Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 febbraio 2011 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 febbraio 2011 |
Commentari • 39
- 1. Ias/Ifrs, dal bilancio a Redditi:https://www.fiscooggi.it/
Come evidenziato, la classificazione contabile dello strumento finanziario tra le passività ovvero nel capitale dipende dall'esistenza o meno, in capo al soggetto emittente, di un'obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide. Tale classificazione di bilancio rientrerebbe tra i criteri recepiti dal fisco sulla base della "derivazione rafforzata", di cui all'articolo 83 del Tuir. Si ricorda, infatti, che tale disposizione considera fiscalmente rilevanti - dal 2008 per i soggetti Ias/Ifrs e dal 2016 per i soggetti Oic, diversi dalle micro imprese - i criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale previsti dai rispettivi principi contabili. Il criterio …
Leggi di più… - 2. Gli oneri da Additional Tier 1https://www.fiscooggi.it/
- 3. Il green pass (per i soli magistrati) negli uffici giudiziari di Federica RestaFederica Resta · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il green pass (per i soli magistrati) negli uffici giudiziari di Federica Resta* Il d.l. 127 del 2021 ha introdotto un obbligo generalizzato di possesso del green pass ai fini dell'accesso dei lavoratori (dei settori pubblico e privato) al luogo di lavoro. Analogo obbligo è stato previsto ai magistrati, ai fini dell'accesso agli uffici giudiziari. Tale estensione a un ambito del tutto peculiare, quale quello giudiziario, determina, tuttavia, implicazioni particolarmente rilevanti e alcuni dubbi applicativi, che la conversione in legge del decreto-legge o, per aspetti diversi, la circolare del Ministero della giustizia potranno chiarire. Sommario: 1. Il green-pass - 2. Il d.l. 127 del …
Leggi di più… - 4. Ai contratti di lavoro a termine in staff agli organi di direzione politica negli enti locali non si applica il limite di 36 mesi stabilito per il pubblico impiegoAlexander · https://www.wikilabour.it/ · 15 settembre 2024
In un caso in cui il dipendente di un Comune lamentava la successione illegittima, oltre il limite di 36 mesi, di contratti di lavoro subordinato a termine, la Corte di cassazione, rilevato che i contratti erano stati stipulati ai sensi dell'art. 90 L. n. 267/2000 (TUEL), in posizione di staff rispetto all'organo politico, osserva che: (i) con l. 8/20, il legislatore ha introdotto una disposizione interpretativa, ritenuta autentica ed estranea a dubbi di incostituzionalità, con la quale ha precisato che gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 TUEL non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla …
Leggi di più… - 5. Esame avvocato atti civile tracce e soluzioniAccesso limitatohttps://www.altalex.com/
Giurisprudenza • 427
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/09/2018, n. 28908Provvedimento: 28 90 8-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Domenico Carcano - Presidente - Sent. n. sez. 22 Francesco Maria Silvio Bonito PU 27/09/2018 Giovanni Diotallevi R.G.N. 44434/17 Anna Petruzzellis Giorgio Fidelbo Relatore- Luca Ramacci Andrea Montagni Gaetano De Amicis Luca Pistorelli ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da AI LO RG, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 26/04/2017 della Corte d'appello di Trento visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Giorgio Fidelbo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale …Leggi di più...
- riqualificazione in reato del giudice di pace – persistente competenza del giudice togato·
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/12/2015, n. 25204Provvedimento: E 125204 15 T N E S E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sostituzione della LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE pensione di inabilità SEZIONI UNITE CIVILI con l'assegno Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: sociale- operatività Dott. FEDERICO ROSELLI Primo Pres.te f.f. - soluzione contrasto Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione R.G.N. 18522/2013 Rel. Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE - Cron. 25204 - Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO Rep. Consigliere Dott. LINA MATERA Ud. 03/11/2015 Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE PU Consigliere C.U. Dott. PIETRO CURZIO - procedure Consigliere Dott. ANRI AMBROSIO recupero Consigliere Dott. ANTONIO GRECO ha pronunciato la seguente …Leggi di più...
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- 3. Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 1915Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI COSENZA SECONDA SEZIONE CIVILE Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. US CU, giudice onorario di pace destinato all'Ufficio per il processo del settore civile alla seconda sezione civile e delegato alla definizione del presente giudizio dal giudice titolare, dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3139/2021 R.G.A.C. vertente TRA Parte_1 (C.F. / P. IVA P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Noia, elettivamente domiciliata presso il suo studio …Leggi di più...
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- 4. Trib. Trani, sentenza 17/01/2025, n. 64Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa RA SE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5956/2022 R.G. promossa da: Parte_1 (CF. C.F._1 ) difeso dall'avv. MONACO NICOLA ATTORE contro : Controparte_1 (C.F. C.F._2 ), con il patrocinio dell'avv. TACCHIO FRANCESCO CONVENUTO OGGETTO: Altri istituti di diritto agrario CONCLUSIONI: come in atti Motivi della decisione Con atto di citazione notificato il 6.12.2022 Parte_1 evocava in giudizio CP_1 [...] premettendo in fatto: pagina 1 di 5 - di essere proprietario e coltivatore diretto del …Leggi di più...
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- 5. Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11042Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI 1 SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9343/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, ex art. 473 bis 29 c.p.c., vertente TRA Parte_1 nato a [...] il [...] C.F. C.F._1 , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. FREZZA SELVAGGIA, giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Articolo 1
CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI MOLDOVA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN
MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE
LE EVASIONI FISCALI.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Moldova,
Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di
uno o di entrambi gli Stati contraenti. - Articolo 2Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE
La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti
locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito o sul patrimonio complessivi, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese,
nonche' le imposte sui plusvalori.
Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in
particolare:
(a) per quanto concerne l'Italia:
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
(b) per quanto concerne la Moldova:
1 - l'imposta sul reddito (impozitul pe venit);
2 - l'imposta sulla proprieta' (impozitul pe proprietate);
(qui di seguito indicate quali "imposta moldava").
La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive
legislazioni fiscali.
- Articolo 3Articolo 3
DEFINIZIONI GENERALI
Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione:
(a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Moldova o
l'Italia;
(b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo
marini, nonche' delle acque sovrastanti;
(c) il termine "Moldova" designa la Repubblica di Moldova e, se utilizzato in senso geografico, indica il territorio della Moldova, compreso il mare interno e lo spazio aereo sui quali la Repubblica di Moldova esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali in conformita' alle norme del diritto internazionale;
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa'
ed ogni altra associazione di persone;
(e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini
dell'imposizione;
(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita'
situate nell'altro Stato contraente;
(h) il termine "nazionale" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato
contraente;
(ii) le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
(i) l'espressione "autorita' competente" designa:
(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze;
(ii) per quanto concerne la Moldova, il Ministero delle Finanze.
Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.