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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIARO DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1052/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nuvolento - Piazza Roma 19 25080 Nuvolento BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7097 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17/11/2025 il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU 2022 emesso dal Comune di Nuvolento, deducendone l'illegittimità sul presupposto che l'immobile oggetto d'imposizione
(stalla sita in Nuvolento, Indirizzo_1.c., censita al Daticatastali_1 sarebbe stato, sin dalla costruzione e senza mutamenti funzionali, strumentale all'attività agricola di allevamento e, pertanto, meritevole della classificazione catastale D/10 con conseguente esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali;
ha inoltre dedotto la mancata (o comunque non effettiva) notifica della variazione catastale che, tra il 2017 e il 2022, avrebbe attribuito all'immobile la categoria D/7, chiedendo l'annullamento dell'atto e proponendo anche istanza istruttoria testimoniale sul concreto utilizzo del fabbricato.
Si è costituito il Comune di Nuvolento, chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che per il periodo oggetto di accertamento (gennaio–ottobre 2022) l'immobile risultava in catasto in categoria D/7, che la richiesta di ruralità era stata respinta con provvedimento del 15/03/2017 e che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, ai fini dell'esenzione rileva il dato oggettivo del classamento (D/10), con onere del contribuente di impugnare l'atto catastale se intende far valere la ruralità; ha ribadito, inoltre, l'estraneità del Comune alle determinazioni catastali e alla pretesa “retroattività” del classamento.
All'udienza del 20.2.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'atto impugnato riguarda l'IMU 2022 limitatamente al periodo 01/01/2022–31/10/2022 e muove dall'incontestato presupposto che, sino all'aggiornamento catastale intervenuto nel corso dell'anno 2022
(con attribuzione della categoria D/10 dal 26/10/2022, secondo quanto allegato dal ricorrente), l'immobile risultasse iscritto in catasto in categoria diversa da D/10 e, in particolare, D/7 per l'intervallo temporale rilevante.
Ora, in tema di esenzione (già ICI e oggi IMU) per fabbricati rurali, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la fruizione del regime esonerativo è ancorata al dato oggettivo del classamento catastale:
l'immobile è escluso dall'imposizione ove risulti iscritto come rurale con attribuzione della categoria D/10
(ovvero A/6 per le unità abitative, nei casi pertinenti), mentre, se iscritto in diversa categoria, l'immobile resta imponibile e il contribuente che pretenda l'esenzione deve impugnare specificamente l'atto di classamento
(o gli atti catastali che hanno negato la ruralità), non potendo ottenerne la disapplicazione surrettizia nel giudizio instaurato contro l'avviso IMU. Tale principio, valorizzato anche dal resistente nelle proprie controdeduzioni, comporta che il giudice dell'imposta non può trasformare il processo sull'IMU in un giudizio sulla correttezza del classamento, né sostituire il dato catastale con un accertamento “in fatto” della destinazione dell'immobile.
Ne consegue che le deduzioni del ricorrente circa l'uso effettivo della stalla quale bene strumentale all'attività agricola, pur compiutamente illustrate nel ricorso e corredate da richieste istruttorie (testimonianze), non risultano decisive in questa sede, proprio perché la spettanza dell'esenzione per fabbricati rurali strumentali
è, nel sistema vigente, mediata dal classamento D/10: per il periodo oggetto di accertamento il Comune ha applicato l'imposta sul presupposto del classamento risultante in banca dati catastale, e tale operazione, in sé, è conforme al riparto di competenze, non spettando all'ente impositore “riconoscere” o “negare” la ruralità in via autonoma, né attribuire d'ufficio la categoria D/10.
Quanto al profilo, pure sviluppato nel ricorso, della (asserita) mancata notifica della variazione catastale e della conseguente inefficacia della rendita/classamento, va rilevato che lo stesso ricorrente dà atto che dalla visura risulta una notifica in data 15/03/2017 (Prot_1), che egli contesta in termini di mancata ricezione/conoscenza effettiva;
per contro, il Comune ha fondato la propria difesa sulla regolare notifica e ha prodotto documentazione a supporto (visura storica e atti di notifica indicati tra gli allegati). In assenza di elementi specifici e convincenti idonei a sovvertire tale quadro documentale, la doglianza non può essere accolta.
In ogni caso, anche a voler valorizzare in astratto la prospettazione del ricorrente circa l'erroneità della pregressa classificazione e l'esigenza di una “rettifica retroattiva”, va ribadito che tali questioni attengono al rapporto catastale e alle determinazioni dell'Agenzia delle Entrate – Territorio (o agli strumenti propri di tutela avverso i provvedimenti catastali), e non possono condurre, in questo giudizio sull'IMU 2022, all'annullamento dell'accertamento emesso in conformità al classamento vigente nel periodo considerato.
Ne discende il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore e alla natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in funzione di giudice unico, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 849,16.
