CASS
Sentenza 18 luglio 2023
Sentenza 18 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2023, n. 20889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20889 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 8744-2019 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" - I.N.P.G.I. -, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE EP MAZZINI 96, presso lo studio dell'avvocato ANDREA COSIMETTI, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro FALLIMENTO N. 24/2014 DI NUOVA EDITORIALE OGGI S.R.L.;
- intimato -
avverso il decreto n. 64/2019 del TRIBUNALE di LATINA, depositato il 11/02/2019 R.G.N. 1674/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
Oggetto contributi R.G.N. 8744/2019 Cron. Rep. Ud. 27/04/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 20889 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 18/07/2023 2 il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con decreto depositato l’11.2.2019, il Tribunale di Latina, de- cidendo in sede di opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo di Fallimento Nuova Editoriale Oggi s.r.l., ha ri- gettato l’opposizione con cui l’INPGI aveva contestato l’esclu- sione dallo stato passivo di un credito per contributi omessi e sanzioni civili per il quale aveva formulato apposita istanza di insinuazione. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto corretta l’esclusione de- cretata dal giudice delegato ai sensi dell’art. 101, l. fall., sul rilievo che l’istanza di ammissione era stata presentata tre anni dopo dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e che l’Istituto non aveva dimostrato le ragioni del ritardo, la cui prova avrebbe dovuto essere tanto più rigorosa conside- rando che il medesimo Istituto era stato ammesso al mede- simo stato passivo a seguito di precedente istanza, ancorché concernente altro credito. Avverso tale pronuncia l’INPGI ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo un motivo di censura, successivamente illu- strato con memoria. Il Fallimento Nuova Editoriale Oggi s.r.l. è rimasto intimato. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione degli artt. 97, 98, 99 e 101, l. fall., nonché degli 3 artt. 24 e 111 Cost., per avere il Tribunale dichiarato l’inam- missibilità della domanda di insinuazione tardiva nonostante che non vi fosse prova che gli fosse stato comunicato il decreto con cui lo stato passivo era stato reso esecutivo. Il motivo è infondato. Giova premettere che, come dianzi accennato, il decreto im- pugnato ha rigettato l’opposizione proposta dall’INPGI avverso il rifiuto di essere ammesso al passivo del fallimento intimato per un credito ulteriore rispetto a quello per il quale era stato già ammesso e ha motivato il rigetto sul rilievo che la nuova istanza era stata proposta oltre il termine di cui all’art. 101, l. fall., e senza che si fossero offerte prove circa la non imputa- bilità del ritardo. Ad avviso dell’Istituto ricorrente, tale decisione sarebbe erro- nea, dal momento che la previsione dell’art. 97, l. fall., se- condo cui il curatore deve dare comunicazione della dichiara- zione di esecutività dello stato passivo, rileverebbe in via ana- logica anche nell’ipotesi qui in esame, in cui esso si trovava ad essersi insinuato sia tempestivamente che tardivamente, di talché, in mancanza di comunicazione del decreto di esecuti- vità dello stato passivo, la sua ulteriore domanda di ammis- sione avrebbe dovuto essere considerata tardiva e non invece ultra-tardiva, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, non potendogli essere imputato il ritardo con cui essa era stata presentata. Si tratta, tuttavia, di una argomentazione non condivisibile, dal momento che pretende di estendere una guarentigia pre- vista per le opposizioni allo stato passivo al caso, che qui in- vece è in esame, di una domanda di insinuazione ultra-tardiva, siccome presentata oltre un anno dopo la dichiarazione di ese- cutività dello stato passivo. 