Art. 41. (Disposizioni in materia di concorso pronostici
Enalotto e di gioco del lotto) 1. La posta unitaria di partecipazione al concorso pronostici Enalotto e' di lire 787 per colonna a decorrere dal 1° gennaio 2001, e di un Euro per giocata minima a decorrere dal 1° gennaio 2002.
2. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , come modificato dall' articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85 , e' sostituito dal seguente:
"5. Per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma del Monopoli di Stato un contributo una tantum, stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire.
Il contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale gia' funzionante alla data di entrata in vigore della presente disposizione, entro il 30 giugno 2001. Per quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione il contributo viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001. All'atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facolta' di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sara' dovuto il pagamento del contributo una tantum. Il mancato versamento del contributo una tantum nei termini predetti comportera' il ritiro del terminale e l'addebito delle spese sostenute per il ritiro".
Enalotto e di gioco del lotto) 1. La posta unitaria di partecipazione al concorso pronostici Enalotto e' di lire 787 per colonna a decorrere dal 1° gennaio 2001, e di un Euro per giocata minima a decorrere dal 1° gennaio 2002.
2. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , come modificato dall' articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85 , e' sostituito dal seguente:
"5. Per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma del Monopoli di Stato un contributo una tantum, stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire.
Il contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale gia' funzionante alla data di entrata in vigore della presente disposizione, entro il 30 giugno 2001. Per quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione il contributo viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001. All'atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facolta' di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sara' dovuto il pagamento del contributo una tantum. Il mancato versamento del contributo una tantum nei termini predetti comportera' il ritiro del terminale e l'addebito delle spese sostenute per il ritiro".