Sentenza 10 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/2002, n. 12141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12141 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2002 |
Testo completo
se bre o l o 12141/02 REPUBBLICA ITALIANA C IN D LA CORTES PROMADICAS AZIONE Oggetto Opposizione a SEZIONE TERZA CIVILE decreto ingiuntivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 9243/00 Dott. Gaetano NICASTRO Consigliere Dott. Fabio MAZZA Consigliere Cron. 28751 Dott. Mario FINOCCHIARO Rep. 3238 Dott. Donato CALABRESE - Rel. Consigliere - Consigliere Ud. 07/02/02 -Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: OG IU, titolare della ditta Eurotarghe per diritu 155 10 AGO 2002- MO SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA r CANCELLERIA SABOTINO 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO VITOLO, che lo difende unitamente agli avvocati ALBERTO LUCANGELI, ALDO PANELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BANCA POPOLARE DI LODI SOC. COOP. a.r.l. quale cessionaria del complesso aziendale della BANCA MERCANTILE ITAL SPA, elettivamente domiciliata in ROMA 2002 VIA G BETTOLO 17, presso lo studio dell'avvocato 351 ALFONSO QUINTARELLI , che la difende unitamente all'avvocato ANDREA PARIGI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1459/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, prima sezione civile emessa il 22/10/1999, depositata il 24/11/99; RG.285/94, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato MASSIMO VITOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A fronte della cessione del credito risultante dal- la fattura emessa dalla Laser IV spa n. 468 del 31.12.1991 per l'importo di L. 476.000.000 nei confron- ti della ditta Eurotarghe di MO SE per la vendita ad essa di un macchinario di taglio laser, la Banca Mercantile Italiana (MI) spa anticipava alla stessa Laser IV l'importo di L. 400.000.000. In data 31.3.1993, su ricorso della Banca cessiona- ria, il Presidente del Tribunale di Firenze con decreto n. 2398/93 ingiungeva alla Eurotarghe -alla quale, se- condo la ricorrente, era stata notificata la cessione del credito con comunicazione ricevuta il 27.1.1992 e 2 che aveva accettato la cessione con dichiarazione del 30.1.92 il pagamento a favore della Banca stessa della somma di L. 476.000.000, oltre accessori. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il titolare della ditta Eurotarghe, MO SE, affermando che la fornitura de qua nonera mai avvenuta Precisava chee che la fattura n. 468/91 era falsa. l'unica fornitura di un centro di taglio laser era dey tra quella avvenuta/la Laser IV e la AL Leasing spa e che aveva costituito oggetto di contratto di lea- sing tra questa e la Eurotarghe. Disconosceva, poi, la sottoscrizione in calce alla dichiarazione 30.12.1992 contenente l'asserito "riconoscimento del debito". Costituitasi in causa, la MI contestava la fonda- tezza dell'opposizione, sostenendo che l'anticipazione era avvenuta a fronte della richiamata fattura e che il contratto di leasing tra la AL e la Eurotarghe era stato concluso ad insaputa di essa Banca ed in epo- ca successiva alla cessione del credito. Nel corso del giudizio veniva concessa la provviso- ria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Con sentenza del 7.12.1993, quindi, l'adito Tribu- nale, ritenuto che l'Istituto di credito non aveva di- mostrato l'esistenza e la validità del credito oggetto della cessione, e cioè che la Laser IV era effet- 3 tivamente creditrice, revocabil decreto ingiuntivo, ri- gettando altresì la domanda del MO per responsabi- lità aggravata. Impugnata la decisione dalla MI, la Corte d'appello di Firenze, in contraddittorio della
contro
