Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2003, n. 3017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3017 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
0 3 0 17/03 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. n. 24672/2000 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron.6862 Dott. NI MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Udienza 4 dicembre 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 28 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro 2 8 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrenti -
0 contro 2 1 RA IO, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico 5 Concetti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma a Piazza Martiri di Belfiore n. 2, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Messina-Sezione Lavoro n. 457/2000 dell'11 settembre 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 514/98), notificata in data 29 settembre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Messina NI RA conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno ed il Ministero del Tesoro per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità. 迎 Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Interno ed il Ministero del Tesoro che impugnavano integralmente la domanda attorea e ne chiedevano il rigetto. L'adito Giudice del Lavoro espletata consulenza tecnica medico-legale - rigettava il ricorso, ma-su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Messina 2 (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), dopo aver espletato nuova consulenza tecnica, riforma(va) la sentenza impugnata e dichiara(va) l'appellante invalido nella misura del 75% utile al fine del conseguimento del diritto all'assegno di invalidità con decorrenza dal 14 maggio 1999>>. Per la cassazione di tale sentenza il solo Ministero dell'Interno propone ricorso affidato a due motivi. L'intimato NI RA resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con i due motivi di ricorso il Ministro ricorrente denunziando "violazione dell'art. 101 c.p.c., nonché dell'art. 4 della legge n. 260/1958 nonché degli artt. 99 e 100 c.p.c. nonché dell'art. 24 Cost." (primo motivo) e "motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria” (secondo motivo) - censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale di Messina non considerato che nella fattispecie risultava essere stata evocata in giudizio assieme all'Amministrazione M dell'Interno, l'Amministrazione del Tesoro, [per cui era da ritenere, contrariamente al decisum, che] se la declaratoria di accertamento dello stato invalidante poteva, a seguito dell'approvazione del d.P.R. n. 698/94, essere ammissibile nei confronti dell'Amministrazione del Tesoro (avendo acquisito il procedimento volto alla verifica della sussistenza del requisito sanitario autonomo rilievo) non altrettanto 3 poteva dirsi per quanto concerne l'Amministrazione dell'Interno (con conseguente inammisibilità di declaratoria relativa alla sussistenza del requisito sanitario)>>. " esaminabili congiuntamente in quanto II I cennati motivi intrinsecamente connessi - si appalesano infondati. Infatti-in aderenza a quanto statuito dalle Sezioni Unite. nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con d.P.R. n. 698 del 1994, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero;
la suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla R prestazione pecuniaria richiesta, comporta un accertamento soltanto M incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato o del Ministero convenuto) di accertamento di tale status con efficacia di giudicato implica la chiamata in causa del ministero del Tesoro>> (Cass. Sezioni Unite n. 483 SU/2000 del 12 luglio 2000; Cass. Sezioni Unite n. 529 SU/2000 del 3 agosto 2000). Di conseguenza, in conformità alle cennate statuizioni (ed alle relative motivazioni), del tutto legittimamente il Ministero dell'Interno è stato convenuto in giudizio da NA RA, per cui l'eccezione specificamente proposta dall'Avvocatura dello Stato di inesistente legittimazione passiva del Ministero dell'Interno - nel giudizio instau- rato per ottenere una prestazione assistenziale ("assegno di invalidità”) collegata allo status di invalido civile - non può che essere disattesa. - Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma III l'infondatezza del ricorso. -Il ricorrente stante la sua soccombenza va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate, insieme agli onorari difensivi, come in dispostivo con attribuzione al difensore del controricorrente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il Ministero ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in euroло, со, oltre a euro 1.300,00 per onorario, con attribuzione all'avv. Domenico Concetti dichiaratosi anticipatario. a 3 Così deciso, in Roma, il giorno 4 dicembre 2002. i 0 r 0 E e 2 l . l R B e E E Il Consigliere estensore c F I n L 7 Na 5 a L f 4 C E ro C n i N m , o i A t g C a g t o i L I s o p e D