Art. 4. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) 'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE': le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
b) 'utensili industriali fissi di grandi dimensioni': un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;
c) 'installazioni fisse di grandi dimensioni': una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che:
1) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti;
2) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito;
3) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate;
d) 'macchine mobili non stradali': le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilita' o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse;
e) 'rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'RAEE': le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell' articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene;
f) 'RAEE di piccolissime dimensioni': i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm;
g) 'produttore': la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:
1) e' stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
2) e' stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
3) e' stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attivita' professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
4) e' stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;
h) 'distributore': persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 , e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g);
i) 'distributore al dettaglio': una persona fisica o giuridica come definita nella lettera h), che rende disponibile un'AEE all'utilizzatore finale;
l) 'RAEE provenienti dai nuclei domestici': i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantita', a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;
m) 'RAEE professionali': i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l);
n) 'RAEE equivalenti': i RAEE ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita;
o) ((RAEE storici: i RAEE derivanti da:))
1) ((apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;))
2) ((pparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilita' estesa del produttore;)) p) 'accordo finanziario': qualsiasi contratto o accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilita' del trasferimento della proprieta' di tale apparecchiatura;
q) 'messa a disposizione sul mercato': la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
r) 'immissione sul mercato': la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attivita' professionale;
s) 'rimozione': l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, le miscele e le componenti pericolose sono confinate in un flusso identificabile o sono una parte identificabile di un flusso nel processo di trattamento. Una sostanza, una miscela o una componente e' identificabile se puo' essere monitorata per verificare che il trattamento e' sicuro per l'ambiente;
t) 'dispositivo medico': un dispositivo medico o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere a) o b) dell' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 , recante attuazione della direttiva 93/42/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993 , sui dispositivi medici, che costituisca un'AEE;
u) 'dispositivo medico-diagnostico in vitro': un dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere b) o c), dell' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37 , recante attuazione della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998 , relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro che costituisca un'AEE;
v) 'dispositivo medico impiantabile attivo': un dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi, dell' articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 , che costituisca un'AEE;
z) 'rifiuto pericoloso': i rifiuti che presentano le caratteristiche indicate nell' articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
aa) 'prevenzione': le misure indicate nell' articolo 183, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
bb) 'raccolta': le operazioni definite all' articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , compresa la cernita e il deposito preliminare alla raccolta e la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm);
cc) 'deposito preliminare alla raccolta': il deposito temporaneo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, e alle note al punto D15 dell'Allegato I e al punto R13 dell'Allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 ;
dd) 'raccolta differenziata': la raccolta definita nell' articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
ee) 'riutilizzo': le operazioni indicate nell' articolo 183, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
ff) 'preparazione per il riutilizzo': le operazioni indicate nell' articolo 183, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
gg) 'recupero': le operazioni indicate nell' articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
hh) 'riciclaggio': le operazioni di recupero indicate nell' articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
ii) 'smaltimento': le operazioni indicate nell' articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
ll) 'trattamento': le operazioni indicate nell' articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
mm) 'centro di raccolta dei RAEE': centro di raccolta definito e disciplinato ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, presso il quale sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, anche le diverse tipologie di RAEE;
nn) 'marchio': immagine, simbolo o iscrizione apposta sulla apparecchiatura elettrica ed elettronica ai sensi dell'articolo 28, che permette l'identificazione del produttore;
oo) 'raggruppamento': ciascuno dei raggruppamenti di RAEE definiti all'Allegato 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185 ;
pp) 'luogo di raggruppamento': deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici organizzato dai distributori ai sensi dell'articolo 11;
qq) 'rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici': sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel raggruppamento n. 4 dell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185; tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali.
2. Non e' 'produttore' ai sensi della lettera g) chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualita' di produttore ai sensi dei numeri da 1) a 4) della lettera g).
