Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/04/2003, n. 5076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5076 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL PO050 7 6 /03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM A ASSAZIONE Oggetto GIURISDIZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente di sezione- R.G.N. 16429/01 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere 11293 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. Rep. 1384 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Ud.17/10/02 - Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN - - Consigliere Dott. Enrico ALTIERI - - Consigliere - Dott. Michele VARRONE ConsigliereDott. Ugo VITRONE Dott. Mario Rosario MORELLI -Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UNIONE ARTIGIANI DEL FRIULI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GENERALE CHINOTTO 1/14, presso lo studio dell'avvocato ERMANNO PRASTARO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIO FASSETTA, giusta delega a margine del ricorso;
2002
- ricorrente -
1133 contro 1 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLONNA 355, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione stessa, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO CRUCIL, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 262/00 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 13/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
uditi gli Avvocati Ermanno PRASTARO, Roberto CRUCIL;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso, della giurisdizione del giudice dichiarazione amministrativo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Regione Friuli-Venezia Giulia conveniva davanti al Tribunale di Trieste l'Unione Artigiani del Friuli proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di L. 226.214.986 a titolo di saldo del contribu- to concesso in relazione ad un progetto di formazione 2 professionale. Eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che la delibera con la quale l'importo del contributo era stato originariamente con- cesso in L. 703.560.000, era stata successivamente an- nullata, con delibera del 2.12.1993, in sede di verifi- ca del rendiconto, a seguito di rilievi delle istitu- zioni comunitarie dai cui fondi erano attinte le risor- se, ed il contributo era stato ridotto ad importo infe- riore a quello già erogato;
che l'Unione Artigiani avrebbe dovuto impugnare l'atto amministrativo di revo- ca davanti al giudice amministrativo. Nel corso del giudizio di opposizione la regione adottava una nuova delibera in data 19.7.1995, con la quale revocava quella precedente e rideterminava in L. 510.802.000 l'ammontare del contributo, riconoscendo un residuo saldo a credito dell'Unione Artigiani, pari a L. 72.459.000, che erogava il 20.12.1995. Il tribunale, con sentenza n. 1226/97, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda aven- te ad oggetto il pagamento del saldo dell'importo del contributo originariamente determinato. Affermava inve- ce la propria giurisdizione limitatamente alla domanda avente ad oggetto il pagamento degli interessi sulla somma di L. 72.459.000, e riconosceva che erano dovuti 3 interessi legali dal 31.12.1993. Avverso la sentenza proponeva appello principale 1'Unione Artigiani, chiedendo accogliersi le originarie istanze. Proponeva altresì appello incidentale la Re- gione Friuli-Venezia Giulia avverso la statuizione su- gli interessi. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 13.6.2000, confermava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e rigettava l'appello principale;
ac- coglieva l'appello incidentale riconoscendo la decor- renza degli interessi dal 24.10.1995. Considerava la corte: - che, per costante giurisprudenza, in materia di sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione, anche in materia di corsi di formazione, si ravvisa, un interesse legittimo nella posizione del privato, se la controversia riguarda la fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, e se il provvedimento stesso sia stato ritirato in via di auto- tutela per vizi di legittimità o per il suo originario contrasto con il pubblico interesse, mentre integra un diritto soggettivo la posizione del beneficiario nel caso in cui l'amministrazione contrasti la pretesa con provvedimento adottati sulla base di fatti о di vizi sopravvenuti;
4 che, nella specie, trattandosi di corsi finan- ziati con fondi comunitari, i provvedimenti che avevano dato luogo alla controversia erano stati adottati all'atto della riverifica dei rendiconti già approvati, a seguito di sollecitazioni da parte degli organismi comunitari, i quali, come precisato nella motivazione della delibera de12.12.1993, avevano segnalato varie irregolarità nella erogazione dei contributi e nei ren- diconti presentati, ed avevano invitato l'amministrazione regionale, nel determinare l'importo del contributo, al rispetto dei parametri prestabiliti, prospettando, ove non fosse intervenuta, il blocco dei finanziamento comunitari;
