Sentenza 23 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 9987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9987 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU9987.0 1 IN NOME DEL POPOTONTALINO SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DE MUSIS Presidente R.G.N.21857/99 Dott. Rosario Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron.22531 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Ud. 26/4/01 Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del direttore della Direzione Affari Legali avv. Rubens Esposito, elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso l'avv. Renato Scognamiglio, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LL AL e HI AU, elettivamente 35, domiciliati in Roma, viale Angelico n. presso NI d'Amati, che con l'avv. Luca Boneschi l'avv. li rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta 9008 1 delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 465 del Tribunale di Lodi depositata il 18 novembre 1998 (R.G. nn. 327 e 368/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 aprile 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Renato Scognamiglio e Luca Boneschi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 18 novembre 1998 il Tribunale di Lodi, giudice di rinvio nella causa promossa da AL IN e AU OB nei confronti della RAI - Radiotelevisione Italiana, alle dipendenze della quale lavoravano, decidendo sull'unico punto ancora in questione dopo la pronuncia di questa Corte n. 4840 del 25 maggio 1996 (che in parte qua aveva annullato quella di appello del Tribunale di Milano del 9 novembre 1993), ha riconosciuto1992/17 febbraio al IN e al OB le indennità di 2 specializzazione redazionale previste dall'accordo integrativo aziendale del contratto collettivo dei giornalisti. Quanto alla prima indennità, il giudice del rinvio, rilevato che in base alla clausola contrattuale (art. 14 ccnl) essa spetti ai giornalisti i quali abbiano acquisito una specifica qualificazione professionale e realizzino servizi alla cui produzione partecipino in maniera diretta nelle varie fasi, ha ritenuto che i due predetti lavoratori, già in base alla loro precedente qualifica di cineoperatori, avevano la specifica qualificazione professionale derivante dalla utilizzazione delle tecnologie proprie del mezzo radiotelevisivo, e che dimostrata era pure la loro partecipazione alle diverse fasi di "confezionamento" del prodotto informativo. Quanto alla indennità di redazione, che i due dipendenti, ai quali con efficacia di giudicato era stata attribuita la qualifica di giornalisti e per i stata affermataquali, conseguentemente, era l'applicabilità del ccnl di categoria e di quello integrativo aziendale RAI, avevano l'anzianità prevista dall'art. 16 della contrattazione collettiva, cioè di diciotto mesi quali redattori. 3 Di tale pronuncia la RAI ha richiesto la cassazione con ricorso articolato in due motivi. giornalisti hanno resistito con I due controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 cod. proc. civ., anche in relazione all'art. 1362 e ss. cod. civ., nonché vizio di motivazione. Si critica la sentenza impugnata per avere ripercorso lo stesso iter logico della pronuncia cassata, ritenuto inadeguato da quella rescindente;
si addebita, in particolare, al Tribunale di Lodi di avere riaffermato la spettanza, per il IN ed il OB, delle indennità in questione come un mero riflesso о corollario dell'attribuzione della qualifica di giornalista, prendendo in considerazione il medesimo materiale probatorio, sul quale il precedente giudice del merito aveva fondato il proprio convincimento per riconoscere la qualifica di giornalista. Si deduce inoltre la violazione del canone letterale di interpretazione 4 della clausola contrattuale che prevede l'indennità di specializzazione per il giornalista il quale acquisisca un'ulteriore qualificazione professionale attraverso l'uso delle tecnologie proprie del mezzo radiotelevisivo, per avere la l'equiparazione di sentenza impugnata ritenuto siffatta previsione contrattuale con la ipotesi del giornalista che tale specializzazione avesse in precedenza conseguito, in quanto, invece, ad avviso della ricorrente, "la specifica qualificazione professionale doveva essere un posterius e non già un prius". Si censura, inoltre, la sentenza impugnata, sempre per violazione del dato testuale della medesima clausola, laddove ha ritenuto che partecipazione diretta alle varie fasi di produzione significhi quella a diverse e successive fasi di elaborazione del prodotto informazione, fondando tale convincimento sulle acquisizioni istruttorie già ritenute idonee a dimostrare la natura giornalistica dell'attività dei due odierni resistenti. Erroneamente, prosegue la ricorrente, il Tribunale ha addotto, a sostegno dell'interpretazione della clausola nei termini di cui innanzi, l'attribuzione di analoga indennità ai dall'art. 14 telecineoperatori, prevista 5 RAI/USIGRAI del 1991:dell'accordo integrativo specifica