- parte, con sentenza del 24.11.1999 accoglieva il grava- me e rigettava l'opposizione proposta dal MO avver- SO il decreto ingiuntivo n. 2398/93, che confermava, tutte le altre domande rigettando inoltre dell'appellato. Avverso tale sentenza MO SE, quale tito- lare della ditta Eurotarghe di MO SE, ha pro- posto ricorso per cassazione articolando quattro moti- vi. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Banca Popolare di Lodi Soc. Coop. a r.l., quale ces- sionaria del complesso aziendale della Banca Mercantile th Italiana spa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo, sotto il profilo della insuffi- ciente, contraddittoria, omessa ed erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricor- rente lamenta la mancata esatta valutazione della con- ferma d'ordine n. 248/I che risulta datata 26.9.1991 ma la cui data esatta va indicata al 26.11.1991, con la conseguenza che la corretta ricollocazione temporale 4 della conferma d'ordine avrebbe potuto indurre la Corte territoriale a non ritenere concluso il contratto in data 11.11.1991. La censura è da disattendere, postulando una valu- tazione non compiuta dal giudice di merito che esorbita dai limiti del giudizio di legittimità. La Corte territoriale con incensurabile apprezza- mento ha ad ogni modo ritenuto concluso il contratto di compravendita in data 11.11.1991, rilevando l'assoluta inattendibilità -quanto alla data- della conferma d'ordine del 26.9.1991, non apparendo possibile confer- mare un ordine circa un mese e mezzo prima che lo stes- SO ordine venisse formulato (in data, appunto, th 11.11.1991), d'altronde,né, essendosi dedotto dalla parte interessata che l'indicazione della data di tale conferma d'ordine fosse frutto di errore [e, quindi, la data esatta della stessa andasse indicata al 26.11.1991, e cioè fosse stata, in realtà, formata po- steriormente all'offerta dell'11.11.1991]. Con uguale insindacabile valutazione di fatto ha peraltro ritenuto che la conclusione del richiamato contratto di leasing è stata successiva alla conclusio- ne del contratto di compravendita e alla ricezione da parte della Eurotarghe della comunicazione della ces- sione di credito relativa a tale contratto, per cui, in 5 base all'iter logico da essa seguito, la Corte ha in- trinsecamente considerato che la conferma d'ordine, an- corchè contenesse la previsione del pagamento a mezzo leasing, confermava comunque l'esistenza di un contrat- to già intercorso direttamente tra Eurotarghe e Laser IV. Con il secondo motivo, incentrato sulla violazione 1325, 1326, 1418 e e falsa applicazione degli artt. 1470 C.C., il ricorrente sostiene che 1'11.11.1991 non fu concluso alcun contratto di compravendita relativo al centro di taglio laser tra la Laser IV e la Eurotarghe, come invece statuito dalla Corte d'appello, th ma che quel giorno vi fu una semplice offerta della La- ser IV mai seguita da accettazione di contropar- te. Pertanto, assume il medesimo ricorrente, non essen- dosi concluso tra le parti un contratto di compravendi- ta per mancanza delle rispettive volontà, la cessione a terzi del credito inerente il presunto prezzo doveva in ogni caso considerarsi nulla per mancanza di oggetto. Il motivo non può ricevere accoglimento. A parte la novità della questione addotta, rispetto a quanto si desume dalla sentenza impugnata, né viene indicato in ricorso là dove se n'è fatta menzione, va osservato che la Corte di merito ha reso la decisione sulla conclusione del contratto di compravendita del 6 centro laser tra Laser IV ed Eurotarghe sulla ba- se delle risultanze della documentazione prodotta in giudizio. Con coerente accertamento di fatto ha invero considerato che la corrispondenza della data attribuita all'ordine relativo al detto macchinario (11.11.1991) sia nella fattura del 31.12.1991 n. 468 intestata alla Eurotarghe, sulla cui base è stata effettuata dalla IV la cessione di credito, sia nella conferma d'ordine [ma disattesa, comunque, quanto a tale data] 26.9.1991 induceva a ritenere provato che il contratto in esame, intercorso tra la IV e la Eurotarghe, non altri", è stato concluso in tale data [ovvero "e 1'11.11.1991]. Non senza qui rilevare, del resto, come evidenziato dalla resistente, che, parlando il ricor- rente della esistenza di una pattuizione per il paga- дег mento a mezzo leasing intervenuta tra Eurotarghe e Val- frive "quanto meno in epoca anteriore al