- che con i provvedimenti contestati la regione aveva quindi inteso perseguire l'interesse pubblico di continuare ad usufruire dei contributi comunitari, in- tervenendo, in sede di approvazione dei rendiconti, su una originaria violazione del rispetto dei parametri stabiliti, mediante l'adozione di provvedimenti di au- totutela, a fronte dei quali il beneficiario del con- tributo è titolare di una posizione di interesse legit- timo;
che una posizione di diritto soggettivo doveva invece essere riconosciuta in relazione al credito de- finitivamente determinato, con delibera del 23.10.1993, 5 a decorrere dalla quale erano dovuti gli interessi le- gali. Avverso la sentenza l'Unione Artigiani del Friuli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. La Regione Friuli-Venezia Giulia ha resistito con conroricorso. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite per l'esame dei primi due motivi, attinenti alla giurisdi- zione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 102 e 103 Cost., nonché agli artt. 1, 3, 8, 10 e 11 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 16.11.1982 n. 76, il ricorrente sostiene che erroneamente la corte d'appello ha negato la giurisdizione del giudice ordinario;
afferma che il provvedimento che aveva originariamente determinato ed approvato il contributo per il progetto presentato era stato adottato sulla base dei parametri individuati dalla stessa giunta regionale, come previsto dall'art. 10 della legge n. 76 del 1982, e che la violazione di tali parametri posta a fondamento della delibera di an- nullamento costituiva una non veritiera affermazione della regione, che aveva illegittimamente utilizzato le 6 segnalazioni di irregolarità da parte degli organi co- munitari. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizi di motivazione circa la pronuncia di difetto di giuri- sdizione.
2. I due motivi, tra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati e vanno disat- tesi.
3. La controversia (instaurata in epoca anteceden- te al 30.6.1998) appartiene alla giurisdizione del giu- dice amministrativo.
4. Per costante giurisprudenza di queste Sezioni unite, nella controversia per l'erogazione di sovven- zioni da parte della Pubblica Amministrazione la posi- zione del privato è di interesse legittimo, come tale tutelabile davanti al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all'emanazione del prov- vedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso che tale provvedimento venga annullato ° revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse;
è di diritto sog- gettivo, come tale tutelabile davanti al giudice ordi- nario, se la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione ed all'inadempimento da parte del beneficiario per l'inosservanza della disci- 7 plina che regola il rapporto (sent. n. 3818/96; n. 1483/97; n. 8585/97; n. 288/99; n. 66/01; n. 183/01; n. 225/01; n. 7446/02). Nel caso in esame si ravvisa la prima delle due ipotesi. La Regione ha invero proceduto a verifica del ren- diconto della gestione, da parte del Consorzio, dei corsi di formazione professionale ammessi a contributo;
tale verifica è stata compiuta nell'esercizio del pote- re di controllo spettante alla Regione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 76 del 1982 (sol- lecitato anche dagli organi ispettivi della Comunità europea che avevano rilevato varie carenze nei rendi- conti di spesa e minacciato il blocco dei finanziamen- ti), e quindi in sede di autotutela;
all'esito della detta verifica sono stati adottati atti autoritativi con i quali è stato rideterminato e ridotto il contri- buto originariamente assegnato;
a fronte dell'esercizio del potere di verifica e di controllo spettante alla Regione, del quale sono espressione gli atti di ride- terminazione e riduzione del contributo, il Consorzio non è titolare di una posizione di diritto soggettivo, ma bensì di una posizione di interesse legittimo, da far valere davanti al giudice amministrativo.
5. In conclusione, va dichiarata la giurisdizione 8 del giudice amministrativo.
6. Va disposta la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione a sezione semplice del ricorso in relazione agli altri motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo;
di- chiara la giurisdizione del giudice amministrativo;
di- spone la trasmissione degli atti al primo Presidente per t'assegnazione a sezione semplice del ricorso, incline agl'alter motin Così deciso in Roma il 17.10.2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRIMO PRESIDEN F.F. IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositats in Cancelleria - 2. APR. 2003 JOELLIERE C1 Giovanni Giambattista ей 9