4 È infatti senz’altro vero che, a seguito dei noti interventi della Corte costituzionale di cui alle sentenze nn. 102 e 120 del 1986, la disciplina delle opposizioni allo stato passivo è stata sostanzialmente riscritta, prevedendosi che il termine per la proposizione delle opposizioni debba decorrere per ciascun creditore non già dal deposito dello stato passivo in cancelle- ria, ma dalla comunicazione che egli abbia ricevuto della di- chiarazione di esecutività dello stato passivo. Ma – come a suo tempo rimarcato dalle Sezioni Unite di questa Corte – la ratio degli interventi correttivi della Corte costituzionale risiedeva nella considerazione secondo cui “l'aspirazione all'economia, speditezza e coerenza di giudizio”, soddisfatta mediante l'uni- tarietà del processo, doveva pur sempre restare subordinata “alla necessità di assicurare una più puntuale ed adeguata tu- tela ai diritti dei creditori del fallito”, il cui diritto di difesa non poteva prescindere “dall'effettiva conoscenza da parte di cia- scuno di essi dei provvedimenti resi nell'ambito del procedi- mento concorsuale” (così Cass. S.U. n. 25494 del 2009, in motivazione). Prova ne sia che, con specifico riguardo alla questione della tempestività o meno dell’opposizione ex art. 98, l. fall., questa Corte ha avuto modo di chiarire, con giuri- sprudenza ormai consolidata, che la violazione dell’obbligo di comunicazione del provvedimento non modifica in alcun modo la rigorosa disciplina dei termini processuali, potendo trovare rimedio solo mercé l'istituto dell'errore scusabile dell'oppo- nente e nei limiti della sua concreta applicabilità ai singoli casi di specie (così Cass. nn. 33622 del 2021 e 35248 del 2022). Così ricostruita la logica del tessuto normativo che presiede alla necessità che il creditore che abbia proposto domanda ab- bia notizia del decreto di esecutività dello stato passivo, risulta evidente che essa non può essere piegata al diverso scopo di 5 consentire al creditore già insinuato al passivo per uno o più crediti di proporre ulteriori istanze relative ad ulteriori crediti non ancora insinuati in spregio alla previsione di cui all’art. 101, comma 4°, l. fall., che circoscrive l’ammissibilità delle domande presentate oltre i dodici mesi dal deposito del de- creto di esecutività dello stato passivo all’ipotesi che l’istante dia prova “che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputa- bile”: rispetto ai crediti non insinuati, infatti, il creditore che si sia già altrimenti insinuato al passivo si trova nella medesima situazione di altri possibili creditori del fallito che potrebbero non aver avuto notizia alcuna della pendenza della procedura concorsuale, i quali ovviamente non possono essere destina- tari di alcuna comunicazione, e deve dunque sottostare a quanto la legge prevede per costoro. Per contro, una soluzione come quella perorata da parte ricor- rente, che cioè consentisse al creditore già insinuato e al quale non sia stata comunicata la dichiarazione di esecutività dello stato passivo di proporre ulteriori istanze di ammissione oltre il termine e senza l’osservanza dei presupposti di cui all’art. 101, comma 4°, l. fall., introdurrebbe all’evidenza una palese disparità di trattamento tra creditori non ancora insinuati e creditori già insinuati, riservando per di più a questi ultimi un ingiustificato miglior trattamento, laddove la logica del si- stema, come correttamente rilevato dal Tribunale, induce piuttosto a ritenere che ben più rigorosa debba essere la prova richiesta a costoro circa la natura incolpevole del ritardo. Dovendo pertanto ritenersi che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 97, l. fall., non modifica in alcun modo la rigorosa di- sciplina dei termini processuali quanto alla proposizione delle domande c.d. tardive ex art. 101, comma 1°, l. fall., né di 6 quelle c.d. ultratardive, ove rispettose dei limiti temporali fis- sati dall'ultimo comma della medesima disposizione, deve concludersi che l’eventuale omessa comunicazione ex art. 97 l. fall., lungi dall’impedire comunque il decorso del termine di cui all’art. 101, comma 1°, l. fall., consente solo di riconoscere al creditore, che non lo abbia rispettato per causa a lui non imputabile, la facoltà di essere rimesso in termini per la pro- posizione della domanda ivi disciplinata o magari di formulare quella cd. ultratardiva, s’intende nei limiti temporali fissati dall'ultimo comma della medesima disposizione (così, in fatti- specie analoga, Cass. n. 35248 del 2022, cit.). E dal momento che la ricorrenza delle condizioni di non imputabilità è stata, come detto, esclusa dal Tribunale, il ricorso va conclusiva- mente rigettato, nulla dovendo pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere la parte intimata svolto alcuna attività difensiva. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ul- teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.4.2023.
