Sentenza 24 settembre 2013
Massime • 1
Non integra il delitto di riciclaggio l'operazione consistita nel versamento sul proprio conto corrente di un assegno bancario giustificativo del pagamento di una fattura ed il successivo prelievo di una parte della somma versata con la restituzione all'emittente il titolo, funzionale ad ostacolare l'identificazione del delitto di fatture per operazioni inesistenti. (In motivazione, la Corte ha giustificato l'affermazione evidenziando come, pur potendosi considerare illecita l'operazione complessivamente articolata, fosse carente il presupposto per ritenere configurabile il delitto di riciclaggio e cioè la provenienza da delitto del denaro versato sul conto).
Commentario • 1
- 1. RiciclaggioAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 1 agosto 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2013, n. 41499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41499 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 24/09/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 1995
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 1644/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT AC IU N. IL 30/03/1940;
avverso la sentenza n. 897/2008 CORTE APPELLO di MILANO del 13/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. Delehaye che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Gabriele Tassoni che insiste nei motivi di ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 13 aprile 2012, la Corte di appello di Milano ha, per quel che qui interessa, parzialmente riformato la sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti di RT AC GI concedendo al medesimo il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, confermando la condanna dello stesso alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione quale imputato del delitto di riciclaggio, per aver compiuto operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza dal delitto di emissione di falsa fattura, da parte della ditta individuale FA LO, della somma di lire 100.000.000, operazione consistita nel versamento tramite assegno bancario della somma di lire 150.000.000 sul proprio conto corrente, acceso presso la Banca Intesa - Rete Ambroveneto, filiale di Seveso, e nel prelievo dell'importo di lire 100.000.000 in denaro contante quale parziale ristorno.
Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale, rinnovando censure già devolute e disattese dai giudici del gravame, lamenta che la sentenza impugnata abbia sottovalutato la portata dimostrativa delle allegazioni difensive, tese a dimostrare che la fattura oggetto di contestazione si riferiva a lavori effettivamente eseguiti - e solo per errore materiale indicati nel documento come ancora da eseguire - e per l'importo indicato nel documento stesso. Si prospetta al riguardo vizio di motivazione, in quanto, pur nelle peculiarità che caratterizzano la motivazione della sentenza di appello, i punti attinti dal gravame e i rilievi difensivi devono trovare esauriente e logica risposta da parte dei giudici della impugnazione di merito. Non sussisterebbe, poi, il delitto di riciclaggio, alla luce della autenticità della fattura in contestazione, la quale emergerebbe dalle dichiarazioni rese da ON NA, NT IA, NT MA, dalle fatture di acquisto del materiale termo-idrico-sanitario per il Cantiere Pertusella da parte della ditta individuale NT IA, dalle dichiarazioni di conformità per i lavori eseguiti, dalla continuazione e ultimazione dei lavori nel medesimo cantiere, dal versamento dell'IVA relativo alla fattura di che trattasi, dalla congruità e rispondenza dei prezzi praticati dalla ditta NT, e dalla stessa richiesta di assoluzione da parte del Procuratore generale nel giudizio di appello. Elementi, quelli passati in rassegna, sui quali il giudice dell'appello avrebbe fornito risposte incongrue o apodittiche, omettendo qualsiasi disamina circa la sussistenza dell'elemento psicologico, di cui si contesta comunque la sussistenza. Il dolo eventuale dell'imputato sarebbe stato infatti tratto dai giudici a quibus in forza soltanto di assunti congetturali. Si lamenta inoltre che i giudici di appello abbiano sbrigativamente disatteso la richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale per procedere alla audizione di ON NA, legale rappresentante della F.A.R.G., committente dei lavori, e dei proprietari delle unità abitative acquisite. Infine, si lamenta che non sia stato prosciolto l'imputato per lo meno a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2. Il fatto, per come risulta contestato, non integra il delitto di riciclaggio. L'ipotesi di cui all'art. 648 bis c.p., risulta infatti ascritta all'imputato per avere questi compiuto operazioni idonee "ad ostacolare l'identificazione della provenienza dal delitto di emissione di falsa fattura da parte della ditta individuale NT IA della somma di lire 100.000.000", operazione che sarebbe in particolare "consistita nel versamento tramite assegno bancario della soma di lire 150.000.000 sul proprio conto corrente ... e nel prelievo dell'importo di lire 100.000.000 in denaro contante quale parziale ristorno". Si confonde, dunque, la illecita provenienza del denaro - utilizzato per la operazione di camuffamento della emissione di fattura per operazione inesistente - con la illiceità della operazione stessa, volta a far conseguire un profitto "giustificato" dalla fittizia documentazione fiscale, priva di reale contropartita economica. Per ipotizzare, infatti, il delitto di riciclaggio, è necessario che la condotta di trasferimento o sostituzione del denaro o di "oscuramento" della relativa origine, riguardi somme in sè provenienti da delitto: doveva dunque essere dimostrata la provenienza da delitto della somma di 150 milioni versata sul conto, e non la semplice "circostanza" o causale (eventualmente illecita) in relazione alla quale il versamento era stato effettuato;
con la conseguenza che la relativa e parziale operazione di successivo prelievo della somma di 100 milioni, mancava della indispensabile base "genetica" di provenienza da un delitto presupposto per poter ipotizzare che la stessa fungesse da meccanismo di "camuffamento" della origine delittuosa della relativa provvista. È ben vero che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che perché sussista il delitto di riciclaggio non è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità debbano provenire direttamente o immediatamente dai delitti presupposto, essendo sufficiente anche una loro provenienza mediata. (Fattispecie relativa ad attività di monetizzazione di assegni ritenuti provenienti dall'attività di un'associazione mafiosa, senza che fosse identificata la provenienza da specifici delitti fine). (Sez. 6, n. 36759 del 20/06/2012 - dep. 24/09/2012, Caforio e altri, Rv. 253468). Ma ciò non toglie che è proprio l'accertamento sulla delittuosa origine del bene in sè e per sè considerato - o, nella specie, del denaro occorso per la "operazione" - a costituire la base indefettibile per inquadrare nella fattispecie di riciclaggio la successiva condotta di "trasformazione". Che questa attività di "trasformazione" sia stata poi effettuata per scopi in sè illeciti (occultamento di attività di impresa, reati fiscali o simili) è circostanza che potrà eventualmente refluire nell'inquadramento dei fatti in altre ipotesi di reato, che spetterà al pubblico ministero investigare. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013