Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2026, n. 11041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11041 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
Testo completo
ACR
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA
11041-26
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
EMANUELE DI VO DA OR
DA FALLARINO MARIAROSARIA BRUNO FRANCESCO LUIGI BRANDA
QUARTA SEZIONE PENALE
-Presidente-
Sent. n. sez. 211/2026
-Relatore -
CC 19/02/2026
R.G.N. 43181/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
r
RI ET nato a [...] il [...] Nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze
avverso l'ordinanza del 26/05/2025 della Corte d'appello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI letta la memoria depositata dall'Avvocato dello Stato Fabio Tortora per il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la domanda formulata da RI ET cesa ad ottenere la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari sofferta dal 10/01/2018 al 15/03/2019; la misura era stata disposta dal G.i.p. presso il Tribunale di Catanzaro per la ritenuta sussistenza di gravi indizi dei reati di estorsione e rapina aggravata in concorso con altri. ET RI è stato assolto dal Tribunale di Catanzaro con sentenza del 7.02.2022, divenuta irrevocabile il 3.03.2023, con la formula il facto non sussiste.
2. L'ordinanza impugnata riferisce che il compendio indiziario era costituito principalmente dalle dichiarazioni, anche auto accusatorie, rese da ER AT e dal figlio minore, i quali nella denuncia sporta dinanzi ai Carabinieri
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unitamente alla madre del minore, avevano attribuito anche al RI il proprio comportamento estorsivo correlato ad acquisti di droga. Tali dichiarazioni erano state poi ritrattate da AT ER, allorché aveva affermato, in sede predibattimentale, di aver inteso proteggere il figlio rendendo le precedenti dichiarazioni anche autoaccusatorie. Sebbene il Giudice del merito avesse ritenuto non raggiunta la piena prova della colpevolezza, stante la ritrattazione di AT ER, la Corte d'appello ha ricordato che tale ritrattazione era stata ritenuta falsa dal Tribunale, che aveva disposto la trasmissione degli atti all'ufficio di Procura per le determinazioni di competenza. Inoltre, le dichiarazioni rese dal minore a carico di RI non erano state ribadite in dibattimento, perché il dichiarante era divenuto irreperibile. Pertanto, la Corte d'appello, applicando il principio giurisprudenziale secondo cui andava considerata utilizzabile la dichiarazione resa dalla parte offesa al momento della decisione cautelare, ha ritenuto di rigettare l'istanza riparatoria.
3. Per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, ET RI ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto, deducendo due motivi, sintetizzati come segue ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen.
3.1. Con il primo morivo, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc.pen., in relazione ai principi in materia di colpa grave ostativa al diritto alla riparazione e vizi di motivazione, poiché la Corte di Appello aveva errato nel ritenere precluso il suo diritto all'indennità per ingiusta detenzione (a seguito di assoluzione definitiva per il reato di estorsione in concorso), motivando il rigetto sulla base di asseriti gravi profili di colpa, totalmente coincidenti con gli addebiti di condotte illecite affermati dalle persone offese, poi rispettivamente oggetto di ritrattazione e di declaratoria di inutilizzabilità per impossibilità di sottoporre il teste ad esame processuale. Il ricorrente deduce anche vizio di motivazione, in quanto la Corte territoriale ha ritenuto in maniera presuntiva e apodittica non attendibile la ritrattazione della persona lesa. Sostiene che, poiché questo dato era evidente, il comportamento dell'imputato non avrebbe potuto essere ritenuto causale rispetto alla adozione di una misura che era ab origine mancante del necessario presupposto di gravità
indiziaria.
Con il secondo motivo, sostanzialmente ribadendo il medesimo principio critico, denuncia il travisamento del contenuti della sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto contestate. Da tale sentenza, infatti, nessun argomento a favore dell'esistenza di una condotta colposa dell'istante, sinergica rispetto alla adozione della misura cautelare,si poteva trarre.
