Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
I consorzi di urbanizzazione (nella specie, costituiti da proprietari di terreni situati in un'area destinata ad insediamenti abitativo/turistici per realizzare, mantenere e gestire le attrezzature ed i servizi necessari all'utilizzazione dell'intera area), possono legittimamente rivestire natura di associazioni atipiche e - anche sul presupposto per cui al principio di tipicità risultano vincolati i soli diritti reali, e non anche le cosiddette obbligazioni "propter rem", - assumere aspetti sia associativi che di "realità", tali ultimi aspetti derivando, appunto, dall'assunzione di obblighi "propter rem", ovvero dalla costituzione di reciproche servitù. Ne consegue che, al fine di individuare la disciplina ad essi concretamente applicabile, occorre far capo alle regole dettate dal codice civile in tema di associazioni non riconosciute, specie per quanto attinente ai profili organizzativi ed associativi, fonte primaria restando invece, quanto all'ordinamento interno ed all'amministrazione, l'accordo delle parti, sicché l'atto costitutivo (dotato dei caratteri strutturali del contratto associativo) e lo statuto risultano funzionali a regolare l'attività del consorzio stesso e, in particolare, a stabilire la durata del rapporto, nonché l'eventuale prorogabilità del termine di scadenza, ove questo sia a tempo determinato.
Commentario • 1
- 1. Cortile condominiale (posti auto, terrazzo, etc): non è possibile pattuire un diritto reale di uso esclusivo (Cass., Sez. Unite, 28972/20)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 9 maggio 2024
PREMESSA La clausola mediante la quale si concede ad una singola unità immobiliare l'uso esclusivo di un'area, si è diffusa attraverso la prassi negoziale, in particolare notarile: e si è in particolare ipotizzato che tale diffusione possa aver trovato la sua ragion d'essere, almeno in taluni casi, quale escamotage per risolvere, tramite la qualificazione surrettizia, problemi catastali, ad esempio, per il mancato frazionamento dell'area comune. Nondimeno, è vero che nella giurisprudenza non è raro imbattersi in decisioni rese nell'ambito di liti in cui si controverte della pretesa titolarità in capo ad un condomino (o ad alcuni condomini) di un diritto di uso esclusivo su una porzione, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3341 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DU IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MARCONI 245, presso l'avvocato LILIANA SENSINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO ARSENI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO CAMPO DI MARE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 16, presso l'avvocato SANDRO FASCIOTTI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 132/00 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, depositata il 11/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2002 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il resistente, l'Avvocato FASCIOTTI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il giorno 11 febbraio 2000 il Tribunale di Civitavecchia, in riforma di una precedente decisione del locale Pretore, condannò il sig. AN RD a corrispondere al Consorzio Campo di Mare la somma complessiva di L. 1.369.685, oltre agli interessi ed alle spese processuali, a titolo di contributi consortili dovuti per gli anni 1988 e 1989.
Osservò tra l'altro il tribunale che detto consorzio era stato costituito per la manutenzione e la gestione dei servizi di comune interesse in un comprensorio urbanistico del quale anche la proprietà immobiliare del sig. RD faceva parte;
che questi aveva usufruito dei servizi erogati dal consorzio;
che, pertanto, anche volendo qualificare il consorzio come un'associazione non riconosciuta - come il primo giudice aveva fatto - doveva ritenersi che il sig. RD avesse manifestato per facta concludentia la sua volontà di aderirvi e fosse perciò tenuto al pagamento dei relativi contributi. Infine, il tribunale affermò che non aveva fondamento l'eccezione di avvenuta estinzione del consorzio per scadenza del termine decennale di durata indicato dall'art. 2604 c.c.: giacché tale norma si riferisce ai consorzi tra imprese ed il richiamo agli artt. 2602 e seguenti del codice, operato dallo statuto del consorzio in questione solo a fini del nomen iuris, doveva essere inteso nei limiti della compatibilita con la diversa concreta configurazione assunta dal Consorzio Campo di Mare. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il sig. RD, deducendo due motivi di censura ai quali il consorzio intimato ha replicato con controricorso .
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché insufficienza ed omissione della motivazione, censura la sentenza del tribunale di Civitavecchia laddove questa afferma che l'adesione del sig. RD al Consorzio Campo di Mare, e l'obbligo di contribuzione che ne deriva, sarebbero conseguenza di una sua tacita manifestazione di volontà deducibile dal suo stesso precedente comportamento.
Tale affermazione, secondo il ricorrente, sarebbe frutto di un'errata applicazione delle norme dettate dal codice in tema di presunzioni.
