Sentenza 24 giugno 2005
Massime • 1
Avuto riguardo alla nozione oggettivistica della qualità di pubblico ufficiale, quale risultante dall'attuale formulazione dell'art. 357 cod. pen., introdotta dall'art. 17, legge 26 aprile 1990 n. 86, è da escludere che possa ritenersi investito di detta qualità il presidente del Consiglio di un Ordine forense con riguardo ad attività non istituzionale, quale deve ritenersi quella costituita, nella specie, dalla organizzazione, senza previa deliberazione dei competenti organi dell'ordine forense, di convegni di studio finanziati con accrediti degli interessati su conti correnti non iscritti in bilancio, pur se intestati al consiglio dell'ordine e gestiti, per la carica, dal solo presidente, nulla rilevando in contrario che detta attività apparisse svolta sotto l'egida del summenzionato Consiglio e con il consenso, di fatto, dei componenti del medesimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha quindi escluso che, nel caso in esame, potesse costituire il reato di peculato la condotta consistita nell'essersi il presidente del Consiglio dell'Ordine appropriato della somme versate sui suddetti conti correnti, ravvisandosi invece il reato di appropriazione indebita aggravata in danno dello stesso consiglio dell'ordine, cui le somme dovevano comunque ritenersi appartenenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2005, n. 34327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34327 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 24/06/2005
Dott. AMBROSINI Gian Giulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 999
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 28768/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL AR, n. 25.01.1935 a RA;
avverso la sentenza emessa il giorno 04.03.2004 dalla Corte d'appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica, Dott. VENEZIANO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore di parte civile, avv. Valgimigli, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese;
Uditi i difensori dell'imputato, avv.ti Sgubbi e Scudellari, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
RI AR, chiamato a rispondere del delitto ex artt. 81 cpv. e 314, comma 1, cp., consistito nell'appropriazione, perpetrata, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di RA, di somme in suo possesso o disponibilità per ragioni dell'Ufficio, prelevate, rispettivamente, per L. 40.616.000, da un conto corrente intestato "Ordine degli avvocati c/o Convegno, acceso presso la Rolo Banca, filiale di RA, e, per L. 1.869.800, da un conto corrente intestato "RI AR Convegno Deontologia e Ordinamento", acceso presso la Cassa di Risparmio di Bologna, venne, con sentenza del GUP del Tribunale di RA del 22.01.2002, condannato, con la diminuente del rito abbreviato e le attenuanti generiche, alla pena di mesi tre di reclusione (sostituita con la multa di euro 3487,70) e di euro 300,00 di multa e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di RA), in relazione al delitto di appropriazione indebita aggravata ex artt. 646 e 61 n. 11 cp., così riqualificato il fatto.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il Procuratore della Repubblica, che, nel ricordare come, secondo il GUP, il RI, raccogliendo denaro e impiegandolo per l'organizzazione di convegni a carattere latamente culturale (esulanti dai fini istituzionali del Consiglio dell'Ordine), aveva agito quale privato, inserito in una struttura assimilabile ai comitati, con conseguente impossibilità di considerare il denaro suddetto, pur se soggetto a un vincolo di destinazione di interesse collettivo, quale "pecunia publica", deduceva che i prefati scopi culturali rientravano comunque nelle finalità istituzionali dell'ordine professionale e, pertanto, le risorse economiche ad essi destinate, indipendentemente dall'assenza di una delibera autorizzativa del Consiglio dell'Ordine e dalla mancata inserzione delle somme in bilancio (foriere di responsabilità amministrativa e contabile a carico dei consiglieri dell'ordine), costituivano "pecunia publica". Il dato essenziale era che i convegni erano stati organizzati spendendo il nome del Consiglio dell'Ordine e che il Ridotti, sin dall'apertura dei conti correnti extra-bilancio, aveva sempre agito nella veste di Presidente del citato Consiglio e non come privato cittadino.
Anche la parte civile proponeva appello, contestando l'effettuata quantificazione del danno in euro 10000,00 e denunciando l'errore del GUP di non aver qualificato il Consiglio dell'Ordine di RA come persona offesa dal reato, laddove invece il denaro sottratto apparteneva al Consiglio, in quanto i due conti correnti extra- bilancio erano stati aperti dal prevenuto nella sua qualità di Presidente ed erano stati alimentati con rimesse tutte invariabilmente intestate al Consiglio.
Anche l'imputato appellava la sentenza del GUP e in primo luogo lamentava l'intervenuta violazione dell'art. 521 c.p.p., per mancata corrispondenza fra accusa e sentenza, evidenziando che era stata ravvisata un'appropriazione commessa "per lo più" nei confronti di soggetti (elargitori di denaro e "sponsor") che non erano entrate a far parte del processo.
