Sentenza 11 maggio 2000
Massime • 1
Non può configurarsi fabbricazione clandestina di birra allorquando non vi sia violazione dell'imposta sulla fabbricazione, e cioè allorquando si verta in ipotesi di produzione, da parte di un privato, destinata al consumo esclusivo dello stesso produttore, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, e il prodotto ottenuto non formi oggetto di commercializzazione alcuna.
Commentario • 1
- 1. Lecito ed illecito in chiave sportivaAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 4 luglio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2000, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Alfonso MALINCONICO Presidente del 11.5.2000
1. Dott. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
2. " Pierluigi ONORATO " N. 1951
3. " Claudia SQUASSONI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 12074/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IN AN, n. a Torino il 17.2.1956
avverso l'ordinanza 18.2.2000 del Tribunale per il riesame di Verona Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. G. IZZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore, Avv. Michele IMPERIO, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 18.2.2000 il Tribunale di Verona rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di IN AN avverso il provvedimento 31.1.2000 del P.M. presso quel Tribunale, nella parte recante convalida del sequestro probatorio, operato dalla Guardia di Finanza, avente ad oggetto complessivi litri 1.825 di birra in lavorazione, nonché varie attrezzature, materie prime e contenitori per la produzione della birra, considerati "corpo del reato" in relazione al delitto di cui all'art. 41 del D. Lgs.26.10.1995, n. 504 (fabbricazione clandestina di bevande alcoliche).
Il IN aveva prospettato la necessità di applicare, nella specie, il 2^ comma dell'art. 34 dello stesso D. Lgs. n. 504/1995 - a norma del quale "è esente da accisa la birra prodotta da un privato e consumata dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita" - argomentando che tale era la situazione di fatto e che, in un'ipotesi così delineata, non può configurarsi "fabbricazione clandestina".
Il Tribunale considerava "non conferente" detta eccezione, sui rilievi che:
- "ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 504/1995, non è dato distinguere tra fabbricazione di sostanze alcoliche per la vendita o per un eventuale consumo personale, concretandosi la fattispecie criminosa nella mera fabbricazione clandestina eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento";
- l'art. 34 del predetto D.Lgs, con il prevedere che non è sottoposta ad accisa la birra prodotta da un privato e consumata dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita, sancisce esclusivamente un'esenzione dall'imposta di fabbricazione o di consumo per la fabbricazione di birra destinata ad uso personale, senza rendere in alcun modo lecita la fabbricazione eseguita clandestinamente ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n.504/1995". Avverso l'ordinanza in oggetto ha proposto ricorso il IN, il quale ha lamentato l'erroneità delle argomentazioni dianzi esposte ed ha eccepito violazione di legge, ribadendo l'assunto che non può configurarsi "produzione clandestina" allorquando non vi sia violazione dell'imposta sulla fabbricazione.
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. L'art. 41 del D.Lgs. n. 504/1995 punisce con la pena congiunta della reclusione e della multa "chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche" e dispone, al primo comma, che la multa (edittalmente prevista dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, ma non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni) "è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione". Il secondo comma della disposizione in esame specifica che "per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento", mentre il terzo comma prevede che "la fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parti di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'ufficio tecnico di finanza e da esso verificati".
L'art. 27 del D.Lgs. n. 504/1995 stabilisce che la birra (quale prodotto sottoposto ad accisa) deve essere ottenuta (salvo specifiche eccezioni) "in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale", il cui esercizio (ai sensi dell'art. 5) deve essere autorizzato dall'Amministrazione finanziaria, è subordinato al rilascio di una licenza ed assoggettato a vigilanza finanziaria. Il secondo comma dello stesso art. 27 prevede, però, che "la preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici destinati all'uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad imposta assolta, non è soggetta ad autorizzazione a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attività di vendita".
Il terzo comma dell'art. 34 del D.Lgs. n. 504/1995 dispone, infine, che "è esente da accisa la birra prodotta da un privato e consumata dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita".
Dalla lettura coordinata di tali disposizioni normative, e tenuto conto della ratio legis (trattasi del "T.U. delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative") nonché del criterio di commisurazione della multa edittalmente prevista per il delitto ipotizzato (direttamente correlata all'imposta evasa), discende che non può configurarsi "fabbricazione clandestina" di birra allorquando non vi sia violazione dell'imposta sulla fabbricazione, allorquando cioè si verta in ipotesi di "produzione, da parte di un privato, destinata al consumo esclusivo dello stesso produttore, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, a condizione che il prodotto ottenuti non formi oggetto di commercializzazione alcuna". Un'attività siffatta, invero, ai sensi dell'esaminato disposto dell'art. 27, 2^ comma, neppure è soggetta ad autorizzazione. Sul punto, conseguentemente, devono ritenersi erronee le diverse conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale del riesame.
2. Il ricorso, però, non merita egualmente accoglimento, poiché la circostanza che la birra prodotta dal ricorrente fosse effettivamente destinata al consumo esclusivo dello stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, e non formasse oggetto di alcuna attività di vendita, costituisce una mera asserzione difensiva, che non trova riscontro in alcun elemento concreto ed anzi appare logicamente smentita dall'elevato quantitativo di prodotto finito e di materie prime sequestrati (1825 litri di birra e circa 200 kg. di malto) e dal reperimento di un fusto di acciaio, contenente 25 litri di birra in un'autovettura di proprietà dei IN (sintomatico di un trasferimento del prodotto finito che ben potrebbe correlarsi ad un'attività di commercializzazione dello stesso).
3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa (il cui riscontro è riservato al giudice della cognizione nel merito), ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come "corpus delicti".
L'accertamento del "fumus commissi delicti" va effettuato, pertanto, solo sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati e posti a fondamento del provvedimento, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti per verificare appunto se consentono di ricondurre l'ipotesi di reato formulata in una di quelle tipicamente previste dalla legge (vedi Cass.: Sez. VI, 3.3.1998, Campo;
Sez. II, 22.5.1997, Acampora). Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, sicché per la sua adozione non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso, relazione che non ha bisogno di dimostrazione allorché il sequestro cade sul "corpo di reato", vale a dire sulle cose con le quali o mediante le quali esso è stato commesso o che ne costituiscono il prodotto (vedi Cass., Sez. VI, 29.1.1998, Sarnataro e Sez. I, 3.10.1997, Attaniese). Ai fini del sequestro di cui trattasi, quindi, non è necessario che il fatto noto sia accertato, ma è sufficiente che risulti ragionevolmente probabile in base a specifici elementi (Cass., Sez. VI, 30.4.1993, Bermen).
4. Nella fattispecie in esame - in conclusione - alla luce dei principi dianzi enunciati, delle considerazioni svolte e degli elementi posti a base del provvedimento di sequestro, deve affermarsi la legittimità dell'ordinanza di riesame, tenuto anche conto che, all'esito di ogni opportuno accertamento, qualora risultasse confermata la sussistenza del reato oggetto di indagine, la confisca obbligatoria dei beni (art. 44 del D.Lgs. n. 504/1995) sarebbe ostativa alla loro restituzione.
L'ulteriore approfondimento e la compiuta verifica spettano ai giudici del merito ma, allo stato, a fronte delle prospettazioni accusatorie (sicuramente non smentite dagli assunti difensivi), della cui sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi, le contrarie argomentazioni del IN non valgono certo ad escludere la configurabilità del "fumus" del delitto contestato.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2000