Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2006, n. 6788
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Sentenza 8 febbraio 2006

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In tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il decreto motivato con cui il P.M. dispone l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., ha funzione di "documentazione" della motivazione richiesta da tale norma e pertanto il controllo su tale requisito deve avere ad oggetto l'esistenza sia della motivazione preventiva che dei presupposti materiali della deroga, non potendo essere limitato alla verifica della plausibilità della motivazione stessa. Ne deriva che spetta alla Corte, giudice anche del fatto rispetto alle questioni di validità degli atti del procedimento, il potere di accertare autonomamente, anche "ex post", la sussistenza delle condizioni poste dalla citata norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2006, n. 6788
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6788
    Data del deposito : 8 febbraio 2006

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