In particolare il tribunale non avrebbe considerato: che con lettera del 10 marzo 1988 il sig. RD aveva manifestato espressamente la propria volontà di non partecipare al consorzio;
che la concreta utilizzazione da parte sua dei servizi consortili non era stata in effetti provata;
che alcuni tra tali servizi erano stati frattanto assunti a proprio carico dal comune di Cerveteri e che, comunque, le strade comprese nell'area del comprensorio urbanistico in questione erano già di fatto da gran tempo divenute di uso pubblico;
che, in ogni caso, l'adesione al consorzio, per i proprietari degli immobili siti nel comprensorio, non poteva considerarsi certo obbligatoria, essendo anzi documentato in atti l'avvenuto recesso dei comproprietari di due edifici ivi ubicati.
1.2 La censura non appare formulata in termini idonei a definire eventuali errori di diritto in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata.
Non è a tal fine sufficiente il riferimento al regime giuridico delle presunzioni di cui il tribunale si sarebbe avvalso per dedurne la prova dell'avvenuta adesione per facta concludentia del sig. RD al Consorzio Campo di Mare. In siffatta materia è riservato all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito il valutare la sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravita e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ossia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod prerumque accidit.
L'unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è quello sulla congruenza della relativa motivazione (cfr., tra le altre, Cass. 13001 del 2000) . Anche in termini più generali, del resto, è ben noto che l'accertamento dell'atteggiarsi in concreto della volontà negoziale delle parti, in relazione ad un determinato effetto giuridico che ne possa derivare, è compito tipico del giudice di merito;
e tale certamente esso rimane anche quando si tratti di individuare e valorizzare elementi di comportamento da cui desumere una manifestazione di volontà tacita: come appunto è stato fatto dal tribunale nel caso di specie.
Il sindacato di legittimità, in simili casi, resta dunque circoscritto all'esistenza, congruità e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha enunciato le ragioni del proprio convincimento. È però appena il caso di ricordare che la deduzione di un vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione non conferisce alla corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge. Sicché il preteso vizio di motivazione può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del processo logico-giuridico posto a base della decisione (cfr., tra le tante, Cass. 6975 del 2001, e Cass. 4667 del 2001). Fermo però restando che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze probatorie che ritenga più attendibili ed idonee, essendo sufficiente, ai fini della congruità della relativa motivazione, che l'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, la quale non richiede la discussione di ogni singolo elemento o la confutazione di tutte le deduzioni difensive (tra le altre, Cass. 8476 del 2001). Orbene, nel caso in esame, le argomentazioni sviluppate nel ricorso attengono, con ogni evidenza, non già alla completezza ed alla logicità della motivazione con cui il tribunale ha dato conto del proprio convincimento sul punto, bensì al fatto che il tribunale medesimo non avrebbe tenuto in considerazione documenti ed altri elementi istruttori in base ai quali si sarebbe dovuto pervenire, secondo il ricorrente, a conclusioni differenti. Ma, a tal fine, sarebbe stata necessaria la dimostrazione che tra le risultanze che si affermano non esaminate e la soluzione data alla controversia dalla sentenza impugnata sussista un rapporto di causalità logico- giuridica tale da far ritenere, attraverso un giudizio di certezza, che quelle risultanze e quella documentazione - che il ricorrente ha l'onere di indicare esplicitamente nella sua consistenza, identità ed efficienza - possano comportare, se esaminate, una decisione di opposto tenore (cfr., in argomento, Cass. 13630 del 2001). Una tal dimostrazione è qui del tutto carente e le enunciazioni del ricorrente si traducono, di fatto, in un'istanza di riesame delle risultanze di merito del processo, che sicuramente esula dall'ambito proprio del giudizio di legittimità.
2. Il secondo motivo di ricorso contiene due diversi profili di censura e si sostanzia nella denuncia di errori in giudicando e di vizi della motivazione, con specifico riguardo al punto dell'impugnata sentenza concernente la ritenuta inapplicabilità al Consorzio Campo di Mare del termine di durata decennale previsto dall'art. 2604 c.c. Termine che, invece, il ricorrente reputa debba essere applicato (in virtù del richiamo operato dallo statuto del consorzio agli artt. 2602 e seguenti di detto codice) e dalla cui avvenuta scadenza, sin da epoca anteriore agli anni in contestazione, deriverebbe l'inesistenza del credito contributivo fatto valere dal consorzio.
2.1. Le censure in esame sono in parte infondate ed in parte inammissibili.
È inammissibile quella con cui, pur correttamente muovendo dal presupposto che nello statuto del consorzio risiede la base negoziale dei rapporti posti in essere tra le parti, il ricorrente pretende di sostituire a quella compiuta dal tribunale una propria diversa lettura di tale documento contrattuale.
