Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3123 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE0 31 23/0 3 IN NE EDF ROPOL ITA B Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro : ! Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: : Dott. Ettore MERCURIO Presidente - R.G. N. 16222/0 Cron. 7167 :Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS " Consigliere Rep. Dott. Saverio Rel. Consigliere TOFFOLI Ud.15/11/02 Dott. Ulpiano MORCAVALLO - Consigliere ha pronunciato la seguente : S ENT ENZA sul ricorso proposto da: OV PI, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato . STUDIO MARUCCHI, rappresentato e difeso dagli avvocati RENZO SERAFINO VECOLI, MANILIO FRANCHI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SPA, in persona del legale ENEL DISTRIBUZIONE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato ITGO PETRONIO, che lo rappresenta e difende unitamente .2002 agli avvocati ORONZO MAZZOTTA, CLAUDIO MAIONE, giusta 4502 -1- : ! delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 503/00 del Tribunale di LUCCA, ✓ depositata il 05/06/00; RG 15x198; : ⚫ udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato VECOLI;
udito l'Avvocato PETRONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procurat Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto del ricorso. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 5 giugno 2000 il Tribunale di Lucca ha rigettato l'appello proposto da GI AL, nei confronti dell'EN Distribuzione Cow s.p.a., avverso la sentenza cui il Pretore di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, aveva rigettato la sua impugnazione del licenziamento intimatogli dall'EN s.p.a. il 16.3.1995. Il Tribunale, premesso che una sanzione disciplinare irrogata al lavoratore subordinato per una pluralità di sanzioni contestate non può essere esclusa, con riferimento al principio di proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c., solo рет il fatto che alcuni di tali addebiti risultino infondati o non dimostrati, prendeva in considerazione specifica due episodi, conclusivamente ritenendo che i relativi comportamenti del lavoratore, valutati unitariamente alla personalità del medesimo (già condannato per assegni a vuoto), giustificavano indubbiamente il licenziamento, intimato con preavviso, integrando essi addirittura una giusta causa di recesso, stante la loro astratta rilevanza anche penale, visto che il stel che اریم اما این است که دارای کار soggetto si era appropriato di denaro a lui affidato da terzijconfidando nella sua qualifica funzionale nell'ambito della società fornitrice di elettricità. Quanto al primo episodio (relativo all'utenza Di Bella), ricpilogando l'accertamento compiuto in primo grado, il Tribunale ricordava che il lavoratore, dopo avere percepito, nel febbraio 1994, la somma in contanti di L. 532.750 dal congiunto di un utente, dichiarandosi disponibile ad eseguire il pagamento di una bolletta da poco scaduta, in realtà a ciò non aveva tempestivamente provveduto. eseguendo il pagamento solo il 13 giugno 1994, dopo avere versato nel mese di maggio all'ente erogatore un assegno privo di copertura ed avere provveduto di persona al riallaccio del contatore, per le proteste dell'utente, dopo che i tecnici dell'Encl si crano recati presso di quest'ultimo, per effettuare il distacco. La vicenda trovava spiegazione nell'impellente bisogno di denaro liquido da parte del AL, il quale per trattenere il più a lungo possibile le somme ricevute,cra intervenuto sul sistema informatico-contabile dell'Encl, nel tentativo di non far segnalare l'omesso pagamento di due bollette. L'altro episodio (utenza ET) cra stato caratterizzato dal fatto che il lavoratore, promettendo il suo interessamento per lo svolgimento delle pratiche di allaccio di uno studio professionale, aveva ricevuto la somma in contanti di L. 1.337.863, che non era stata mai versata nelle casse dell'Encl e il cui omesso pagamento fu rilevato in ritardo a causa di alcune anomalie in sede di digitazione dei dati informatici. L'episodio era analogamente spiegabile com l'urgente bisogno di denaro del AL, assoggettato ad alcuni pignoramenti, né era adeguata la tesi del lavoratore secondo cui il pagamento non era avvenuto a causa della sopraggiunta esecuzione nei suoi confronti di un'ordinanza di custodia cautelare, poiché tra la riscossione della sonuna e l'esecuzione di detto provvedimento cra trascorso più di un mese. Il giudice di appello motivava, poi, circa la riconducibilità degli episodi, nei loro risvolti oggettivi e soggettivi, a specifiche causali del contratto collettivo sia di licenziamento con preavviso, sia di licenziamento in tronco, e alla gravità delle mancanze anche rispetto all'ipotesi legale della giusta causa di licenziamento, al riguardo sottolineando la particolare spregiudicatezza della condotta del lavoratore, che si era maliziosamente impossessato di somme destinate al datore di lavoro, aveva indebitamente utilizzato le procedure interne per procacciarsi e occultare distrazioni di denaro, e aveva tradito la fiducia del datore di lavoro e pregiudicato la sua immagine all'esterno. Contro questa sentenza II AL propone ricorso per cassazione, formulando due motivi di censura. La società intimata resiste con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 7 1. 