Sentenza 10 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5106 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 05 1 06 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CO ES PREM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 11306/99 Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere - Cron.15623 Dott. Mario PUTATURO DONATI V.- Consigliere Rep. Dott. Francesco A. MAIORANO Consigliere - Ud.13/12/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere - UFFICIO COPIE na pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. 31 SE NTENZA per diritti L. 12 APR. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ST RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2001 delega in atti;
* 4967 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 248/99 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 21/04/99 R.G.N. 3798/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.. Ener -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Bergamo, con sentenza depositata il 21 aprile 1999, riformando l'impugnata decisione pretorile, ha rigettato la UI aveva proposto neidomanda che Ilario confronti dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per ottenere l'accertamento del diritto ad una rendita aggiuntiva per inabilità connessa a malattie di origine professionale (ipoacusia ed angioneurosi), ulteriori rispetto alla già riconosciuta broncopneumopatia professionale, per la quale fruiva di rendita da inabilità del 45 per cento, rendita aggiuntiva che il Pretore aveva accertato nella misura dell'8 per cento. Il giudice del gravame, ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, e, in adesione al parere espresso dal consulente di secondo grado, ha escluso la sussistenza del necessario nesso di causalità tra le malattie lamentate e la pregressa attività lavorativa di minatore (che era cessata, nel 1959, circa trenta anni prima della proposizione della domanda amministrativa) e la successiva attività lavorativa di agricoltore, così escludendo l'origine professionale delle suddette Emer 3 malattie. Il soccombente UI chiede la cassazione di tale sentenza, con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo. L'INAIL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione dell'art. 61, 437 e 441 c.p.c. nonché degli artt. 66 e 74 D.P.R. 30.6.1965 n. 1124, con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. e conseguente erronea e contraddittoria motivazione". Assume tra l'altro che, stante la d'ufficio di primodiscrepanza tra la consulenza grado e quella di secondo grado, il tribunale avrebbe dovuto disporre d'ufficio il rinnovo delle indagini, da demandarsi a un terzo consulente. Richiama la consulenza di primo grado che aveva ravvisato il nesso di causalità tra la forma di angioneurosi e l'attività di minatore con uso di strumenti vibranti (martello penumatico); e censura statuizione del Tribunale per avere ritenuto la mancante la prova della esposizione a rischio di angioneurosi ed escluso il rapporto causale tra questa patologia e l'attività lavorativa svolta. Ritiene non valide né condivisibili le 4 esposte al riguardo dal giudiceconsiderazioni d'appello, e non esaustive le argomentazioni esposte in proposito dal consulente di secondo grado. Lamenta, appunto, il mancato rinnovo della consulenza e il diniego di richiesta di chiarimenti al consulente di secondo grado. proposto con riguardo esclusivo Il ricorso - angioneurosi (e non anche alla alla forma di ipoacusia pure esaminata nell'impugnata sentenza) - non è fondato e deve essere respinto. Il giudice d'appello ha reso al riguardo ampia ed approfondita motivazione, aderendo con adeguate argomentazioni al parere espresso dal consulente di secondo grado, ed ha pure rilevato come anche il consulente di Pretura avesse evidenziato la negatività dei referti radiografici, tali cioè da non rilevare la presenza di elementi patognomonici di una angioneurosi da strumenti vibranti (che il primo tecnico aveva peraltro, in base a diverse risultanze, ritenuto sussistente). Il Tribunale ha posto in rilievo, quale elemento decisivo per la sua pronuncia, che nel caso in esame non erano osteoarticolari state accertate lesioni riconducibili a vibrazioni, di guisa che la comunque ad altre Emr. suddetta malattia, associata situazioni patologiche, quali l'artrite reumatoide e la vasculite, non poteva, dopo oltre trenta anni dalla cessazione dell'esposizione a rischio, essere giustificata con un pregresso insulto vibratorio, le cui conseguenze, nelle forme più gravi, sono destinate a risolversi entro tredici anni dalla sua cessazione. A fronte di tali considerazioni motive il ricorrente ha opposto difformi valutazioni di natura medica, sostenendo essere errate e non condivisibili le affermazioni del Tribunale e così pure quelle del consulente di secondo grado. In tal modo, però, la parte ha sviluppato essenzialmente ammissibili nella presente sede dicensure non siccome involgenti un sindacato legittimità, al presente giudizio, in quanto estraneo consistenti in critiche ed osservazioni dirette a contrastare la valutazione di fatto operata dal giudice d'appello e dal suo ausiliare sulle risultanze mediche acquisite, e in deduzioni volte ad ottenere dal giudice di legittimità, in vera sostanza, un nuovo esame del merito della causa ovviamente non consentito nella presente sede. Al riguardo giova pure ribadire, secondo quanto affermato nella giurisprudenza di questa Corte, che Emer "quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche, il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente ed è escluso quindi il vizio deducibile in cassazione di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito sul piano negativo, di escludere la rilevanza di e, elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili" (Cass. 18 giugno 1998 n. 6106). Così come va pure ricordato che "il giudice che aderisca alle conclusioni di una delle due consulenze espletate non è obbligato ad indicare le ragioni per cui disattende la contraria valutazione dell'altro c.t.u., potendosi ritenere tali ragioni coincidenti con le considerazioni incompatibili con la c.t.u. disattesa ed espresse nella consulenza condivisa" (Cass. 24 marzo 2000 n. 3517). Deve poi ritenersi, con specifico riferimento alla fattispecie, che il Tribunale, nello svolgere in motivazione le considerazioni di natura tecnica, Emer abbia tenuto presenti, ed implicitamente disattese, le deduzioni svolte al riguardo dall'attuale autorizzate,ricorrente nelle note difensive successive al deposito della relazione del consulente d'ufficio nominato in appello, visto che della presentazione di tali note ha dato espressamente atto nella parte narrativa dell'impugnata sentenza. Da ultimo va osservato che la denunzia di contraddittorietà di motivazione avanzata in ricorso, è priva di pregio ed integra deduzione del tutto apodittica, atteso che, così come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, "il vizio di contraddittorietà della motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. può consistere о in un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate (tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione) ovvero nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione о nell'attribuzione, a taluno degli elementi emersi in causa, di un significato fuori dal senso comune ○ del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto" (Cass. 6 agosto 1999 n. 8495): mentre il ricorrente Ener 8 non ha, dal canto suo, prospettato un vizio logico così inteso, e la decisione impugnata risulta sorretta da argomentazioni esaurienti e congrue, recanti la chiara indicazione del procedimento logico giuridico seguito dal giudicante nel pervenire alla decisione adottata. Per quanto sin qui detto il ricorso deve essere rigettato. Non si ravvisano le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. C.P.C. per emettere, nei confronti dell'assicurato soccombente, pronunzia di condanna al rimborso delle spese sostenute dall'Istituto nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 13 dicembre 2001. chreiwam my feey! il Presidente: I D , 220. Il Cons. estensore: O 0 Une A L 1 S L IL CANCELLIERE S . 3 PhillDepositata in Cancelleria O T A 3 B T R 5 I , A ' D A . L S A L N E 1.0 APR. 2002.Oggi, E T P S S D 3 I O 7 I - P N S 8 E G N - M R I IL CANCELLIERE E 1 P O S 1 A A I D Ð A E E E G T , O T O G N T E R E I T S L R S E I I A D G E L O R L E D 9