, pur denunciando apparentemente violazioni di legge e vizi motivazionali, in realtà contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, limitandosi ad invocare una diversa valutazione delle risultanze probatorie, che, per quanto detto, non è consentita in questa sede. Il motivo è poi inammissibile perché si presenta privo della necessaria specificità intrinseca ed estrinseca. Questa Corte ha infatti costantemente ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che presenti motivi generici, per tali intendendosi non solo quelli intrinsecamente indeterminati, fondati su mere formule di stile, su considerazioni astratte o non pertinenti al caso concreto (cd genericità intrinseca), ma anche quelli che difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cd. genericità estrinseca) (ex plurimis Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; conforme Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01). Nel caso in esame, a fronte di una sentenza di appello che ha adeguatamente vagliato e disatteso le censure dell'appellante, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorie, la difesa del ricorrente si limita ad una mera reiterazione degli argomenti disattesi senza articolare specifiche critica alle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenza impugnata. 6. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto si fonda su presupposti che non trovano riscontro nel contenuto delle sentenze impugnate. In primo luogo va evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, già la sentenza del Tribunale (pag. 20-26) ha dettagliatamente illustrato le ragioni per le quali era da ritenersi del tutto inverosimile (nonché smentita dalle risultanze istruttorie) la versione alternativa dei fatti prospettata dal VI, sostanzialmente fondata sull'esistenza di un accordo con i vertici 13 delle società in forza del quale gli indebiti pagamenti oggetto delle imputazioni di truffa altro non erano che il compenso spettante all'imputato per essersi prestato a collaborare con gli enti nelle frodi fiscali dagli stessi perpetrate, sicché i vertici delle persone offese erano stati perfettamente consapevoli dei bonifici a favore dell'imputato non dovuti o recanti false causali. La Corte di appello - la quale, peraltro, ben avrebbe potuto integrare liberamente la motivazione anche se (per ipotesi) il Tribunale avesse completamente omesso di motivare sul punto (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118-01) - si è poi limitata a far proprie le motivazioni del primo giudice integrandole e chiarendole solo in minima parte. 7. Il settimo motivo, con cui si denuncia violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione delle prove testimoniali delle parti civili, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Anche in questo caso, infatti, il motivo di ricorso si fonda sul travisamento del contenuto delle sentenze di merito. Ed invero, dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado (pag. 20 ss.), poi sostanzialmente recepita dalla Corte di appello, emerge che i giudici di merito hanno, in primo luogo, ritenuto che la versione alternativa dei fatti prospettata dal VI (vale a dire che l'avere lui agito con l'assenso dei vertici delle società in forza di un accordo con gli stessi intervenuto) non era credibile né verosimile alla luce delle risultanze istruttorie. Ferma restando tale (principale) ratio decidendi, i giudici hanno poi aggiunto che, a loro parere, quand'anche quanto sostenuto dal VI fosse stato vero, ciò non avrebbe comunque escluso la configurabilità del reato. È quindi evidente che quella da ultimo indicata è solo una ragione della decisione prospettata in via subordinata ed ipotetica, che non incide sulla ragione principale. Non si può quindi in alcun modo ritenere sussistente la contraddittorietà o illogicità della motivazione dedotta dalla difesa del ricorrente. 8. L'ottavo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., è inammissibile in quanto consta di mere doglianze in punto di fatto ed è altresì aspecifico in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza di appello. La Corte di appello (pag. 33 della sentenza) ha infatti spiegato le ragioni per le quali, a prescindere dalla asserita inesistenza di un ruolo o incarico formale del VI in seno alle società danneggiate dalla frode (peraltro nel caso in esame chiaramente individuabile e individuato), l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera fosse comunque configurabile, e ha altresì evidenziato che le condotte illecite erano state possibili proprio in forza dell'abuso della fiducia di cui 14 l'imputato godeva in seno agli enti per l'attività da lui svolta, per anni, a loro favore. Si tratta di motivazione adeguata nonché conforme all'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha più volte affermato che l'aggravante dell'abuso di ufficio o della prestazione d'opera, prevista all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., non afferisce ai soli rapporti derivanti dalla comune appartenenza dell'autore del fatto e del soggetto passivo a un medesimo ufficio o dall'esistenza tra gli stessi di un rapporto di prestazione d'opera, risultando configurabile anche nel caso in cui l'agente, per commettere il reato, si avvalga, strumentalizzandoli, dell'ufficio ricoperto o della prestazione svolta, a prescindere da una relazione diretta con la persona offesa (Sez. 2, n. 27148 del 06/06/2025, Camponero, Rv. 288461-02; nello stesso senso Sez. 6, n. 11631 del 27/02/2020, E., Rv. 278720-01, secondo la quale la nozione di "abuso di relazioni di prestazione di opera" utilizzata dall'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen. ricomprende, oltre all'ipotesi del contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che, comunque, instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto). 9. Il nono motivo avente ad oggetto il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in quanto meramente reiterativo del motivo di gravame sul quale i Giudici di appello hanno fornito motivazione adeguata e congrua, con la quale il difensore non si confronta. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, alla gravità del reato e delle sue conseguenze ovvero alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02). Si è altresì precisato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata (pag. 33-34) è sufficiente e congrua, avendo i giudici evidenziato, da un lato che mancavano elementi positivi che giustificassero la concessione delle attenuanti in parola, e, dall'altro, che dovevano essere valorizzati (come ulteriori elementi ostativi) sia la gravità dei fatti (desumibile anche dall'entità del danno cagionato) sia i precedenti penali del VI. La Corte ha poi evidenziato che la condotta riparatoria posta in essere dall'imputato aveva avuto ad oggetto solo 15 una minima parte del provento dei reati sicché non poteva giustificare il beneficio di legge. Si tratta di motivazione adeguata, rispetto alla quale il ricorrente, non prospetta alcun elemento di contraddittorietà o illogicità, ma pretende unicamente una non consentita rivalutazione dei fatti da parte di questa Corte. 10. Il decimo motivo avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio è fondato. 