Art. 9. (Doveri di subordinazione) 1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro ((della giustizia)) ;
b) dei Sottosegretari di Stato ((per la giustizia)) quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;
c) del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara ((e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' limitatamente al contingente assegnato)) ;
e) del provveditore regionale;
f) del direttore dell'istituto;
g) dei superiori gerarchici.
a) del Ministro ((della giustizia)) ;
b) dei Sottosegretari di Stato ((per la giustizia)) quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;
c) del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara ((e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' limitatamente al contingente assegnato)) ;
e) del provveditore regionale;
f) del direttore dell'istituto;
g) dei superiori gerarchici.