mese di dicem- bre 1991", dimostra con ciò che già prima del dicembre 1991 c'era stato quell'incontro di volontà necessario a perfezionare il contratto di compravendita. Con il terzo mezzo, per violazione e falsa applica- zione dell'art. 1264 c.c. e vizi di motivazione, il ri- corrente sostiene che nessuna cessione di credito è mai stata correttamente notificata alla ditta Eurotarghe, non potendosi ritenere -né la Corte spiegandolo- atto 7 idoneo a notiziare il debitore ceduto sull'intervenuta cessione del credito la lettera raccomandata 22.1.1992, ricevuta il 27.1.1992, non evincendosi dalla stessa al- cuna comunicazione diretta alla ditta Eurotarghe di Mo- gnon con la quale a tale presunto debitore ceduto sia stata chiaramente comunicata la cessione di un cre- dito, essendo la medesima Eurotarghe soltanto la desti- natqria mediata e per conoscenza di un'operazione ban- caria intervenuta inter alios. Pure tale motivo va disatteso. A parte, anche in questo caso, la novità delle que- stioni proposte, è noto che la notifica della cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità attiva e appunto nella sola notificazione della cessione del credito den all'obbligato va individuata la condizione per l'efficacia di quest'ultima nei confronti del debitore ceduto, come d'altronde si deduce dallo stesso tenore letterale dell'art. 1264 C.C., che stabilisce (al 1° comma) che "la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata". Ora, nella specie, la Corte territoriale ha ritenu- con insindacabile apprezzamento, che alla data del to, 27.1.1992 -data di ricevimento della comunicazione del- 8 la cessione del credito- l'Eurotarghe era perfettamente notiziata di questa, sicchè è fuor di dubbio che essa sapeva che da tale data la cessione del credito in og- getto era divenuta efficace ed opponibile nei suoi con- fronti. Non condivisibile è, pertanto, l'assunto circa il carattere “mediato e per conoscenza" che la comuni- cazione dell'avvenuta cessione del credito rivestirebbe nella specie, giacchè scopo della notificazione è, di certo, quello di portare a conoscenza del debitore l'avvenuta cessione. Con il quarto, ed ultimo, motivo, denunciando omes- insufficiente e contraddittoria motivazione su un sa, punto decisivo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello ha disatteso la motivazione del giudice di prime cure senza darne adeguatamente spiegazione. La- menta, inoltre, che la Corte ha omesso di motivare per- ché non sia stato dato alcun rilievo al contratto di leasing quanto meno nella parte in cui menziona espres- samente l'offerta del fornitore n. 127/1/pf/91 richia- mata nella conferma d'ordine n. 248/1/91. de Questa censura è parimenti insuscettibile di acco- glimento: sotto il primo profilo, perché la Corte di merito con propria autonoma adeguata valutazione ha ri- tenuto che tutta la documentazione prodotta dalle parti dimostrata univocamente l'esistenza di un contratto di 9 compravendita intervenuto in data 11.11.1991 tra Laser IV ed Eurotarghe;
sotto l'altro profilo, perché ha mostrato di tener conto del contratto di leasing ri- tenendo, evidentemente anche sulla base della menziona- ta circostanza, l'esistenza di un precedente contratto stipulato tra le suddette in quella data. Il ricorso, in definitiva, va rigettato. Le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in disposi- tivo, sono a carico del soccombente ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te alle spese, liquidate in 1984.36 oltre € ' 4000,00 (quattromila) per onorari. Così deciso, il 7.2.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE fonato Calanese Обои Свидет DIRETTORE DI CANCEL Umberto Cic 109T129.11 456T 3019 Depositata in Cancellería тот. 160, ля oggi, 10 AGO 2002. IL DIRETTORE CANCELLERIA with Cicere AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in dafa 4.0.1.1.2002 Serie 4 a versate € 160,10 CENTOSESSANTA/10(euro p. 11 Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria fazia DI FILIPPO) UFFIC Responsabile Servizio Atti Giudiziar E L (Dr M. ACCICHINI) EL D