Art. 27. (Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 42 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 , in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneita' alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.";
b) il comma 2 e' abrogato.
9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 42 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 , in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneita' alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.";
b) il comma 2 e' abrogato.