l'azienda che il comportamento complessivo delle parti è infatti solo un criterio interpretativo sussidiario, che detta indennità si riferisce ad una qualifica diversa di lavoratori e che la circostanza della necessità di un espresso riconoscimento ad opera delle parti contraenti per attribuire l'indennità in questione a chi operi con la macchina da presa, sarebbe semmai un elemento di segno contrario alla tesi recepita dalla sentenza impugnata. La censura è infondata. Questa Corte nella sentenza di annullamento n. 4840 del 25 maggio 1996, e per la parte che qui rileva, ha evidenziato l'attribuzione delle indennità in questionecome non possa automaticamente derivare dal riconoscimento della qualifica di giornalista, dovendosi verificare ai fini dell'applicazione degli specifici istituti contrattuali di categoria la sussistenza dei presupposti richiesti di volta in volta dalle clausole contrattuali, ed ha di conseguenza ritenuto la insufficienza delle argomentazioni svolte dalla sentenza là annullata, in quanto il Tribunale di Milano aveva genericamente richiamato gli artt. 16 e 17 6 dell'accordo integrativo aziendale e si era limitato a considerare la compatibilità della indennità con la nuova figura di giornalista, mentre, ha specificato la Corte, avrebbe dovuto richiedere la dimostrazione, dando conto poi della sua congruità, della corrispondenza tra la previsione della clausola contrattuale e l'attività svolta in concreto dai lavoratori che quelle indennità avevano reclamato. Orbene, è affermazione giurisprudenziale assolutamente costante che nella ipotesi di annullamento, in sede di legittimità, della sentenza del giudice del merito per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, il giudice di rinvio conserva, nel riesame della controversia, tutte le facoltà che gli competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, e salve le preclusioni e le decadenze verificatesi accertare nuovi fatti ed acquisire nuove prove, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede 7 di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai riscontrati (cfr. fra ledifetti argomentativi Cass. sez. unite 28 ottobre 1997 n. 10598). Qui il Tribunale, nell'interpretare la clausola in questione, relativa alla indennità di specializzazione, ha escluso che essa per la sua formulazione letterale contenga la limitazione cui ha fatto riferimento la società ricorrente, cioè che la clausola postuli l'assenza nel dipendente di cognizioni specialistiche e/o tecnologiche e che la indennità competa soltanto al giornalista che raggiunga un'ulteriore qualificazione attraverso l'uso di tecnologie, non anche al giornalista che già abbia tale qualificazione. Tale deduzione del Tribunale non si pone affatto in contrasto, come sostiene l'azienda ricorrente, con il significato del termine acquisire, che secondo il lessico comune sta per acquistare, assicurarsi qualcosa ma solo in senso immateriale, e del resto la indennità se limitata soltanto a coloro che, assolutamente privi di cognizioni tecnologiche riguardo al mezzo 8 radiotelevisivo, diventino poi capaci di servirsi di tali tecnologie, dovrebbe essere solo temporanea, ristretta al periodo occorrente per il raggiungimento del livello di conoscenze necessarie e non dovrebbeper l'uso di quelle tecnologie, essere più corrisposta una volta raggiunta una siffatta capacità: a questo punto, invero, non vi sarebbe più alcuna ragione, ai fini della sua corresponsione, di differenziare i giornalisti a seconda della loro iniziale capacità in relazione alle tecnologie del mezzo radiotelevisivo. Né può ritenersi, come sostiene l'azienda ricorrente nella memoria illustrativa, che relativamente alla indennità di specializzazione vi sia una distinzione fra giornalisti comuni e telecineoperatori, potendo soltanto i primi che sappiano usare la macchina da presa acquistare un'ulteriore competenza professionale, e non potendosi verificare altrettanto per i telecineoperatori, i quali non acquistano la competenza professionale del giornalista comune, non operando come tali. La ricorrente non richiama a sostegno del suo assunto alcuna clausola contrattuale ed inoltre la dedotta differenziazione fra giornalisti non è questione oggetto del 9 presente ricorso, ma anzi sembra essere confliggente con quanto affermato nella precedente, innanzi richiamata, pronuncia di questa Corte, laddove è stato rimarcato come nella disciplina dell'attività giornalistica contenuta nella legge 3 febbraio 1969 n. 3 il legislatore si sia "volutamente astenuto dal definire la nozione del consentire l'astensione giornalista al fine di a qualsiasi forma di della tutela professionale attività di manifestazione del pensiero che si estrinsechi vuoi tramite la stampa periodica, vuoi tramite i servizi informativi radiofonici televisivi" e che la funzione informativa, come ripetutamente messo in luce dalla giurisprudenza di questa Corte, ben possa essere svolta anche attraverso l'immagine, in quanto anche questa può avere per sue particolari