10.1. In appello la condanna del ricorrente è stata pronunciata in relazione ai reati di cui ai capi 1 (truffa continuata pluriaggravata, con condotte dal 15/11/2018 al 21/12/2018), 3 (truffa continuata pluriaggravata, condotte poste in essere il 21/05/2018 e il 08/08/2018), 5 (truffa continuata pluriaggravata, con condotte successive al 27/07/2017 sino al 24/12/2018), 6 (truffa pluriaggravata commessa il 16/01/2019), 7 (truffa pluriaggravata commessa il 21/05/2018), 8 (tentata truffa pluriaggravata commessa in epoca antecedente il 22/01/2019), 9 (truffa continuata pluriaggravata, condotte poste in essere il 27/03/2018 e il 24/04/2018), 10 (truffa pluriaggravata commessa il 17/09/2017) e 11 (truffa continuata pluriaggravata, condotte poste in essere il 25/10/2018 e il 28/06/2018). Il giudice di appello ha determinato la pena finale, considerato il vincolo della continuazione e ritenendo la violazione più grave quella del capo 9), nei termini che seguono: pena base, per un solo episodio di truffa semplice, mesi nove di reclusione ed euro 300 di multa, aumentata ex art. 61 n. 7 cod. pen. di mesi tre, giorni quindici di reclusione ed euro 100 di multa, ulteriormente applicata ex art. 61 n. 11 cod. pen. di mesi tre, giorni quindici di reclusione ed euro 300 di multa (aumenti in linea con le previsioni di cui all’art. 66 cod. pen.), ulteriormente aumentata ex art. 81 cod. pen. per la continuazione interna al capo 9) di mesi due, giorni dieci di reclusione ed euro 30 di multa, quindi aumentata ex art. 81 cod. pen. per la continuazione esterna di giorni venticinque ed euro 30 di multa per ciascuno degli ulteriori reati satellite (capi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 e 11), giungendo così alla pena finale di anni due, mesi uno di reclusione ed euro 770 di multa. 10.2. Ritiene il Collegio che i rilievi difensivi sugli operati aumenti di pena a titolo di continuazione esterna siano fondati. Il giudice di merito ha applicato gli stessi aumenti di pena pur in presenza di situazioni solo in parte sovrapponibili, attesa la diversità delle fattispecie sia sotto il profilo dell’elemento materiale che degli esiti di danno prodotti, nelle quali si annoverano, pur in presenza del medesimo reato, comportamenti continuati e ripetuti in ambiti temporali abbastanza estesi (capi 1 e 5), comportamenti continuati ma con condotte singole (capi 3, 9 e 11), 16 comportamenti caratterizzati da una sola condotta ed unico evento (capi 6, 7 e 10) e, infine, comportamenti integranti reato solo tentato (capo 8). 10.3. Accomunare quoad poenam tutte queste situazioni appare ingiustificato. Peraltro, avendo il giudice di merito fornito gli elementi per poter valutare la congruità del trattamento sanzionatorio, la Corte di legittimità può procedere direttamente a rideterminare la pena essendo le operande valutazioni discrezionali per così dire “guidate” dagli accertamenti in fatto già accertati e di cui si ritiene superfluo ogni ulteriore indagine e ciò sulla base anche dei criteri adottati dal giudice di merito (in questo preciso senso, si veda Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831-01; Sez. 6, n. 31921 del 11/06/2024, Siviero, Rv. 286852-01): da qui la valutata inutilità di un rinvio al giudice di merito che, verosimilmente, arriverebbe alle medesime conclusioni a cui può pervenire questa Corte di legittimità. 10.4. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio, in ossequio anche agli insegnamenti delle Sezioni unite “Pizzone” (sent. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01), di dover rideterminare gli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. (già considerato per ogni singolo capo anche l’aumento per la continuazione interna) nelle seguenti misure: giorni venticinque di reclusione ed euro 30 di multa per ciascuno dei capi 1, 3, 5 e 11 (così confermandosi la pena ritenuta congrua dal giudice di secondo grado); giorni dieci di reclusione ed euro 20 di multa per ciascuno dei capi 7, 8 e 10; giorni quindici di reclusione ed euro 20 di multa per il capo 6. La pena finale si fissa pertanto in anni uno, mesi undici, giorni cinque di reclusione ed euro 740,00 di multa. 10.5. Nessuno dei reati ritenuti è ad oggi prescritto. Invero il fatto più risalente nel tempo di cui al capo 5 (contestato con condotte successive al 27/07/2017 sino al 24/12/2018 ed in relazione al quale non risultano condotte antecedenti la data del 03/08/2017), tenuto conto delle cause interruttive e delle sospensioni di legge, si prescriverà solo in data 25/08/2026. Come è noto, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01). Nella fattispecie, occorre tenere conto dei complessivi anni uno, mesi sei e giorni ventotto di sospensione (termini di sospensione così calcolati: dal 10 aprile 2024, giorno della scadenza del termine di settantacinque giorni per il deposito 17 della sentenza di primo grado, al 25 marzo 2025, data della pronuncia di appello;
e dal 23 giugno 2025, giorno della scadenza del termine di novanta giorni per il deposito della sentenza di secondo grado alla data dell’odierna decisione). 11. L'undicesimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico nonché manifestamente infondato. In primo luogo, la difesa non ha neppure chiarito quale sarebbe la violazione di legge (penale o processuale) nella quale sarebbero incorsi i giudici di merito. Del resto, il fatto che le odierne parti civili abbiano agito in separata sede contro i prossimi congiunti del VI per ottenere le stesse somme (provento dei reati) per la restituzione delle quali hanno agìto in sede penale contro l'imputato è del tutto irrilevante sia sul piano processuale sia per quanto riguarda le statuizioni civili della sentenza. Sul piano processuale, stante la pacifica e incontestata diversità delle due azioni civili, tanto dal punto di vista soggettivo (trattandosi di diversi convenuti) quanto dal punto di vista della causa petendi, non può in alcun modo venire in rilievo la causa di revoca tacita della costituzione di parte civile di cui all'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. che richiede la totale identità soggettiva e oggettiva dell'azione. Sul piano civilistico, è evidente che la situazione dedotta dalla difesa trova la sua disciplina nell'ambito delle obbligazioni solidali disciplinate dal codice civile;
non esiste dunque alcun divieto o preclusione processuale che impedisca al creditore di agire in giudizio, anche contemporaneamente (nello stesso processo o in processi diversi), contro ciascuno dei suoi debitori in solido;
fermo restando ovviamente che, pur in presenza di plurimi titoli esecutivi (tutti legittimamente azionabili), l'estinzione del debito da parte di uno dei debitori solidali libererà gli anche altri. La pendenza del procedimento civile nei confronti dei suoi congiunti non era dunque in alcun modo di ostacolo alla condanna in sede penale dell’imputato alle restituzioni e al risarcimento in favore delle parti civili. 12. Il dodicesimo motivo, avente ad oggetto la condanna in appello delle parti civili alla rifusione delle spese processuali, è parzialmente fondato. 12.1. Ed infatti il Tribunale di Treviso: 1) aveva riconosciuto alle parti civili Consorzio Farmacia Consorzio e Laboratorio della Farmacia il danno patrimoniale (consistente negli indebiti esborsi da ciascuna effettuati) nonché il danno non patrimoniale liquidato in euro 5.221 per la prima e in 5.524 per la seconda;
2) aveva rigettato in toto la richiesta di risarcimento avanzata da RI SI in proprio;