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4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Sulla questione specifica dell'ambito del giudizio affidata al giudice della riparazione, in relazione al materiale probatorio e ai contenuti accertati nel corso del procedimento cautelare e di quello di merito, poi sfociato nell'assoluzione, questa Corte ha elaborato una serie di principi volti ad orientare il giudice della riparazione nel giudizio di accertamento della sussistenza di una condotta idonea ad integrare il dolo o la colpa grave quali cause ostative al riconoscimento dell'indennizzo.
3. Si è, in particolare, evidenziato che occorre tenere distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale da quella cui è chiamato il giudice della riparazione, che ha il compito di stabilire "non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento "detenzione", ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo" (così in motivazione Sez. Un., n. 51779 del 28/11/2013, pag. 8). Si è dunque ribadito che il giudice di merito, per valutare la sussistenza della causa ostativa, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263).
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4. Il giudice della riparazione, pur dovendo operare sullo stesso materiale valutato dal giudice del processo penale, deve seguire un "iter logico- motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sana poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per
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rivalutarlo, bensi al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Rv. 203638). È però precluso al giudice della riparazione affermare circostanze che sono state escluse dall'accertamento nel merito. In particolare, quanto al compendio degli elementi valutabili, il S.C. ha ripetutamente puntualizzato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 dep. 2010, Rv. 247664; nel medesimo senso già Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Rv. 203636).
5. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione e che possano essere di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l'imputazione), o di tipo processuale (auto incolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi); il giudice è peraltro tenuto a motivare specificamente sia in ordine all'addebitabilità all'interessato di tali comportamenti, sia to ordine all'incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 8162 del 12/12/2001 - dep. 2002, Rv. 220984).
6. Vale anche precisare che idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314 cod.prec.pen., comma 1, è non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche "la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro del id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accetate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché, inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla nparazione, ai sensi del già menzionato art. 314 cod. proc. pen., comma 1, quella condotta che, pur tesa ad altri risultati,
attui, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 dep.1996, ed altri, Rv. 203637).
7.
Tanto premesso, va rilevato che, nella specie, la Corte territoriale non ha fatto corretto governo dei principi qui rammentati, avendo fatto perno, come riportato nella superiore parte narrativa (sul presupposto implicito della effettiva partecipazione del ricorrente al programma criminoso dei soggetti coimputati, esclusa invece dal giudice di merito che lo ha assolto), sulle dichiarazioni anche autoaccusatorie e poi ritrattate di ER AT e del figlio minore, mentre nessun accenno viene fatto ad eventuali condotte del ricorrente tali da rientrare in quelle colpose ostative sopra descritte.
8. L'ordinanza impugnata non ha individuato, come avrebbe dovuto fare, tra i comportamenti dell'istante emersi e presenti in atti, quelli rilevanti e idonei a strutturare la formulazione di un giudizio di colpa e cioè idonei a rivelare comportamenti contrari a regole, fondate sulla comune esperienza, che rendono prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria.
9. Al fine di ritenere integrata la condotta ostativa, infatti, occorre accertare, con giudizio ex ante, oggettivi comportamenti extraprocessuali o processuali dolosi o almeno gravemente imprudenti, tenuti dal ricorrente e non da altri e non esclusi dal giudice della cognizione. Ciò comporta che il giudice della riparazione, laddove intenda negare il diritto preteso, pur potendo procedere ad un proprio apprezzamento delle medesime circostanze accertate o non escluse dalla sentenza di assoluzione, non possa limitarsi alla loro elencazione assegnando loro una valenza opposta a quella affermata dalla medesima sentenza. Deve, invece, operare la ricognizione di specifiche condotte dell'istante, intenzionali o gravemente imprudenti, tali da aver ingenerato nell'autorità giudiziaria procedente, al momento in cui fu disposta e mantenuta la misura cautelare restrittiva, l'erroneo convincimento del suo coinvolgimento nell'azione criminosa altrui, che formò oggetto dell'imputazione a titolo di concorso dalla quale l'interessato è stato assolto.
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L'ordinanza deve dunque essere annullata con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese tra le parti, alla Corte d'appello di Catanzaro.
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P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di
Catanzaro.
Così è deciso, 19/02/2026
Il Consigliere estensore DA OR
Il Presidente
EMANUELE DI VO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. 24.03.2026 FUNZIONARGLIDESARIO
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