- ricorrente -
contro FALLIMENTO N. 24/2014 DI NUOVA EDITORIALE OGGI S.R.L.;
- intimato -
avverso il decreto n. 64/2019 del TRIBUNALE di LATINA, depositato il 11/02/2019 R.G.N. 1674/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
Oggetto contributi R.G.N. 8744/2019 Cron. Rep. Ud. 27/04/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 20889 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 18/07/2023 2 il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con decreto depositato l’11.2.2019, il Tribunale di Latina, de- cidendo in sede di opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo di Fallimento Nuova Editoriale Oggi s.r.l., ha ri- gettato l’opposizione con cui l’INPGI aveva contestato l’esclu- sione dallo stato passivo di un credito per contributi omessi e sanzioni civili per il quale aveva formulato apposita istanza di insinuazione. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto corretta l’esclusione de- cretata dal giudice delegato ai sensi dell’art. 101, l. fall., sul rilievo che l’istanza di ammissione era stata presentata tre anni dopo dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e che l’Istituto non aveva dimostrato le ragioni del ritardo, la cui prova avrebbe dovuto essere tanto più rigorosa conside- rando che il medesimo Istituto era stato ammesso al mede- simo stato passivo a seguito di precedente istanza, ancorché concernente altro credito. Avverso tale pronuncia l’INPGI ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo un motivo di censura, successivamente illu- strato con memoria. Il Fallimento Nuova Editoriale Oggi s.r.l. è rimasto intimato. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione degli artt. 97, 98, 99 e 101, l. fall., nonché degli 3 artt. 24 e 111 Cost., per avere il Tribunale dichiarato l’inam- missibilità della domanda di insinuazione tardiva nonostante che non vi fosse prova che gli fosse stato comunicato il decreto con cui lo stato passivo era stato reso esecutivo. Il motivo è infondato. Giova premettere che, come dianzi accennato, il decreto im- pugnato ha rigettato l’opposizione proposta dall’INPGI avverso il rifiuto di essere ammesso al passivo del fallimento intimato per un credito ulteriore rispetto a quello per il quale era stato già ammesso e ha motivato il rigetto sul rilievo che la nuova istanza era stata proposta oltre il termine di cui all’art. 101, l. fall., e senza che si fossero offerte prove circa la non imputa- bilità del ritardo. Ad avviso dell’Istituto ricorrente, tale decisione sarebbe erro- nea, dal momento che la previsione dell’art. 97, l. fall., se- condo cui il curatore deve dare comunicazione della dichiara- zione di esecutività dello stato passivo, rileverebbe in via ana- logica anche nell’ipotesi qui in esame, in cui esso si trovava ad essersi insinuato sia tempestivamente che tardivamente, di talché, in mancanza di comunicazione del decreto di esecuti- vità dello stato passivo, la sua ulteriore domanda di ammis- sione avrebbe dovuto essere considerata tardiva e non invece ultra-tardiva, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, non potendogli essere imputato il ritardo con cui essa era stata presentata. Si tratta, tuttavia, di una argomentazione non condivisibile, dal momento che pretende di estendere una guarentigia pre- vista per le opposizioni allo stato passivo al caso, che qui in- vece è in esame, di una domanda di insinuazione ultra-tardiva, siccome presentata oltre un anno dopo la dichiarazione di ese- cutività dello stato passivo. 4 È infatti senz’altro vero che, a seguito dei noti interventi della Corte costituzionale di cui alle sentenze nn. 102 e 120 del 1986, la disciplina delle opposizioni allo stato passivo è stata sostanzialmente riscritta, prevedendosi che il termine per la proposizione delle opposizioni debba decorrere per ciascun creditore non già dal deposito dello stato passivo in cancelle- ria, ma dalla comunicazione che egli abbia ricevuto della di- chiarazione di esecutività dello stato passivo. Ma – come a suo tempo rimarcato dalle Sezioni Unite di questa Corte – la ratio degli interventi correttivi della Corte costituzionale risiedeva nella considerazione secondo cui “l'aspirazione all'economia, speditezza