3) aveva negato l'esistenza del danno patrimoniale per le parti civili Cooperativa Esercenti Farmacia e MA TO TOcostruzioni riconoscendo però loro 18 il danno non patrimoniale (danno morale) quantificato rispettivamente in 10.000 e 5.000 euro. La Corte di appello ha invece escluso la sussistenza dei danni non patrimoniali per tutte le parti civili, revocando le statuizioni di primo grado limitatamente a tale tipologia di danno. Con tale decisione, tuttavia, le parti civili Cooperativa Esercenti Farmacia e MA TO TOcostruzioni risultavano del tutto soccombenti in grado di appello essendogli stato negato anche il diritto al risarcimento loro (solo parzialmente) riconosciuto in primo grado. I Giudici di appello non potevano dunque condannare l'imputato, come pure hanno fatto, a rifondere le spese processuali del secondo grado di giudizio a favore delle suddette parti civili, posto che la condanna alle spese presuppone, giusto il disposto dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen., l'accoglimento, almeno parziale, della domanda di restituzione o di risarcimento avanzata nei confronti dell'imputato. Conseguentemente, la statuizione della sentenza di appello concernente la rifusione delle spese a favore delle due parti civili sopra indicate deve essere revocata in quanto illegittima. 12.2. A diversa conclusione si deve invece pervenire per quanto riguarda le altre due parti civili (Consorzio Farmacia Consorzio e Laboratorio della Farmacia), atteso che, come detto la loro domanda di risarcimento/restituzione è stata in massima parte accolta. Manifestamente infondato è altresì il motivo della difesa del ricorrente con il quale ci si duole del fatto che i giudici di appello, avendo in parte rigettato la domanda delle parti civili, avrebbero dovuto compensare le spese di lite o quanto meno motivare in ordine alla mancata compensazione. La compensazione delle spese di lite tra le parti private rientra infatti nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale, peraltro, come emerge chiaramente dal tenore letterale dell'art. 541 cod. proc. pen., è tenuto a motivare esclusivamente nel caso in cui intenda compensare le spese indicando i giusti motivi che giustifichino la compensazione, a fronte di un accoglimento totale o parziale della domanda di parte civile. 13. Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio come sopra rideterminato, nonché la revoca della statuizione della sentenza di appello concernente la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali di quel grado di giudizio in favore delle parti civili MA TO TOcostruzioni s.r.l. e da Cooperativa Esercenti Farmacia s.c.r.l.; per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute in questo procedimento dalla parte civile costituita Laboratorio della Farmacia, che ne ha fatto richiesta e che si liquidano come da 19 dispositivo. Nulla può invece essere liquidato a titolo di spese processuali alle parti civili MA TO TOcostruzioni s.r.l. e Cooperativa Esercenti Farmacia soc. coop. a responsabilità limitata, le quali, per quanto detto, risultavano già soccombenti nel giudizio di appello sulla base di pronuncia da loro non impugnata e dunque irrevocabile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in complessivi anni uno, mesi undici, giorni cinque di reclusione ed euro 740,00 di multa;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Revoca la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in grado di appello da MAX OTO OTOCOSTRUZIONI s.r.l. e da Cooperativa Esercenti Farmacia s.c.r.l.; condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Laboratorio della Farmacia s.r.l. che liquida in euro 1.844,00 oltre accessori di legge;
rigetta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili MA TO TOcostruzioni s.r.l. e Cooperativa Esercenti Farmacia soc. coop. a responsabilità limitata. Così è deciso, 05/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI OS AN IN
Laboratorio della Farmacia s.r.l.; MAX OTO TOcostrizioni s.r.l.; SI RI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot che ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia;
udite le conclusioni del difensore delle parti civili costituite Cooperativa Esercenti Farmacia e SI RI, Avv. Carlo Ambrosini, che ha chiesto di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali (come da nota depositata); Penale Sent. Sez. 2 Num. 8144 Anno 2026 Presidente: IN AN Relatore: OS BI Data Udienza: 05/02/2026 2 udite le conclusioni del difensore delle parti civili costituite Laboratorio della Farmacia e Consorzio Farmacia Laboratorio, Avv. Umberto Pauro, che ha chiesto di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali (come da nota depositata); udite le conclusioni del difensore della parte civile MAX OTO TOcostruzioni, Avv. Gianluca Porta, che ha chiesto di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali (come da nota depositata); sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Luisa Osellame, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/01/2024 il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica: 1) ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati ad NO VI al capo 5) limitatamente alle condotte commesse dal 06/10/2015 al 07/07/2016; 2) unificati i reati dal vincolo della continuazione, ha condannato il suddetto imputato alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 900 di multa per i restanti reati di truffa e sostituzione di persona a lui ascritti;
3) ha condannato il VI al risarcimento del danno (liquidato in via definitiva ed equitativa) in favore delle parti civili Consorzio Farmacia Laboratorio, Laboratorio Farmacia srl, Cooperativa Esercenti Farmacia s.c.a.r.l. e MA OTO TOcostruzioni s.r.l. (rigettando invece la richiesta di risarcimento di SI RI quale persona fisica). Con la sentenza del 25/03/2025 la Corte di appello di Venezia, decidendo sull'appello dell'imputato, in parziale riforma della suddetta sentenza: a) ha assolto l'imputato dal delitto di cui all'art. 494 cod. pen. a lui ascritto ai capi da 1) a 12) perché il fatto non sussiste;
b) ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione per i reati di truffa aggravata di cui ai capi 2), 3) (limitatamente ai fatti commessi il 21/02/2017), 4), 5) (limitatamente ai fatti commessi fino al 27/07/2017), 10) (limitatamente ai fatti commessi sino al 19/06/2017), 11) (limitatamente ai fatti commessi sino al 26/07/2017) e 12); c) ha rideterminato la pena per i residui reati di cui ai capi 1), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) in anni due, mesi uno di reclusione ed euro 770 di multa;
d) ha revocato le statuizioni civili limitatamente al risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto alle parti costituite;
e) ha confermato nel resto la sentenza appellata, condannando altresì l'imputato alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di tutte le parti civili costituite. 3 I fatti come ricostruiti dalle (sostanzialmente conformi) sentenze di merito possono essere così riassunti: tra il 2016 e gli inizi del 2019 NO VI, abusando del suo ruolo di consulente incaricato per i rapporti commerciali con clienti e fornitori della società Laboratorio della Farmacia s.r.l. (capi 1, 3, 5, 6 e 7) e del Consorzio Farmacia Laboratorio (capi 8, 9, 10 e 11), sfruttando la totale fiducia di cui godeva presso tali enti, li avrebbe, in plurime occasioni, indotti in errore facendo loro effettuare pagamenti apparentemente destinati ai loro fornitori che in realtà venivano accreditati su conti correnti intestati allo stesso VI (o su conti a lui comunque riconducibili); il suddetto indebito impossessamento di somme veniva conseguito, a volte, semplicemente indicando all'ente pagatore il conto corrente riconducibile al VI anziché quello del legittimo avente diritto al pagamento, altre volte, presentando a giustificazione degli esborsi, fatture degli apparenti beneficiari alterate o completamente contraffatte. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 130 e 546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Il difensore rileva che nel dispositivo letto in udienza il 25/03/2025 tra i reati per i quali vi era stata condanna c'era anche la truffa di cui al capo 2. La Corte con ordinanza del 12/05/2025 aveva poi corretto la sentenza dicendo che il capo 2 era in realtà prescritto e quindi escluso da quelli per i quali vi era stata ri- determinazione della pena. Secondo il difensore non si trattava di errore materiale sicché vi era stato un illegittimo ricorso allo strumento di cui all'art. 130 cod. proc. pen. con conseguente vizio motivazionale. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b), ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 61 n. 7 e 640 cod. pen., 336, 337, 429 cod. proc. pen., 111 Cost. nonché vizio di motivazione. In primo luogo, il difensore evidenzia che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. è stata contestata solo dopo l'ultimo capo d'imputazione con riferimento generico e cumulativo a tutti. Secondo il difensore tale “modalità di redazione viola il diritto dell'imputato a conoscere esattamente la natura e la causa dell'accusa ai sensi dell'art. 111 Cost. 6 punto 3 lett. a) CEDU”. In secondo luogo, secondo il ricorrente, la Corte ha erroneamente ritenuto sussistente l'aggravante valutando non i singoli episodi in continuazione, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (citata nel ricorso), ma il danno 4 complessivo arrecato da tutti gli episodi oggetto dell'impugnazione. Si osserva che utilizzando il corretto criterio di valutazione indicato dalla Suprema Corte, in nessuno degli episodi contestati si poteva parlare di danno grave, tenuto anche conto delle dimensioni e della capacità patrimoniale delle persone offese. Ciò detto, il difensore evidenzia che, una volta esclusa l'aggravante dell'art. 61 n. 7 cod. pen., le truffe di cui ai capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12 erano da ritenersi procedibili a querela;
