Articolo 9 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395
Articolo 8Articolo 10
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23 giugno 2000
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20 febbraio 2020
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31 luglio 2021
Art. 9. (Doveri di subordinazione) 1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro ((della giustizia)) ;
b) dei Sottosegretari di Stato ((per la giustizia)) quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;
c) del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara ((e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' limitatamente al contingente assegnato)) ;
e) del provveditore regionale;
f) del direttore dell'istituto;
g) dei superiori gerarchici.
Entrata in vigore il 31 luglio 2021
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