Col secondo motivo il prevenuto sosteneva l'erroneità della ricostruzione dei fatti, con specifico riguardo all'assunto secondo cui il Consiglio dell'Ordine avrebbe vantato una pretesa giuridicamente tutelabile sulle somme raccolte a cura dell'avv. RI, posto che l'attribuibilità all'ente dell'attività organizzativa svolta dal RI e la correlativa titolarità delle somme da quest'ultimo procurate erano precluse dall'assenza di una deliberazione del Consiglio e dell'Assemblea avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività stessa, da ritenersi estranea ai compiti istituzionali e regolata dal diritto privato. Aggiungeva che, da parte del Consiglio, non vi era stata neppure una tacita manifestazione di volontà che potesse comunque creare un legame fra l'ente e le manifestazioni organizzate dal RI. Nè il "patrocinio" da parte del Consiglio poteva valere a colmare il netto distacco fra le manifestazioni e il Consiglio, che, da parte sua, aveva deliberatamente lasciato che tutto fosse deciso e organizzato in forma privatistica dal suo Presidente.
Con il terzo motivo di appello l'imputato deduceva: a)- che egli avrebbe potuto solo essere chiamato a rispondere civilmente dai finanziatori del comitato di fatto beneficiario delle elargizioni, b)- che egli aveva spesso anticipato di persona le somme necessarie ai fini organizzativi;
c)- che la pubblica accusa non aveva assolto l'onere di dimostrare che il costo dei convegni era stato inferiore all'entità delle somme raccolte, d)- che, in ogni caso, gli eventuali reati di appropriazione indebita o di truffa erano stati consumati entro il 1994 (epoca ultima di dirottamento delle somme sui conti) ed erano quindi prescritti.
Con il quarto motivo di appello il RI contestava la ravvisabilità della circostanza aggravante ex art. 61 n. 11 cp., non bastando in proposito che l'appropriazione di somme fosse derivata dal rapporto fiduciario da lui tenuto con l'ente, le banche e gli elargitori, e, di conseguenza, la procedibilità dell'azione penale (mancando la querela).
Con il quinto e ultimo motivo l'appellante sosteneva l'insussistenza del diritto del Consiglio dell'Ordine di RA (rimasto estraneo all'attività organizzativa e mero beneficiario di un ritorno d'immagine) a conseguire il risarcimento del danno. Accogliendo sostanzialmente le argomentazioni del P.M., con sentenza del 04.03.2004 la Corte d'appello di Bologna dichiarava l'imputato colpevole del delitto di peculato come originariamente ascrittogli e, per l'effetto, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito, lo condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della costituita parte civile.
Propone ricorso il RI.
Col primo motivo rileva - al fine di escludere la propria qualifica di pubblico ufficiale - che l'ordine forense, nello espletamento di attività diverse da quelle tipiche di cui all'elencazione dell'art. 14 del R.D.L. 1576 del 1933, non è espressione della pubblica amministrazione, ma agisce jure privatorum, con la conseguenza che, nell'ambito di tali attività, e in relazione anche all'oggettiva natura delle mansioni assolte, il Presidente è soggetto di diritto privato svolgente attività privata, che viene esplicata in piena autonomia e mediante contratti privatistici.
Col secondo motivo assume che egli non ha, comunque, mai avuto il possesso o la disponibilità delle somme in contestazione per ragioni del suo Ufficio, ma, semmai, in forza della sua qualità, non essendo la gestione delle somme stesse riconducibile all'esercizio delle tipiche funzioni presidenziali.
Col terzo motivo deduce che da una corretta, completa e logica lettura delle risultanze processuali emerge con chiarezza che le manifestazioni oggetto del capo di imputazione non sono mai state considerate dal Consiglio quali espressione dell'attività istituzionale dell'Ente e che l'imputato, preso atto che il Consiglio non voleva e non poteva assumersi alcun onere finanziario, decise di curare l'organizzazione dei convegni attraverso un comitato di fatto, riuscendo a reperire finanziamenti attraverso sponsorizzazioni per lo più ottenute da propri clienti e assumendo in proprio il c.d. rischio d'impresa.
Del tutto indimostrato, e comunque contrastante con i principi del diritto amministrativo, regolanti l'espressione di volontà degli (organi collegiali degli) enti pubblici non economici e la loro contabilità, sarebbe l'assunto della Corte di merito circa l'esistenza di una delibera implicita, nonché di una delega (anch'essa implicita) conferita all'avv. RI per l'organizzazione dei convegni e il reperimento dei finanziamenti necessari. DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
Com'è noto, invero, con la novella del '90, e' stata normativamente consacrata la concezione oggettivistica delle nozioni, valide agli effetti penali, di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, che collega l'attribuzione di tali qualifiche al regime giuridico pubblicistico cui è assoggettata l'attività in concreto svolta, ritenendosi correlativamente non necessaria ne' sufficiente, all'uopo, la formale appartenenza del soggetto alla pubblica amministrazione. Di qui la necessità di ricercare, al di là della natura del rapporto intercorrente fra gli operatori e l'ente, e in aggiunta al mero dato della riconduzione dell'attività ai fini istituzionali del medesimo, la specifica connotazione pubblicistica della sua regolamentazione, al cui interno sceverare poi la presenza dei poteri tipici della pubblica funzione o, in mancanza, le caratteristiche minime del pubblico servizio.