querela mancante per “numerosi capi” (elencati nei motivi aggiunti di appello del 09/01/2025). Sul punto la Corte territoriale, a detta del difensore, non aveva motivato. In terzo luogo, si rileva che tra le persone offese dei reati erano stati indicati anche segnalatori e farmacisti che non avevano mai sporto querela. In quarto luogo, si evidenzia che per i capi 2, 6 e 7 dagli atti emergeva che le integrazioni di querela depositate per conto del Consorzio Farmacia Laboratorio e del Laboratorio della Farmacia erano state sottoscritte solo dal difensore privo di procura o autorizzazione dell'ente, con conseguente invalidità delle querele stesse. Sul punto la Corte territoriale aveva dato una risposta errata in diritto in quanto aveva ritenuto i delitti procedibili d'ufficio, non tenendo conto del fatto che, per le ragioni sopra esposte, l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. non sussisteva o era da ritenersi non ritualmente contestata. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 76, 100 cod. proc. pen. e 2384 cod. civ. nonché motivazione assente o illogica in relazione alla ritualità delle costituzioni di parte civile. Il difensore rileva che aveva eccepito che le querele delle persone offese e le successive costituzioni di parte civile erano nulle perché mancava la delibera consiliare o la procura speciale che autorizzasse chi ha firmato gli atti a farlo. La Corte di appello aveva acquisito le delibere ma non aveva ben valutato il loro contenuto posto che l'autorizzazione di cui si discute mancava (non era stato poi considerato che nella delibera non c'era l'elenco dei presenti per valutarne la legittimità). Errato era poi il riferimento della Corte all'art. 2384 cod. civ. in quanto gli atti in questione non erano riconducibili alla ordinaria amministrazione sicché occorreva verificare nello statuto dell'ente se il legale rappresentante era o meno legittimato a sporgere querela e a costituirsi parte civile. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 640 cod. pen. e “travisamento del fatto”. Secondo il ricorrente la Corte aveva ritenuto sussistente la truffa in mancanza di condotte fraudolente, non potendo integrare artificio e raggiro la mera indicazione dei numeri di conto corrente errati, tanto più che le persone offese avrebbero potuto agevolmente verificare la correttezza del dato. Mancava altresì il profitto del reato perché l'imputato aveva documentato che le somme 5 ricevute le aveva restituite o retrocesse agli aventi diritto. Evidenziava inoltre il difensore che per il reato di truffa è necessario che vi sia identità tra soggetto ingannato e danneggiato che invece qui mancava. 2.5. Con il quinto motivo si deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., motivazione mancante/apparente e travisamento del fatto in ordine all'affermazione di responsabilità per le truffe di cui ai capi da 1 a 12. Il difensore lamenta l'omessa valutazione delle contraddizioni evidenziate dalla difesa nelle deposizioni dei testi di accusa, l'omessa valutazione delle deposizioni dei testi a discarico nonché dei documenti prodotti da cui risultavano le restituzioni o retrocessioni delle somme ricevute. 2.6. Con il sesto motivo si deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. La difesa lamenta che il giudice di primo grado ha usato le dichiarazioni dell'imputato solo a fini accusatori (nella parte in cui ammetteva le condotte a lui ascritte) senza però considerare la versione alternativa dei fatti da lui proposta. La Corte di appello aveva integrato/corretto tale punto della motivazione ma, a detta del ricorrente, non avrebbe potuto farlo. 2.7. Con il settimo motivo si deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192, 533, 535 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà, illogicità motivazione in ordine alla valutazione delle prove della parte civile. Secondo il difensore la sentenza di primo grado (condivisa da quella di appello), da un lato aveva affermato l'esistenza di una potenziale collusione tra imputato e vertici degli enti, e, dall'altro, aveva poi contraddittoriamente usato le dichiarazioni degli stessi per fondare il giudizio di colpevolezza, peraltro non considerando le contraddizioni in cui tali soggetti erano incorsi. 2.8. Con l'ottavo motivo si denuncia, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'art. 61 n. 11 cod. pen. A detta del difensore i giudici di merito non avevano chiarito quale era il ruolo ricoperto dall'imputato in seno alle persone offese e quindi di quale qualifica lo stesso avesse abusato, con conseguente insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. Si evidenzia inoltre che l'aggravante non era configurabile in quanto dall'istruttoria dibattimentale era emerso che l'imputato non disponeva di alcun potere autonomo, alcuna capacità di spesa e non aveva mai fatto o disposto pagamenti. 2.9. Con il nono motivo si deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 6 A detta del difensore la Corte, per negare le circostanze attenuanti generiche aveva indebitamente valorizzato precedenti penali per reati tributari che erano eterogenei rispetto ai fatti oggetto della contestazione e aveva altresì valorizzato l'entità di danni neppure accertata. Si era invece omesso di considerare il contegno collaborativo dell'imputato (che aveva partecipato al processo e reso l'esame) nonché le retrocessioni del denaro che aveva fatto. 2.10. Con il decimo motivo si deduce, si sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 63 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena. In sostanza, il difensore deduce che, nonostante l'assoluzione per tutti i reati di cui all'art. 494 cod. pen. e la prescrizione di numerose truffe, la riduzione di pena (da anni due, mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa ad anni due, mesi uno di reclusione ed euro 770 di multa) era eccessivamente contenuta;
