Sentenza 2 dicembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2004, n. 49037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49037 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 02/12/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1840
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 036577/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE IT IT, N. IL 02/11/1977;
avverso SENTENZA del 26/05/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
TO De IT è stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, dal Tribunale di Marsala in composizione monocratica per il delitto di furto aggravato in abitazione con sentenza emessa in data 27 novembre 2002, perché in casa della parte offesa era stata trovata una impronta digitale a lui riferibile.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 26 maggio 2003, rigettava l'appello del De IT ed in accoglimento della impugnazione del PM, escludeva le attenuanti generiche ed aggravava la pena inflitta all'imputato in primo grado.
Proponeva ricorso per Cassazione TO De IT che, tramite il suo difensore di fiducia, deduceva la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sia in ordine alla dedotta inutilizzabilità della prova perché acquisita illegittimamente in violazione dell'articolo 360 c.p.p. ed al fatto che nessuno aveva visto il De IT introdursi in casa della parte offesa, sia in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Con successiva memoria depositata in data 9 aprile 2004 il ricorrente insisteva nel denunciare la mancanza di adeguata motivazione in ordine alla revoca delle attenuanti generiche concesse dal giudice di primo grado.
I motivi posti a sostegno del ricorso sono infondati ed anzi sono ai limiti della ammissibilità.
In effetti i rilievi relativi alla mancanza di una adeguata motivazione in ordine alla affermata responsabilità penale dell'imputato appaiono generici, perché consistono soltanto in richiami giurisprudenziali, peraltro non aderenti del tutto al caso di specie.
La contestazione concerne essenzialmente il fatto che l'affermazione di responsabilità sia fondata sui risultati di un esame dattiloscopico eseguito dalla Polizia, accertamento ritenuto inutilizzabile per violazione dell'articolo 360 c.p.p.. La tesi del ricorrente, come ha posto già in evidenza la Corte di merito, è infondata, perché, come ha stabilito la Corte di Cassazione (vedi Cass. 27 ottobre 1998, Bettio, in CED Cass. N. 213311), l'attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico - papillari, risolvendosi in operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, rientra nella disciplina di cui all'articolo 354 comma 2^ c.p.p. e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli articoli 359 e 360 c.p.p., i quali presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico - scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanzie difensive. Il Collegio condivide tale orientamento fondato su una corretta interpretazione degli articoli di legge richiamati. Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione concernente la eliminazione delle circostanze generiche concesse in primo grado;
anzi il motivo sembra risolversi in inammissibili censure di merito della decisione impugnata. In modo logico la Corte di merito ha, infatti, spiegato che il fatto commesso era da considerarsi grave, trattandosi del furto in un appartamento commesso con violenza sulle cose, e che il De IT era gravato da numerosi e gravi precedenti penali, alcuni dei quali anche specifici, che inducevano a valutare negativamente la personalità del ricorrente.
Si tratta di una motivazione che non merita censure sotto il profilo della legittimità, essendo stato fatto, da parte della Corte di merito, un uso corretto dei criteri di valutazione di cui all'articolo 133 c.p.. Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2004