Articolo 4 della Legge 1 febbraio 1989, n. 36
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 febbraio 1989
Art. 4. 1. La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco, degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare e delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa.
2. La scelta dei mezzi aerei avviene in conformita' alle procedure in vigore per l'approvvigionamento degli armamenti e dei materiali destinati alla Difesa.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1989
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