la Corte inoltre non aveva motivato sul punto né aveva motivato in maniera specifica in ordine ai singoli aumenti per la continuazione. Il difensore rileva poi che i Giudici di appello nella ri-determinazione della pena erano incorsi in errori tanto nell'applicazione delle aggravanti quanto nella quantificazione degli aumenti per la continuazione. 2.11. Con l'undicesimo motivo si deduce, ex art. 606 lett. b), c), e) cod. proc. pen., violazione di legge nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla cd duplicazione del titolo risarcitorio. Secondo la difesa, i giudici di merito avevano omesso di considerare che (come documentato dall'imputato) le odierne parti civile avevano agito in sede civile contro la figlia e la moglie del VI per riavere le somme oggetto dei bonifici oggetto delle imputazioni, vale a dire le stesse somme oggetto della pretesa risarcitoria in sede penale. La Corte di appello si era limitata a considerare la sola diversità della causa petendi e delle parti ma nulla aveva detto in ordine alla identità del petitum. 2.12. Con il dodicesimo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 538 e 541 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Secondo il difensore la Corte di appello, nonostante avesse escluso il diritto delle parti civili al risarcimento del danno non patrimoniale, aveva poi illogicamente condannato l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali in favore di tali parti nonostante la loro soccombenza totale o parziale in appello. La Corte non aveva poi motivato in ordine alle ragioni per le quali, nonostante il parziale rigetto delle richieste risarcitorie, non avesse disposto la compensazione delle spese di lite. 2.13. Il ricorrente ha altresì avanzato richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ex art. 612 cod. proc. pen. 7 3. Il 21/01/2026 il difensore delle parti civili, Consorzio Farmacia Laboratorio e Laboratorio Farmacia srl, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese processuali. 4. Il 22/01/2026 il difensore della parte civile MA TOcostruzioni s.r.l. ha depositato memoria nella quale ha indicato le ragioni che impongono il rigetto del ricorso, chiedendo la condanna dell’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali. 5. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazione orale su istanza del difensore del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse e, in ogni caso, in quanto manifestamente infondato. Dalla lettura della motivazione emerge chiaramente che i reati di cui al capo 2) sono stati ritenuti estinti per prescrizione, sicché la correzione del dispositivo nel senso sopra indicato è da ritenersi legittima non essendovi stato alcun indebito ricorso allo strumento di cui all'art. 130 cod. proc. pen. Peraltro, la correzione è, con tutta evidenza favorevole all'imputato, sicché lo stesso non ha alcun interesse concreto e attuale a dolersi della stessa. Da ciò consegue l'inammissibilità del motivo giusto il disposto dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo è nel complesso inammissibile. 2.1. Manifestamente infondata è la censura relativa alla ritualità della contestazione dell'aggravante del danno di rilevante gravità di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. Pur essendo stata contestata in calce all'ultimo dei dodici capi d'imputazione, è evidente – come peraltro ammette anche la difesa – che l'aggravante de qua si riferisce a tutte le contestazioni, atteso che nella stessa si fa riferimento a tutte e tre le persone offese dei vari reati e non solo a quella del dodicesimo capo d'imputazione. L'aggravante è stata poi contestata in maniera rituale – con indicazione della norma violata e dei fatti che la integrano – e chiara, sì da mettere l'imputato nella condizione di avere contezza dell'accusa a lui rivolta. Non vi è stata dunque alcuna violazione della normativa sovranazionale invocata dalla difesa e neppure dell'art. 552, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (per indeterminatezza e genericità dell'imputazione), 8 l'inosservanza del quale, peraltro, è causa di una nullità di natura relativa che la difesa avrebbe dovuto eccepire a pena di decadenza entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749- 01). 2.2. Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., il motivo è inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo, va evidenziato che nei motivi aggiunti di appello il difensore si era limitato a dolersi del fatto che l'aggravante in questione era stata ritenuta nonostante non si fosse riusciti a calcolare esattamente il danno (anche alla luce delle condotte restitutorie asseritamente poste in essere dall'imputato). Nel ricorso per cassazione si deduce invece una questione sostanzialmente diversa, sicché è lecito dubitare dell'ammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., avendo lo stesso ad oggetto violazioni di legge non dedotte in appello. Il motivo difetta poi di specificità intrinseca. Ed invero il difensore si è limitato a denunciare l'impiego da parte dei Giudici di merito di un criterio errato per valutare l'esistenza del danno di rilevante gravità, senza però indicare quali sarebbero state, in relazione alle singole imputazioni, le conseguenze derivanti dalla applicazione del criterio di valutazione che si assume corretto. Ciò era tanto più necessario ove si consideri che, nei singoli capi di imputazione, il profitto delle singole truffe e il conseguente danno patrimoniale è quantificato nell'ordine delle decine di migliaia (se non centinaia di migliaia) di euro). Privo di pregio è poi l'argomento difensivo secondo il quale i Giudici di merito, nel valutare la configurabilità della citata aggravante, avrebbero omesso di considerare le condizioni e le capacità economiche delle persone giuridiche danneggiate. L'argomento difensivo si pone infatti in contrasto col costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando – come appunto nel caso in esame – l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (ex plurimis Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446-01). 2.3. Manifestamente infondato è anche l'argomento difensivo secondo il quale, in molti casi, i farmacisti e i segnalatori che nelle imputazioni vengono indicati come persone offese della truffa non hanno sporto alcuna querela. E' infatti evidente che, nel caso in esame, le truffe poste in essere dal VI erano perpetrate con modalità tali da far sì che vi fossero due soggetti 9 danneggiati patrimonialmente dalla condotta fraudolenta;
vale a dire, da un lato, l'ente pagatore delle prestazioni per il quale l'imputato lavorava (Laboratorio della Farmacia srl o Consorzio Farmacia Consorzio) che effettuava gli esborsi indebiti, e, dall'altro, i reali aventi diritto al pagamento (farmacisti, segnalatori, ecc.) che non ricevevano il corrispettivo delle prestazioni rese (che era distratto sui conti del VI). Vi sono dunque due potenziali persone offese, entrambe legittimate a sporgere querela, sicché ai fini della procedibilità del reato, giusto il disposto dell'art. 122 cod. pen., è sufficiente che una delle due – come appunto nel caso in esame – abbia manifestato la volontà punitiva. 2.4. L'ultimo punto del secondo motivo, relativo alla improcedibilità dell'azione penale per invalidità delle querele (e/o delle loro integrazioni) in quanto non sottoscritte dal legale rappresentante delle persone giuridiche, contiene censure non specifiche, in quanto, da un lato, meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi (con corretti argomenti giuridici) dal Giudice di appello, e, dall'altro, non contenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha infatti correttamente evidenziato che all'epoca dei fatti il delitto di truffa aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen. era procedibile d'ufficio, sicché l'eventuale invalidità della querela era irrilevante ai fini della procedibilità. Il delitto è divenuto procedibile a querela solo per effetto del D. Lgs n. 150 del 2022, quando tuttavia le persone offese dai reati si erano già costituite parte civile nel procedimento. I Giudici di merito hanno quindi fatto corretta applicazione del principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741-01). Con tali argomenti, il ricorso di fatto non si confronta, limitandosi a rilevare che i giudici di appello avevano omesso di considerare che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. (che rendeva i reati procedibili d'ufficio) non sussisteva o non era stata ritualmente contestata per le ragioni indicate nel motivo di ricorso, ragioni che, però, come detto, sono tutte manifestamente infondate. 3. Il terzo motivo, avente ad oggetto la validità delle querele e delle costituzioni di parte civile delle persone giuridiche in quanto atti asseritamente provenienti da soggetti non muniti dei necessari poteri di rappresentanza degli enti, è generico e aspecifico. 