Articolo 93 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
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Art. 93. Disposizioni in materia di porti 1. All' articolo 199, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorita' di sistema portuale o l'Autorita' portuale puo' altresi' riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell' articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994 , un contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19";
0b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresi' utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonche' per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 , ai servizi di ormeggio effettuati tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2020. Le autorita' marittime procedono alla riduzione, ai sensi dell'articolo 212 del citato regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mediante apposita ordinanza adottata entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto recante l'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, lettera b), e nei limiti degli importi indicati nel medesimo decreto";
a) al comma 7, alinea, le parole «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni;»
b) al comma 7, lettera a) le parole «6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «26 milioni» e dopo le parole «, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini» inserire le seguenti: «,nonche' a finanziare il riconoscimento da parte delle Autorita' marittime, relativamente ai porti non sede di Autorita' di sistema portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del medesimo comma 1»;
2. All' articolo 46 del codice della navigazione , il primo comma e' sostituito dal seguente: «Fermi i divieti ed i limiti di cui all' articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorita' concedente.».
3. All' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 ,» le parole da «nella quale confluiscono» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell' articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994 ».
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso per le mensilita' comprese ((fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18)) .
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
5-bis. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 579, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "In deroga all' articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma presentati entro il 31 dicembre 2020, le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020";
b) al comma 582, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Entro il 30 giugno 2021, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si procede al ristoro delle minori entrate da erogare ai comuni interessati per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto anche di quanto gia' attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il 30 aprile 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro il 31 ottobre 2022, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2021
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