connotazioni una rilevante efficacia comunicativa ed informativa. Privo di fondamento è la doglianza concernente la utilizzazione, ai fini del riconoscimento del indennità, degli stessi elementi diritto alla probatori sui quali il giudice del merito aveva fondato il proprio convincimento per attribuire ai due odierni resistenti la qualifica di giornalista, ben potendo il giudice del rinvio riesaminare i 10 fatti già considerati, valutandoli nell'ambito dell'apprezzamento a lui devoluto sotto un profilo diverso, sempre nel rispetto dei limiti del giudicato sindacato della Corte di Cassazione. Ed il Tribunale di Lodi è tornato a valutare le risultanze probatorie emerse circa l'attività svolta dal IN e dal OB, individuata nell'organizzazione nell'ideazione dei servizi, logistica e presso la RAI e in loco, nell'effettuazione della ripresa, nei contatti con la redazione in assenza del redattore, nella raccolta di notizie e documentazione necessarie per il commento delle immagini, nella frequente adassistenza al montaggio, giungendo così affermare la loro partecipazione nelle diverse fasi della preparazione e realizzazione del prodotto informativo. In tal modo il giudice del rinvio ha applicazione del principio di fatto corretta acquisizione delle prove, secondo cui le risultanze istruttorie comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate e quali che siano le finalità che la medesima parte intenda conseguire, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice, e perciò la utilizzazione, avvenuta 11 nel rispetto dei limiti del giudicato, delle prove già raccolte nelle precedenti fasi di merito del giudizio deve andare esente da censure. Riguardo alla doglianza concernente il richiamo all'espresso riconoscimento, avvenuto con il contratto integrativo del 1991, della medesima indennità, ancorché in misura inferiore, ai telecineoperatori, che la sentenza impugnata ha fatto come ulteriore argomentazione a sostegno delle statuizioni adottate, si deve rilevare che la censura non è decisva, in quanto la motivazione del Tribunale congrua indipendentemente dalla deduzione in ordine alla estensione della medesima indennità ad altra categoria di dipendenti. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione ancora una volta degli artt. 384 e 394 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione. Si censura la pronuncia del giudice di rinvio per avere riconosciuto l'indennità redazionale, basando tale attribuzione soltanto sull'incongrua equazione tra riconoscimento della qualifica di giornalista e spettanza delle varie indennità previste per detta qualifica, e per avere completamente omesso di considerare le argomentazioni svolte nel ricorso per riassunzione e nella memoria di costituzione di 12 essa ricorrente. Neppure questa doglianza può essere accolta, in quanto in parte infondata ed in parte inammissibile. Si deve infatti rilevare che la sentenza impugnata, dopo aver affermato che l'indennità di redazione trova la sua fonte nell'art. 16 del ccnl dei giornalisti, che la prevede per tutti i giornalisti con la qualifica di - qualifica che è compresa nell'elenco a redattori cui pure fa riferimento la RAI allorché indica i giornalisti cui è dovuta ("direttore, condirettore, vice direttore, redattore capo, titolare O capo dell'ufficio di corrispondenza della Capitale, vice capo redattore, capo servizio, vice capo servizio, redattore con oltre diciotto mesi di anzianità professionale, redattore di prima nomina") - richiama anche l'art. 8 dell'accordo aziendale per i dipendenti RAI, sottolineando come con tale clausola la indennità sia stata estesa a tutti i giornalisti. Questa statuizione non è soggetta a censura ed è risolutiva della questione della spettanza dell'indennità redazionale. Inammissibili sono poi i rilievi con i quali la ricorrente, censura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione in relazione 13 all'omessa valutazione della clausola del ccnl che prevede la indennità redazionale in via esclusiva per i giornalisti innanzi indicati, e con riferimento alle argomentazioni svolte nel ricorso di riassunzione e nella memoria di costituzione RAI, non avendo la medesima azienda adempiuto all'onere di indicare in modo specifico le deduzioni che si assumono pretermesse e non essendo in proposito consentito, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il generico rinvio ad atti del pregresso giudizio di merito. Il ricorso va dunque rigettato e la società ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, è tenuta al pagamento in favore del IN e del OB delle spese del giudizio di legittimità, determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 53.000 oltre a lire 3.000.000=(tremilioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Бито го Гомоген beПорно ве Шигіз 14 - IL CANCELLIEREbhh Depositato in Cancelleria oggi, IL CANCELLIERE 15. T E , O L I D A 1 C T O S 7 - D O 8 O P - A M N I 1 D T E A S E , I D O G A E R G T T O E S N I T L E T G S I E E R A R I L D L E O D