10 A fronte di ben quattro persone giuridiche originariamente costituitesi parte civile in primo grado, il difensore non ha neppure indicato nel motivo di ricorso a quale delle stesse si riferisse l'eccezione sollevata. Il motivo è poi aspecifico in quanto, di fatto, non si confronta con le ragioni poste a fondamento della decisione dai giudici di merito. La Corte territoriale ha infatti evidenziato che l'esistenza e la validità di delibere che conferivano ai legali rappresentanti delle società il mandato a querelare o a costituirsi parte civile, era irrilevante in quanto tale potere doveva ritenersi sussistente, fino a prova contraria, in virtù dei poteri legalmente riconosciuti alla persona fisica che riveste la carica di legale rappresentante. Si tratta di una motivazione (con la quale la difesa non si confronta) che fa corretta applicazione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in materia. Questa Corte ha infatti più volte ribadito che il legale rappresentante di una società di capitali è legittimato, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, a sporgere la querela (e a costituirsi parte civile) senza necessità di specifico e apposito mandato, in quanto titolare dei poteri di gestione e di rappresentanza per tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale e per le attività funzionali al raggiungimento degli scopi della società, rilevando, a tal fine, non già la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma la verifica in concreto dei poteri e della facoltà conferite (Sez. 2, n. 45402 del 25/09/2019, Paunovic, Rv. 277767-01). Si è altresì precisato che, tanto ai fini della riferibilità della querela ad una persona giuridica (art. 337, comma 3, cod. proc. pen.) quanto ai fini della costituzione di parte civile di un ente collettivo (art. 78 cod. proc. pen.), il codice di procedura si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non la prova della veridicità delle relative dichiarazioni, che deve presumersi fino a contraria dimostrazione (Sez. 2, n. 5723 del 16/01/2025, Rosata, Rv. 287543- 01). Conseguentemente, anche quando una persona giuridica si sia costituita parte civile a mezzo di procuratore speciale, al quale la procura sia stata conferita da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di organo istituzionalmente investito, per legge o per statuto, del necessario potere di rappresentanza – e a maggior ragione quando la costituzione sia effettuata direttamente da quest'ultimo soggetto – spetta a chi contesti l'esistenza di tale potere di fornire la prova del suo assunto (Sez. 2, n. 20989 del 30/04/2024, Iannella, Rv. 286409-01). In sostanza, colui che riveste la carica di organo di vertice e di rappresentanza di una persona giuridica si presume investito del potere di querelare e di costituirsi parte civile nell'interesse dell'ente rappresentato, salvo che sussistano limitazioni a tale potere derivanti dallo statuto dell'ente o da specifici atti degli organi assembleari;
limitazioni che devono però essere provate 11 dalla parte che eccepisce l'invalidità della querela o della costituzione di parte civile. 4. Il quarto motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 640 cod. pen. per avere i giudici di merito ritenuto la sussistenza delle truffe in difetto degli elementi costitutivi delle stesse, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Gli argomenti della difesa si pongono infatti in totale contrasto con quanto costantemente ribadito da questa Corte in materia di truffa. Ed invero, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri (ex plurimis Sez.2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230-01; Sez. 2, n. 55180 del 25/09/2018, Fiume, Rv. 274299-01, secondo la quale nel delitto di truffa, una volta accertato il nesso di causalità tra l'artificio e il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l'idoneità in astratto dei mezzi usati, quando questi si siano dimostrati idonei in concreto, né vale ad escludere il delitto l'eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa). Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, è altresì pacifico che, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e quella che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità – pacificamente esistente nel caso in esame – tra l'induzione in errore, il profitto e il danno (Sez. 2, n. 45599 del 30/10/2024, Cucinotta, Rv. 287155- 01). 5. Il quinto motivo è inammissibile in quanto interamente versato in fatto nonché meramente reiterativo dei motivi di appello. La Corte di appello (pag. 20-31) si è fatta carico di esaminare tutte le censure in punto di fatto che la difesa aveva articolato nei motivi di appello in relazione alle truffe di cui ai capi da 1 a 12, spiegando, con motivazioni puntuali (nelle quali non è dato ravvisare alcun profilo di contraddittorietà o illogicità), le ragioni per le quali tali censure erano infondate. Ciò detto, va ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, 12 lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01). Sono quindi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01). Così individuati i limiti del sindacato di questa Corte, occorre rilevare che, nel caso in esame, il difensore, pur denunciando apparentemente violazioni di legge e vizi motivazionali, in realtà contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, limitandosi ad invocare una diversa valutazione delle risultanze probatorie, che, per quanto detto, non è consentita in questa sede. Il motivo è poi inammissibile perché si presenta privo della necessaria specificità intrinseca ed estrinseca. Questa Corte ha infatti costantemente ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che presenti motivi generici, per tali intendendosi non solo quelli intrinsecamente indeterminati, fondati su mere formule di stile, su considerazioni astratte o non pertinenti al caso concreto (cd genericità intrinseca), ma anche quelli che difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cd. genericità estrinseca) (ex plurimis Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; conforme Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01). Nel caso in esame, a fronte di una sentenza di appello che ha adeguatamente vagliato e disatteso le censure dell'appellante, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorie, la difesa del ricorrente si limita ad una mera reiterazione degli argomenti disattesi senza articolare specifiche critica alle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenza impugnata. 6. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto si fonda su presupposti che non trovano riscontro nel contenuto delle sentenze impugnate. In primo luogo va evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, già la sentenza del Tribunale (pag. 20-26) ha dettagliatamente illustrato le ragioni per le quali era da ritenersi del tutto inverosimile (nonché smentita dalle risultanze istruttorie) la versione alternativa dei fatti prospettata dal VI, sostanzialmente fondata sull'esistenza di un accordo con i vertici 13 delle società in forza del quale gli indebiti pagamenti oggetto delle imputazioni di truffa altro non erano che il compenso spettante all'imputato per essersi prestato a collaborare con gli enti nelle frodi fiscali dagli stessi perpetrate, sicché i vertici delle persone offese erano stati perfettamente consapevoli dei bonifici a favore dell'imputato non dovuti o recanti false causali. La Corte di appello - la quale, peraltro, ben avrebbe potuto integrare liberamente la motivazione anche se (per ipotesi) il Tribunale avesse completamente omesso di motivare sul punto (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118-01) - si è poi limitata a far proprie le motivazioni del primo giudice integrandole e chiarendole solo in minima parte. 