Alla stregua di tali premesse è evidente che, per il riconoscimento, in relazione allo svolgimento di un'attività determinata, della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al soggetto che riveste la carica di Presidente di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di un circondario, non è sufficiente il mero possesso di tale carica, ma è indispensabile che l'attività dallo stesso espletata sia riconducibile al Consiglio e soggetta a una specifica disciplina pubblicistica.
È pacifico che l'attività svolta dal RI (organizzazione di convegni, con cura e gestione delle relative operazioni economiche), nel corso della quale sono stati effettuati i prelievi contestati nel capo d'imputazione, non rientra in alcuna delle attività tipiche previste dall'art. 14 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e non può, quindi, ritenersi ricompresa nella disciplina regolativa di queste. Pacifico è altresì che l'attività stessa non fu mai oggetto, sotto il profilo della complessiva gestione economica, di una delibera dell'Assemblea e del consiglio dell'Ordine, e che i due conti correnti accesi per il suo espletamento non furono mai inseriti in bilancio.
In tale situazione è senz'altro da escludere che l'attività con cui il RI stabiliva contatti per l'organizzazione del convegno, stipulando contratti ed effettuando pagamenti a privati, con prelievo delle somme dai due conti all'uopo accesi ed alimentati con volontarie rimesse private, fosse soggetta a una regolamentazione pubblicistica. Nè a diversa conclusione possono certo condurre le circostanze che i componenti del Consiglio fossero di fatto consenzienti a tali iniziative, che queste fossero svolte sotto l'egida del Consiglio e rispondessero a interessi del medesimo e che il RI spendesse regolarmente, nelle operazioni organizzative e finanziarie, la propria qualifica di Presidente del Consiglio dell'Ordine, non influendo, evidentemente, tali aspetti, sul regime giuridico dell'attività svolta.
Da quanto sopra discende che nella specie non è configurabile, per mancanza di un suo presupposto essenziale, il contestato delitto di peculato.
Nei fatti commessi dal RI è invece ravvisabile senza dubbio, come già ritenuto dal primo giudice, il delitto di appropriazione indebita aggravata continuata.
Risulta, invero, da quanto acclarato in sede di merito che i conti correnti accesi per l'attività convegnistica, quali specificati nel capo di imputazione, erano di pertinenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di RA, essendo intestati o direttamente allo stesso (come il conto n. 4758 presso la Rolo Banca) o, in specifica funzione del convegno di interesse del Consiglio, al RI, che ne aveva in esclusiva la firma di traenza in quanto e fin quando Presidente del Consiglio stesso. Le somme, sollecitate dal RI nella qualità e rimesse sui detti conti, appartenevano quindi al Consiglio.
Lo storno di parte di esse - giusta l'analitica illustrazione fattane dal giudice di primo grado - effettuato dal RI in proprio favore senza alcuna comprovata giustificazione, integra, pertanto, senza dubbio, il delitto di appropriazione indebita ai danni del Consiglio. Non essendo mutati gli essenziali termini di fatto della controversia e non risultando in alcun modo pregiudicate la facoltà difensive dell'imputato, la diversa qualificazione così operata non ha rilievo agli effetti dell'art. 521 c.p.p.. Per quanto concerne la data di consumazione del reato continuato, la stessa va collocata al 30.01.1998, giorno dell'ultimo prelievo registrato, onde non si pongono questioni di prescrizione del reato. In ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cp., nessun dubbio può sorgere sulla sua sussistenza, stante l'abuso commesso dal RI in riferimento al rapporto fiduciario che lo legava alla parte offesa Consiglio in ragione della rivestita carica presidenziale.
Alla riqualificazione del fatto nel senso indicato segue la caducazione della pena inflitta e della quantificazione del danno civilistico in favore della parte civile, con conseguente rinvio al giudice di merito per le relative (nuove) determinazioni. Alla parte civile va anche riconosciuto (stante la soccombenza del prevenuto ai fini civili) il diritto alla refusione delle spese sostenute per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Visti gli art. 615 e 623 c.p.p., qualificato il fatto come appropriazione indebita aggravata e continuata ai sensi degli artt. 81 cpv. cp., 646 e 61 n. 11 cp., rinvia per la determinazione della pena e la quantificazione del danno civilistico ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Condanna l'imputato a rifondere alla costituita parte civile Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di RA le spese di questo grado, che liquida in euro 2.500,00, (duemilacinquecento) compresi euro 2.000,00 per onorari, oltre iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2005