20 maggio 1970 n. 300, in relazione all'art. 35 del c.c.n.l. 21.2.1989, richiamante l'accordo nazionale del 28.7.1982. Lamenta che il Tribunale, come precedentemente il Pretore, abbia fatto riferimento ai procedimenti penali svolti nei suoi confronti, invece di limitarsi a giudicare in ordine all'esistenza dei fatti contestati e alla loro idoneità a giustificare il licenziamento, secondo i principi di C proporzionalità, tanto più che la lettera f) della normativa contrattuale, relativa al tipo di licenziamento intimato, non prevede il caso di perdita del rapporto fiduciario. Il motivo è infondato, in quanto dal tenore della motivazione della sentenza impugnata si evince con chiarezza che il Tribunale ha rilevato l'effettiva esistenza dei presupposti del licenziamento disciplinare comminato già sulla base di una valutazione, giustificatamente severa, circa la natura e la gravità oggettiva e soggettiva delle mancanze di cui ha accertato la sussistenza. Il richiamo delle vicende penali e in particolare della condanna del lavoratore per emissione di assegno a vuoto in sostanza diretto solo a giustificare in linea di principio, e - superfluamente, la concorrente valutazione che ne aveva fatto il giudice di primo grado - ha avuto un ruolo marginale e certo non decisivo nella formazione del convincimento del giudice di appello - il quale ha pure osservato che il comportamento del lavoratore avrebbe giustificato anche il suo licenziamento per giusta causa, in relazione all'appropriazione da parte sua di denaro affidawgli dai 5 -terzi che confidavano sulla sua qualifica funzionale C quindi non può comunque inficiare la pertinenza e la adeguatezza della motivazione della senicuza impugnata. Non è comprensibile, poi, la logica e la finalità dell'affermazione secondo cui la lettera f) dell'art. 35 non farebbe riferimento alla perdita del rapporto fiduciario. Comunque, se il ricorrente fa riferimento alla clausola contrattuale relativa al licenziamento disciplinare con preavviso, le cui ipotesi ritenute pertinenti sono state citate dal giudice di merito, deve osservarsi che un sostanziale riferimento alla compromissione del rapporto fiduciario è stata giustificatamente ravvisata in dette ipotesi, relative al lavoratore che abusa della propria posizione funzionale per procurare un ingiusto vantaggio a só o altri, ovvero per arrecare a costoro un danno, oppure compie alti contrari all'interesse dell'ente con notevole pregiudizio di questo, ecc. it ricorrente Con il secondo motivo, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. denuncia carenza assoluta di motivazione riguardo alle motivazioni dell'impugnativa di licenziamento e dell'atto di appello e specificamente: a) si duole del fatto che l'EN e poi il Tribunale non avevano preso in considerazione le sue controdeduzioni alle contestazioni disciplinari solo perché non firmate, mentre cra deducibile la effettiva provenienza di detta memoria;
b) lamenta la mancata considerazione del fatto che l'EN aveva reiterato la procedura di licenziamento invocando un'ipotesi nuova, in riferimento alla lett. g) della clausola contrattuale, che presuppone la cessazione del rapporto fiduciario, ammettendo così implicitamente che prima non era venuto meno il rapporto fiduciario medesimo;
c) censura la mancanza di motivazione sulla proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti contestali. 6 Anche questo motivo è infondato. La questione di cui alla lett. a) non può essere presa in esame in quanto non risulta essere stata proposta nel giudizio di merito;
inoltre non è specificato da quale fonto di prova essa risulterebbe e quale potrebbe essere la sua rilevanza. Anche rispetto alla doglianza di cui alla lett. b) manca innanzitutto una specifica ed esauriente precisazione circa i termini fattuali della circostanza richiamata e delle questioni che al riguardo sarebbero state sollevate nel giudizio di appello. Infine è decisamente priva di corrispondenza con il tenore della sentenza impugnata la doglianza circa la mancanza di motivazione sulla proporzionalità della sanzione. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, determinate in Euro 18,20 - oltre a Euro duemilacinquecento per onorari. Cosi deciso in Roma il 15 novembre 2002. Il Consigliere est II Presidente Меган Salio for IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria ✓3 MAR. 2003 oggi. IL CANCELERS 7