e coerenza di giudizio”, soddisfatta mediante l'uni- tarietà del processo, doveva pur sempre restare subordinata “alla necessità di assicurare una più puntuale ed adeguata tu- tela ai diritti dei creditori del fallito”, il cui diritto di difesa non poteva prescindere “dall'effettiva conoscenza da parte di cia- scuno di essi dei provvedimenti resi nell'ambito del procedi- mento concorsuale” (così Cass. S.U. n. 25494 del 2009, in motivazione). Prova ne sia che, con specifico riguardo alla questione della tempestività o meno dell’opposizione ex art. 98, l. fall., questa Corte ha avuto modo di chiarire, con giuri- sprudenza ormai consolidata, che la violazione dell’obbligo di comunicazione del provvedimento non modifica in alcun modo la rigorosa disciplina dei termini processuali, potendo trovare rimedio solo mercé l'istituto dell'errore scusabile dell'oppo- nente e nei limiti della sua concreta applicabilità ai singoli casi di specie (così Cass. nn. 33622 del 2021 e 35248 del 2022). Così ricostruita la logica del tessuto normativo che presiede alla necessità che il creditore che abbia proposto domanda ab- bia notizia del decreto di esecutività dello stato passivo, risulta evidente che essa non può essere piegata al diverso scopo di 5 consentire al creditore già insinuato al passivo per uno o più crediti di proporre ulteriori istanze relative ad ulteriori crediti non ancora insinuati in spregio alla previsione di cui all’art. 101, comma 4°, l. fall., che circoscrive l’ammissibilità delle domande presentate oltre i dodici mesi dal deposito del de- creto di esecutività dello stato passivo all’ipotesi che l’istante dia prova “che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputa- bile”: rispetto ai crediti non insinuati, infatti, il creditore che si sia già altrimenti insinuato al passivo si trova nella medesima situazione di altri possibili creditori del fallito che potrebbero non aver avuto notizia alcuna della pendenza della procedura concorsuale, i quali ovviamente non possono essere destina- tari di alcuna comunicazione, e deve dunque sottostare a quanto la legge prevede per costoro. Per contro, una soluzione come quella perorata da parte ricor- rente, che cioè consentisse al creditore già insinuato e al quale non sia stata comunicata la dichiarazione di esecutività dello stato passivo di proporre ulteriori istanze di ammissione oltre il termine e senza l’osservanza dei presupposti di cui all’art. 101, comma 4°, l. fall., introdurrebbe all’evidenza una palese disparità di trattamento tra creditori non ancora insinuati e creditori già insinuati, riservando per di più a questi ultimi un ingiustificato miglior trattamento, laddove la logica del si- stema, come correttamente rilevato dal Tribunale, induce piuttosto a ritenere che ben più rigorosa debba essere la prova richiesta a costoro circa la natura incolpevole del ritardo. Dovendo pertanto ritenersi che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 97, l. fall., non modifica in alcun modo la rigorosa di- sciplina dei termini processuali quanto alla proposizione delle domande c.d. tardive ex art. 101, comma 1°, l. fall., né di 6 quelle c.d. ultratardive, ove rispettose dei limiti temporali fis- sati dall'ultimo comma della medesima disposizione, deve concludersi che l’eventuale omessa comunicazione ex art. 97 l. fall., lungi dall’impedire comunque il decorso del termine di cui all’art. 101, comma 1°, l. fall., consente solo di riconoscere al creditore, che non lo abbia rispettato per causa a lui non imputabile, la facoltà di essere rimesso in termini per la pro- posizione della domanda ivi disciplinata o magari di formulare quella cd. ultratardiva, s’intende nei limiti temporali fissati dall'ultimo comma della medesima disposizione (così, in fatti- specie analoga, Cass. n. 35248 del 2022, cit.). E dal momento che la ricorrenza delle condizioni di non imputabilità è stata, come detto, esclusa dal Tribunale, il ricorso va conclusiva- mente rigettato, nulla dovendo pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere la parte intimata svolto alcuna attività difensiva. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ul- teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.4.2023.