3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all'esportazione il produttore e' considerato tale solo ai fini degli articoli 5, 26, 28 e 29.
a) 'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE': le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
b) 'utensili industriali fissi di grandi dimensioni': un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;
c) 'installazioni fisse di grandi dimensioni': una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che:
1) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti;
2) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito;
3) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate;
d) 'macchine mobili non stradali': le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilita' o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse;
e) 'rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'RAEE': le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell' articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene;
f) 'RAEE di piccolissime dimensioni': i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm;
g) 'produttore': la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:
1) e' stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
2) e' stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
3) e' stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attivita' professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
4) e' stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;
h) 'distributore': persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 , e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g);
i) 'distributore al dettaglio': una persona fisica o giuridica come definita nella lettera h), che rende disponibile un'AEE all'utilizzatore finale;
l) 'RAEE provenienti dai nuclei domestici': i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantita', a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;
m) 'RAEE professionali': i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l);
n) 'RAEE equivalenti': i RAEE ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita;
o) ((RAEE storici: i RAEE derivanti da:))
1) ((apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;))
2) ((pparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilita' estesa del produttore;)) p) 'accordo finanziario': qualsiasi contratto o accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilita' del trasferimento della proprieta' di tale apparecchiatura;
q) 'messa a disposizione sul mercato': la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
r) 'immissione sul mercato': la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attivita' professionale;
s) 'rimozione': l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, le miscele e le componenti pericolose sono confinate in un flusso identificabile o sono una parte identificabile di un flusso nel processo di trattamento. Una sostanza, una miscela o una componente e' identificabile se puo' essere monitorata per verificare che il trattamento e' sicuro per l'ambiente;
t) 'dispositivo medico': un dispositivo medico o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere a) o b) dell' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 , recante attuazione della direttiva 93/42/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993 , sui dispositivi medici, che costituisca un'AEE;
u) 'dispositivo medico-diagnostico in vitro': un dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere b) o c), dell' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37 , recante attuazione della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998 , relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro che costituisca un'AEE;
v) 'dispositivo medico impiantabile attivo': un dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi, dell' articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 , che costituisca un'AEE;
z) 'rifiuto pericoloso': i rifiuti che presentano le caratteristiche indicate nell' articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
aa) 'prevenzione': le misure indicate nell' articolo 183, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
bb) 'raccolta': le operazioni definite all' articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , compresa la cernita e il deposito preliminare alla raccolta e la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm);
cc) 'deposito preliminare alla raccolta': il deposito temporaneo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, e alle note al punto D15 dell'Allegato I e al punto R13 dell'Allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 ;
dd) 'raccolta differenziata': la raccolta definita nell' articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
ee) 'riutilizzo': le operazioni indicate nell' articolo 183, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
ff) 'preparazione per il riutilizzo': le operazioni indicate nell' articolo 183, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
gg) 'recupero': le operazioni indicate nell' articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
hh) 'riciclaggio': le operazioni di recupero indicate nell' articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
ii) 'smaltimento': le operazioni indicate nell' articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
ll) 'trattamento': le operazioni indicate nell' articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
mm) 'centro di raccolta dei RAEE': centro di raccolta definito e disciplinato ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, presso il quale sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, anche le diverse tipologie di RAEE;
nn) 'marchio': immagine, simbolo o iscrizione apposta sulla apparecchiatura elettrica ed elettronica ai sensi dell'articolo 28, che permette l'identificazione del produttore;
oo) 'raggruppamento': ciascuno dei raggruppamenti di RAEE definiti all'Allegato 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185 ;
pp) 'luogo di raggruppamento': deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici organizzato dai distributori ai sensi dell'articolo 11;
qq) 'rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici': sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel raggruppamento n. 4 dell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185; tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali.
2. Non e' 'produttore' ai sensi della lettera g) chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualita' di produttore ai sensi dei numeri da 1) a 4) della lettera g).
3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all'esportazione il produttore e' considerato tale solo ai fini degli articoli 5, 26, 28 e 29.