Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 gennaio 2007
Art. 7. Integrazione e regolarizzazione della richiesta 1. In caso di richiesta incompleta, l'impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, offrendo l'assistenza tecnica e informativa prevista dall'articolo 9, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i termini per la formulazione dell'offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2007
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