Sentenza 21 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/04/2001, n. 5934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5934 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
E 6 N UBBLICA ITALIANA сс 8 5 9342 5 9 O 1 I 1 . / Z N 4 01 A / - 6 R ª R B 2 T A S . . I L T R G U P IN NOME . E B D I . R R B L E A T A RTE PREMA DI CASSAZIONE A D Oggetto T D I I 1 SOSPENSIONE S R 3 E N 1 E T E TERMINI SEZIONE TRIBUTARIA . S T N I PROCESSUALI E N A S A art. 1 L. 516/82 E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - R.G.N. 19589/99 Dott. Michele CANTILLO - Presidente Dott. Enrico ALTIERI - Rel. Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI • Consigliere Cron. 12854 Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Consigliere Ud. 10/01/01 Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente SENTENZA конт sul ricorso proposto da: ON ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO COLUCCI, difeso dall'avvocato FRANCESCO BAGLIERI, giusta mandato in calce;
ricorrente
contro
UFF. DISTRETTUALE II DD VITTORIA;
intimato Commissioneavverso la decisione n. 363/98 della tributaria centrale di ROMA, depositata il 29/01/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2 udienza del 10/01/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato BAGLIERI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. § 1. Svolgimento del processo US FR, esercente attività di vendita di ricambi d'auto in Comiso, e VO NC, coniuge del predetto e sua collaboratrice familiare, impugnavano dinanzi alla commissione tributaria di primo grado di Ragusa gli accertamenti emessi dall'ufficio imposte di- hen rette di Vittoria, coi quali era stato elevato il loro reddito ai fini i.r.pe.f. ed i.lo. r. per gli anni 1977, 1978, 1979 e 1980. In parziale accoglimento dei ricorsi i primi giudi- ci riducevano il reddito d'impresa accertato e dichia- • ravano non dovuta la pena pecuniaria. La commissione di secondo grado, in accoglimento degli appelli dell'ufficio, ne riteneva legittimi gli accertamenti induttivi effettuati ai sensi dell'art. 39, secondo comma, del d. P. R. n. 600/73. Tali decisioni venivano impugnate da NC VO, anche nella qualità di erede del marito US France- SCO, nel frattempo deceduto, dinanzi alla Commissione 2 Tributaria Centrale, la quale, previa riunione dei ri- corsi, annullava le precedenti pronunce dichiarando l'inammissibilità dei ricorsi introduttivi, con deci- -29 gennaio 1999. sione 11 dicembre 1998 La Commissione centrale, dopo aver rilevato che le controversie proseguivano per la differenza tra i red- diti accertati e quelli indicate nelle dichiarazioni integrative, presentate ai sensi dell'art.17 della leg- ge n.816 / 82, osservava che i quattro ricorsi intro- duttivi erano stati presentati oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione degli accertamenti, avvenuta han il 4 novembre 1982. Pertanto doveva essere rilevata d'ufficio l'inammissibilità dei ricors: stessi. Avverso tale decisione NC VO ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. L'Amministrazione Finanziaria non ha svolto attivi- tà difensiva. $ 2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione e falsa applicazione di nor- me di diritto, la ricorrente deduce che la Commissione centrale non ha tenuto conto della sospensione dei ter- mini processuali disposta con l'art.1 della legge 15 dicembre 1982, n.916, ( la quale ha prorogato la so- spensione prevista dalla legge n.516/82), secondo cui 3 i termini pendenti alla data di entrata in vigore del- la legge o inizianti a decirrere dopo tale data, erano sospesi fino al 30 novembre 1982. Nella specie, gli av- visi di accertamento erano stati notificati il 4 novem- bre 1982, per cui i termini già sospesi fino al 30 no- vembre 1982, beneficiavano di ulteriore rinvio fino al 15 marzo 1983. Pertanto il deposito dei ricorsi, avvenuto il 22 febbraio 1983, doveva ritenersi tempestivo. § 3. Motivi della decisione Il ricorso merita accoglimento. kan I decreti legge 30 novembre 1982, n.878 ( conver- tito in legge 28 gennaio 1983, n.15) e 15 dicembre 1982, n.916 ( convertito con modificazioni in legge 12 febbraio 1983, n.27 ) stabiliscono, rispettivamente, la proroga fino al al 15 dicembre 1982 e al 15 marzo 1983 dei termini previsti nelle disposizioni contenute nel titoloII del d.l. n.429 del 1982, in cui era compreso l'art.32, prevedente la sospensione dei termini fino al 30 novembre 1982 ( si veda la sentenza della Corte del 23 marzo 1991, n.3177 ). Pertanto, come ha esattamente dedotto la ricorren- il deposito del ricorso, effettuato il 22 febbraio te, 1983, doveva ritenersi tempestivo. Ne consegue la cassazione della sentenza impugna- ta, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale dovrà decidere nel merito dei ricorsi introduttivi. Ai giudici di rinvio è rimessa la decsione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale della Si- cilia, anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 10 gennaio 2001. Il Pres Il Consigliere estensore Michele Enrico Altieri Than IL CANCELLIERE C1CANCELLI Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 APR. 2001SUPRE Oggi . IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E NOT N IO 6 8 Z 9 1 A / R 4 5 / T . 6 IS 2 N . - G .R E B A .P R . I D L R A L L A D A E . D T E B I U T S A B T N N I E E 1 A S R S I 3 I E T 1 R A . E N T A M 5