L'interpretazione di un contratto (come di un qualsiasi altro atto di natura negoziale), concretandosi nell'accertamento della volontà dei contraenti ed in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, mentre è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice a quo che si traduca solo nella prospettazione di una diversa valutazione dei medesimi elementi di fatto già vagliati da quel giudice (cfr., per tutte, Cass. 15185 del 2001). Neppure sotto il profilo di un'eventuale insufficienza della motivazione la doglianza si rivela, però, ammissibile. Occorre infatti rilevare che il ricorrente non ha nemmeno compiutamene riportato il testo delle previsioni statutarie in questione e si è limitato all'enunciazione di alcuni elementi estranei a quel testo (quali la appartenenza dei beni del comprensorio urbanistico a soggetti diversi dai consorziati o l'assoggettamento di tali beni ad uso pubblico), dei quali, tuttavia, non ha dimostrato affatto la decisività. Ed, invece, occorre ancora una volta ribadire che gli eventuali vizi di motivazione dedotti da chi lamenta il mancato esame di elementi di giudizio postulano il carattere decisivo di quegli elementi: tale per cui, ove li si fosse presi invece doverosamente in considerazione, sul piano logico ne sarebbe necessariamente dovuto (e non solo eventualmente potuto) scaturire una differente decisione.
Diversamente opinando si richiederebbe al giudice di legittimità di prendere direttamente cognizione del merito della causa, e ciò appare incompatibile con i limiti insiti nella natura del suo compito.
2.2 Prive di fondamento (e talvolta inestricabilmente intrecciati ai suaccennati profili di fatto) sono le censure in diritto prospettate sul punto dal ricorrente.
Lo è quella secondo cui il tribunale avrebbe dovuto ravvisare d'ufficio la nullità della clausola di durata del rapporto consortile ritenuta eccessiva ed abnorme, giacché non è dato intendere a quali parametri si dovrebbe commisurare siffatto giudizio di eccessività ed abnormità, ne' il ricorrente evidenzia altre cause di illiceità della clausola in discorso. Lo è anche quella volta a criticare la ricostruzione dei vincoli giuridici derivanti dall'adesione al consorzio in termini di obbligazioni propter rem (espressione che, peraltro, non si rinviene nella motivazione dell'impugnata sentenza), in asserito contrasto con la necessaria tipicità di un tal genere di obbligazioni. In termini generali, quest'ultima osservazione non è affatto condivisibile, giacché al principio di tipicità sono vincolati i diritti reali, e non anche le cosiddette obbligazioni propter rem. Con specifico riguardo ai consorzi di urbanizzazione, costituiti dai proprietari di terreni situati in un'area destinata ad insediamenti abitativi o turistici per realizzare, mantenere e gestire i servizi e le attrezzature necessarie all'utilizzazione dell'intera area, questa corte ha già avuto modo di chiarire come essi ben possano avere (e di regola abbiano) natura di associazioni atipiche, con aspetti sia associativi che di realità, e come tali ultimi aspetti derivino appunto dall'assunzione di obblighi propter rem o dalle costituzioni di reciproche servitù. Detti consorzi non hanno nel nostro sistema positivo una specifica regolamentazione, ma presentano ad un tempo caratteristiche di realità, per quanto riguarda la legittimazione a parteciparvi e la natura dei vincoli che si stabiliscono sui terreni, e di associazione personale, per quanto concerne i rapporti interni, di organizzazione e di amministrazione. Essi, quindi, si differenziano sia dai consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi (di cui agli art. 2602 ss. c.c.), che perseguono tale specifica finalità attraverso una disciplina unitaria delle attività economiche dei singoli imprenditori strumentali all'esercizio dell'impresa, sia dai consorzi reali (di cui agli artt. 918 ss. c.c.), caratterizzati da finalità (non dinamiche) di mero godimento comuni a tutti i consorziati e assoggettati perciò al regime della comunione. Donde consegue che, al fine di individuare la disciplina concretamente applicabile nelle varie ipotesi, occorre fare capo alle regole dettate dal codice civile per le associazioni non riconosciute (art. 36 ss.), specie per quanto attiene ai profili organizzativi e associativi. Fonte primaria, per quanto riguarda in particolare l'ordinamento interno e l'amministrazione, è dunque l'accordo delle parti: perciò l'atto costitutivo (che ha i caratteri strutturali del contratto associativo) e lo statuto sono destinati a regolare l'attività del consorzio e, in particolare, a stabilire la durata del rapporto, nonché la eventuale prorogabilità del termine di scadenza ove questa sia a tempo determinato (si veda Cass. 14 ottobre 1992, n. 11218). L'impugnata sentenza, nell'individuare la disciplina in concreto applicabile alla fattispecie in esame, non si è discostata da tali principi e non merita quindi, neppure sotto il profilo da ultimo esaminato, le censure rivoltele dal ricorrente.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato ed il ricorrente, di conseguenza, deve essere condannato a rimborsare alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in complessivi euro 600 (seicento), di cui 500 (cinquecento) per onorari.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 600 (seicento), di cui 500 (cinquecento) per onorari. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003