Così deciso in Brescia il 20.2.2026
Il Giudice unico
D.Chiaro
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIARO DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1052/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nuvolento - Piazza Roma 19 25080 Nuvolento BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7097 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17/11/2025 il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU 2022 emesso dal Comune di Nuvolento, deducendone l'illegittimità sul presupposto che l'immobile oggetto d'imposizione
(stalla sita in Nuvolento, Indirizzo_1.c., censita al Daticatastali_1 sarebbe stato, sin dalla costruzione e senza mutamenti funzionali, strumentale all'attività agricola di allevamento e, pertanto, meritevole della classificazione catastale D/10 con conseguente esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali;
ha inoltre dedotto la mancata (o comunque non effettiva) notifica della variazione catastale che, tra il 2017 e il 2022, avrebbe attribuito all'immobile la categoria D/7, chiedendo l'annullamento dell'atto e proponendo anche istanza istruttoria testimoniale sul concreto utilizzo del fabbricato.
Si è costituito il Comune di Nuvolento, chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che per il periodo oggetto di accertamento (gennaio–ottobre 2022) l'immobile risultava in catasto in categoria D/7, che la richiesta di ruralità era stata respinta con provvedimento del 15/03/2017 e che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, ai fini dell'esenzione rileva il dato oggettivo del classamento (D/10), con onere del contribuente di impugnare l'atto catastale se intende far valere la ruralità; ha ribadito, inoltre, l'estraneità del Comune alle determinazioni catastali e alla pretesa “retroattività” del classamento.
All'udienza del 20.2.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'atto impugnato riguarda l'IMU 2022 limitatamente al periodo 01/01/2022–31/10/2022 e muove dall'incontestato presupposto che, sino all'aggiornamento catastale intervenuto nel corso dell'anno 2022
(con attribuzione della categoria D/10 dal 26/10/2022, secondo quanto allegato dal ricorrente), l'immobile risultasse iscritto in catasto in categoria diversa da D/10 e, in particolare, D/7 per l'intervallo temporale rilevante.
Ora, in tema di esenzione (già ICI e oggi IMU) per fabbricati rurali, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la fruizione del regime esonerativo è ancorata al dato oggettivo del classamento catastale:
l'immobile è escluso dall'imposizione ove risulti iscritto come rurale con attribuzione della categoria D/10
(ovvero A/6 per le unità abitative, nei casi pertinenti), mentre, se iscritto in diversa categoria, l'immobile resta imponibile e il contribuente che pretenda l'esenzione deve impugnare specificamente l'atto di classamento
(o gli atti catastali che hanno negato la ruralità), non potendo ottenerne la disapplicazione surrettizia nel giudizio instaurato contro l'avviso IMU. Tale principio, valorizzato anche dal resistente nelle proprie controdeduzioni, comporta che il giudice dell'imposta non può trasformare il processo sull'IMU in un giudizio sulla correttezza del classamento, né sostituire il dato catastale con un accertamento “in fatto” della destinazione dell'immobile.
Ne consegue che le deduzioni del ricorrente circa l'uso effettivo della stalla quale bene strumentale all'attività agricola, pur compiutamente illustrate nel ricorso e corredate da richieste istruttorie (testimonianze), non risultano decisive in questa sede, proprio perché la spettanza dell'esenzione per fabbricati rurali strumentali
è, nel sistema vigente, mediata dal classamento D/10: per il periodo oggetto di accertamento il Comune ha applicato l'imposta sul presupposto del classamento risultante in banca dati catastale, e tale operazione, in sé, è conforme al riparto di competenze, non spettando all'ente impositore “riconoscere” o “negare” la ruralità in via autonoma, né attribuire d'ufficio la categoria D/10.
Quanto al profilo, pure sviluppato nel ricorso, della (asserita) mancata notifica della variazione catastale e della conseguente inefficacia della rendita/classamento, va rilevato che lo stesso ricorrente dà atto che dalla visura risulta una notifica in data 15/03/2017 (Prot_1), che egli contesta in termini di mancata ricezione/conoscenza effettiva;
per contro, il Comune ha fondato la propria difesa sulla regolare notifica e ha prodotto documentazione a supporto (visura storica e atti di notifica indicati tra gli allegati). In assenza di elementi specifici e convincenti idonei a sovvertire tale quadro documentale, la doglianza non può essere accolta.
In ogni caso, anche a voler valorizzare in astratto la prospettazione del ricorrente circa l'erroneità della pregressa classificazione e l'esigenza di una “rettifica retroattiva”, va ribadito che tali questioni attengono al rapporto catastale e alle determinazioni dell'Agenzia delle Entrate – Territorio (o agli strumenti propri di tutela avverso i provvedimenti catastali), e non possono condurre, in questo giudizio sull'IMU 2022, all'annullamento dell'accertamento emesso in conformità al classamento vigente nel periodo considerato.
Ne discende il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore e alla natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in funzione di giudice unico, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 849,16.
Così deciso in Brescia il 20.2.2026
Il Giudice unico
D.Chiaro