7. Il settimo motivo, con cui si denuncia violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione delle prove testimoniali delle parti civili, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Anche in questo caso, infatti, il motivo di ricorso si fonda sul travisamento del contenuto delle sentenze di merito. Ed invero, dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado (pag. 20 ss.), poi sostanzialmente recepita dalla Corte di appello, emerge che i giudici di merito hanno, in primo luogo, ritenuto che la versione alternativa dei fatti prospettata dal VI (vale a dire che l'avere lui agito con l'assenso dei vertici delle società in forza di un accordo con gli stessi intervenuto) non era credibile né verosimile alla luce delle risultanze istruttorie. Ferma restando tale (principale) ratio decidendi, i giudici hanno poi aggiunto che, a loro parere, quand'anche quanto sostenuto dal VI fosse stato vero, ciò non avrebbe comunque escluso la configurabilità del reato. È quindi evidente che quella da ultimo indicata è solo una ragione della decisione prospettata in via subordinata ed ipotetica, che non incide sulla ragione principale. Non si può quindi in alcun modo ritenere sussistente la contraddittorietà o illogicità della motivazione dedotta dalla difesa del ricorrente. 8. L'ottavo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., è inammissibile in quanto consta di mere doglianze in punto di fatto ed è altresì aspecifico in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza di appello. La Corte di appello (pag. 33 della sentenza) ha infatti spiegato le ragioni per le quali, a prescindere dalla asserita inesistenza di un ruolo o incarico formale del VI in seno alle società danneggiate dalla frode (peraltro nel caso in esame chiaramente individuabile e individuato), l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera fosse comunque configurabile, e ha altresì evidenziato che le condotte illecite erano state possibili proprio in forza dell'abuso della fiducia di cui 14 l'imputato godeva in seno agli enti per l'attività da lui svolta, per anni, a loro favore. Si tratta di motivazione adeguata nonché conforme all'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha più volte affermato che l'aggravante dell'abuso di ufficio o della prestazione d'opera, prevista all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., non afferisce ai soli rapporti derivanti dalla comune appartenenza dell'autore del fatto e del soggetto passivo a un medesimo ufficio o dall'esistenza tra gli stessi di un rapporto di prestazione d'opera, risultando configurabile anche nel caso in cui l'agente, per commettere il reato, si avvalga, strumentalizzandoli, dell'ufficio ricoperto o della prestazione svolta, a prescindere da una relazione diretta con la persona offesa (Sez. 2, n. 27148 del 06/06/2025, Camponero, Rv. 288461-02; nello stesso senso Sez. 6, n. 11631 del 27/02/2020, E., Rv. 278720-01, secondo la quale la nozione di "abuso di relazioni di prestazione di opera" utilizzata dall'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen. ricomprende, oltre all'ipotesi del contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che, comunque, instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto). 9. Il nono motivo avente ad oggetto il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in quanto meramente reiterativo del motivo di gravame sul quale i Giudici di appello hanno fornito motivazione adeguata e congrua, con la quale il difensore non si confronta. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, alla gravità del reato e delle sue conseguenze ovvero alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02). Si è altresì precisato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata (pag. 33-34) è sufficiente e congrua, avendo i giudici evidenziato, da un lato che mancavano elementi positivi che giustificassero la concessione delle attenuanti in parola, e, dall'altro, che dovevano essere valorizzati (come ulteriori elementi ostativi) sia la gravità dei fatti (desumibile anche dall'entità del danno cagionato) sia i precedenti penali del VI. La Corte ha poi evidenziato che la condotta riparatoria posta in essere dall'imputato aveva avuto ad oggetto solo 15 una minima parte del provento dei reati sicché non poteva giustificare il beneficio di legge. Si tratta di motivazione adeguata, rispetto alla quale il ricorrente, non prospetta alcun elemento di contraddittorietà o illogicità, ma pretende unicamente una non consentita rivalutazione dei fatti da parte di questa Corte. 10. Il decimo motivo avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio è fondato. 10.1. In appello la condanna del ricorrente è stata pronunciata in relazione ai reati di cui ai capi 1 (truffa continuata pluriaggravata, con condotte dal 15/11/2018 al 21/12/2018), 3 (truffa continuata pluriaggravata, condotte poste in essere il 21/05/2018 e il 08/08/2018), 5 (truffa continuata pluriaggravata, con condotte successive al 27/07/2017 sino al 24/12/2018), 6 (truffa pluriaggravata commessa il 16/01/2019), 7 (truffa pluriaggravata commessa il 21/05/2018), 8 (tentata truffa pluriaggravata commessa in epoca antecedente il 22/01/2019), 9 (truffa continuata pluriaggravata, condotte poste in essere il 27/03/2018 e il 24/04/2018), 10 (truffa pluriaggravata commessa il 17/09/2017) e 11 (truffa continuata pluriaggravata, condotte poste in essere il 25/10/2018 e il 28/06/2018). Il giudice di appello ha determinato la pena finale, considerato il vincolo della continuazione e ritenendo la violazione più grave quella del capo 9), nei termini che seguono: pena base, per un solo episodio di truffa semplice, mesi nove di reclusione ed euro 300 di multa, aumentata ex art. 61 n. 7 cod. pen. di mesi tre, giorni quindici di reclusione ed euro 100 di multa, ulteriormente applicata ex art. 61 n. 11 cod. pen. di mesi tre, giorni quindici di reclusione ed euro 300 di multa (aumenti in linea con le previsioni di cui all’art. 66 cod. pen.), ulteriormente aumentata ex art. 81 cod. pen. per la continuazione interna al capo 9) di mesi due, giorni dieci di reclusione ed euro 30 di multa, quindi aumentata ex art. 81 cod. pen. per la continuazione esterna di giorni venticinque ed euro 30 di multa per ciascuno degli ulteriori reati satellite (capi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 e 11), giungendo così alla pena finale di anni due, mesi uno di reclusione ed euro 770 di multa. 10.2. Ritiene il Collegio che i rilievi difensivi sugli operati aumenti di pena a titolo di continuazione esterna siano fondati. Il giudice di merito ha applicato gli stessi aumenti di pena pur in presenza di situazioni solo in parte sovrapponibili, attesa la diversità delle fattispecie sia sotto il profilo dell’elemento materiale che degli esiti di danno prodotti, nelle quali si annoverano, pur in presenza del medesimo reato, comportamenti continuati e ripetuti in ambiti temporali abbastanza estesi (capi 1 e 5), comportamenti continuati ma con condotte singole (capi 3, 9 e 11), 16 comportamenti caratterizzati da una sola condotta ed unico evento (capi 6, 7 e 10) e, infine, comportamenti integranti reato solo tentato (capo 8). 10.3. Accomunare quoad poenam tutte queste situazioni appare ingiustificato. Peraltro, avendo il giudice di merito fornito gli elementi per poter valutare la congruità del trattamento sanzionatorio, la Corte di legittimità può procedere direttamente a rideterminare la pena essendo le operande valutazioni discrezionali per così dire “guidate” dagli accertamenti in fatto già accertati e di cui si ritiene superfluo ogni ulteriore indagine e ciò sulla base anche dei criteri adottati dal giudice di merito (in questo preciso senso, si veda Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831-01; Sez. 6, n. 31921 del 11/06/2024, Siviero, Rv. 286852-01): da qui la valutata inutilità di un rinvio al giudice di merito che, verosimilmente, arriverebbe alle medesime conclusioni a cui può pervenire questa Corte di legittimità. 10.4. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio, in ossequio anche agli insegnamenti delle Sezioni unite “Pizzone” (sent. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01), di dover rideterminare gli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. (già considerato per ogni singolo capo anche l’aumento per la continuazione interna) nelle seguenti misure: giorni venticinque di reclusione ed euro 30 di multa per ciascuno dei capi 1, 3, 5 e 11 (così confermandosi la pena ritenuta congrua dal giudice di secondo grado); giorni dieci di reclusione ed euro 20 di multa per ciascuno dei capi 7, 8 e 10; giorni quindici di reclusione ed euro 20 di multa per il capo 6. La pena finale si fissa pertanto in anni uno, mesi undici, giorni cinque di reclusione ed euro 740,00 di multa. 10.5. Nessuno dei reati ritenuti è ad oggi prescritto. Invero il fatto più risalente nel tempo di cui al capo 5 (contestato con condotte successive al 27/07/2017 sino al 24/12/2018 ed in relazione al quale non risultano condotte antecedenti la data del 03/08/2017), tenuto conto delle cause interruttive e delle sospensioni di legge, si prescriverà solo in data 25/08/2026. Come è noto, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01). Nella fattispecie, occorre tenere conto dei complessivi anni uno, mesi sei e giorni ventotto di sospensione (termini di sospensione così calcolati: dal 10 aprile 2024, giorno della scadenza del termine di settantacinque giorni per il deposito 17 della sentenza di primo grado, al 25 marzo 2025, data della pronuncia di appello;
e dal 23 giugno 2025, giorno della scadenza del termine di novanta giorni per il deposito della sentenza di secondo grado alla data dell’odierna decisione). 11. L'undicesimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico nonché manifestamente infondato. In primo luogo, la difesa non ha neppure chiarito quale sarebbe la violazione di legge (penale o processuale) nella quale sarebbero incorsi i giudici di merito. Del resto, il fatto che le odierne parti civili abbiano agito in separata sede contro i prossimi congiunti del VI per ottenere le stesse somme (provento dei reati) per la restituzione delle quali hanno agìto in sede penale contro l'imputato è del tutto irrilevante sia sul piano processuale sia per quanto riguarda le statuizioni civili della sentenza. Sul piano processuale, stante la pacifica e incontestata diversità delle due azioni civili, tanto dal punto di vista soggettivo (trattandosi di diversi convenuti) quanto dal punto di vista della causa petendi, non può in alcun modo venire in rilievo la causa di revoca tacita della costituzione di parte civile di cui all'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. che richiede la totale identità soggettiva e oggettiva dell'azione. Sul piano civilistico, è evidente che la situazione dedotta dalla difesa trova la sua disciplina nell'ambito delle obbligazioni solidali disciplinate dal codice civile;
non esiste dunque alcun divieto o preclusione processuale che impedisca al creditore di agire in giudizio, anche contemporaneamente (nello stesso processo o in processi diversi), contro ciascuno dei suoi debitori in solido;
fermo restando ovviamente che, pur in presenza di plurimi titoli esecutivi (tutti legittimamente azionabili), l'estinzione del debito da parte di uno dei debitori solidali libererà gli anche altri. La pendenza del procedimento civile nei confronti dei suoi congiunti non era dunque in alcun modo di ostacolo alla condanna in sede penale dell’imputato alle restituzioni e al risarcimento in favore delle parti civili. 12. Il dodicesimo motivo, avente ad oggetto la condanna in appello delle parti civili alla rifusione delle spese processuali, è parzialmente fondato. 12.1. Ed infatti il Tribunale di Treviso: 1) aveva riconosciuto alle parti civili Consorzio Farmacia Consorzio e Laboratorio della Farmacia il danno patrimoniale (consistente negli indebiti esborsi da ciascuna effettuati) nonché il danno non patrimoniale liquidato in euro 5.221 per la prima e in 5.524 per la seconda;
2) aveva rigettato in toto la richiesta di risarcimento avanzata da RI SI in proprio;
3) aveva negato l'esistenza del danno patrimoniale per le parti civili Cooperativa Esercenti Farmacia e MA TO TOcostruzioni riconoscendo però loro 18 il danno non patrimoniale (danno morale) quantificato rispettivamente in 10.000 e 5.000 euro. La Corte di appello ha invece escluso la sussistenza dei danni non patrimoniali per tutte le parti civili, revocando le statuizioni di primo grado limitatamente a tale tipologia di danno. Con tale decisione, tuttavia, le parti civili Cooperativa Esercenti Farmacia e MA TO TOcostruzioni risultavano del tutto soccombenti in grado di appello essendogli stato negato anche il diritto al risarcimento loro (solo parzialmente) riconosciuto in primo grado. I Giudici di appello non potevano dunque condannare l'imputato, come pure hanno fatto, a rifondere le spese processuali del secondo grado di giudizio a favore delle suddette parti civili, posto che la condanna alle spese presuppone, giusto il disposto dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen., l'accoglimento, almeno parziale, della domanda di restituzione o di risarcimento avanzata nei confronti dell'imputato. Conseguentemente, la statuizione della sentenza di appello concernente la rifusione delle spese a favore delle due parti civili sopra indicate deve essere revocata in quanto illegittima. 12.2. A diversa conclusione si deve invece pervenire per quanto riguarda le altre due parti civili (Consorzio Farmacia Consorzio e Laboratorio della Farmacia), atteso che, come detto la loro domanda di risarcimento/restituzione è stata in massima parte accolta. Manifestamente infondato è altresì il motivo della difesa del ricorrente con il quale ci si duole del fatto che i giudici di appello, avendo in parte rigettato la domanda delle parti civili, avrebbero dovuto compensare le spese di lite o quanto meno motivare in ordine alla mancata compensazione. La compensazione delle spese di lite tra le parti private rientra infatti nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale, peraltro, come emerge chiaramente dal tenore letterale dell'art. 541 cod. proc. pen., è tenuto a motivare esclusivamente nel caso in cui intenda compensare le spese indicando i giusti motivi che giustifichino la compensazione, a fronte di un accoglimento totale o parziale della domanda di parte civile. 13. Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio come sopra rideterminato, nonché la revoca della statuizione della sentenza di appello concernente la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali di quel grado di giudizio in favore delle parti civili MA TO TOcostruzioni s.r.l. e da Cooperativa Esercenti Farmacia s.c.r.l.; per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute in questo procedimento dalla parte civile costituita Laboratorio della Farmacia, che ne ha fatto richiesta e che si liquidano come da 19 dispositivo. Nulla può invece essere liquidato a titolo di spese processuali alle parti civili MA TO TOcostruzioni s.r.l. e Cooperativa Esercenti Farmacia soc. coop. a responsabilità limitata, le quali, per quanto detto, risultavano già soccombenti nel giudizio di appello sulla base di pronuncia da loro non impugnata e dunque irrevocabile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in complessivi anni uno, mesi undici, giorni cinque di reclusione ed euro 740,00 di multa;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Revoca la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in grado di appello da MAX OTO OTOCOSTRUZIONI s.r.l. e da Cooperativa Esercenti Farmacia s.c.r.l.; condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Laboratorio della Farmacia s.r.l. che liquida in euro 1.844,00 oltre accessori di legge;
rigetta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili MA TO TOcostruzioni s.r.l. e Cooperativa Esercenti Farmacia soc. coop. a responsabilità limitata. Così è deciso, 05/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI OS AN IN