Sentenza 8 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il decreto motivato con cui il P.M. dispone l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., ha funzione di "documentazione" della motivazione richiesta da tale norma e pertanto il controllo su tale requisito deve avere ad oggetto l'esistenza sia della motivazione preventiva che dei presupposti materiali della deroga, non potendo essere limitato alla verifica della plausibilità della motivazione stessa. Ne deriva che spetta alla Corte, giudice anche del fatto rispetto alle questioni di validità degli atti del procedimento, il potere di accertare autonomamente, anche "ex post", la sussistenza delle condizioni poste dalla citata norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2006, n. 6788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6788 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 08/02/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 218
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 43322/2005
ha pronunciato la seguente: 44610/2005
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA CO MA, n. a Catania il 6 settembre 1972;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania depositata il 12 agosto
2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Nappi Aniello;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. Mura Antonio, che ha chiesto il rigetto;
uditi i difensori Avv.ti Calì CA e Sirena Tagliareni CO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha confermato in sede di riesame la misura della custodia cautelare in carcere applicata a CO MA TA, persona sottoposta a indagini per partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione.
Ricorre per Cassazione CO MA TA con due distinti atti di impugnazione redatti da due diversi difensori e separatamente iscritti nel registro generale di questa Corte, sicché
ne è stata disposta la riunione. Con il ricorso redatto dall'avv.
Tagliareni il ricorrente deduce vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di giustificare il rigetto della richiesta di qualificare i fatti come favoreggiamento e abbiano illogicamente fondato la propria decisione:
a) sul presunto ma indimostrato ruolo di suo guardaspalle svolto da tal NT che parla con l'associato EN MA dei proventi delle estorsioni;
b) sull'erronea interpretazione di intercettazioni di conversazioni ritenute significative di un suo ruolo nell'associazione criminale nonostante il riconosciuto suo disimpegno risultante da espliciti rifiuti alle richieste di partecipazione all'azione punitiva di uno sgarro e in genere ad attività in favore del gruppo;
c) sulla asserita disponibilità da parte sua di informazioni dettagliate sull'attività delittuosa del gruppo, di per sè tuttavia non indicative del suo inserimento nell'associazione, smentito dalla ritrosia a incontrare MA.
Con il ricorso redatto dall'avv. CA Calì il ricorrente propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche poste a fondamento della decisione impugnata, in quanto ingiustificatamente eseguite mediante impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al presupposto probatorio della misura, proponendo censure analoghe a quelle dell'altro ricorso.
2. Risulta pregiudiziale la questione di rito dedotta con il primo motivo del ricorso redatto dall'avv. Calì, che peraltro è
infondato.
I Giudici del merito, cui la questione era stata già proposta, hanno disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali poste a fondamento dell'ordinanza cautelare,
ritenendo che la motivazione dei provvedimenti autorizzativi dell'impiego di apparecchiature esterne alla procura della Repubblica
fosse stata validamente integrata dalla successiva nota dell'8 aprile
2005 con la quale la deroga alla regola dettata dall'art. 268 c.p.p.,
comma 3, era stata giustificata anche sulla base di un'attestazione in data 10 marzo 2005 redatta da funzionario di cancelleria per documentare l'indisponibilità e l'inidoneità degli impianti interni. Secondo i Giudici del merito, infatti, essendo le operazioni di intercettazione coperte dal segreto, la motivazione dei decreti ex art. 268 c.p.p., comma 3, può essere completata anche solo nel momento in cui gli interessati siano legittimati ad averne effettiva conoscenza. Sennonché questa tesi è stata smentita da una recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, con la quale si è
appunto escluso che "la motivazione del decreto del Pubblico
Ministero di autorizzazione all'utilizzazione di impianti di intercettazione diversi da quelli in dotazione della procura della
Repubblica possa essere adottata, o integrata, con un successivo provvedimento emesso dopo l'inizio delle operazioni, ma prima dell'utilizzazione dei risultati delle stesse" (Cass., sez. un., 29
novembre 2005, Campennì). E in realtà la motivazione richiesta dall'art. 268 c.p.p., comma 3, è destinata appunto a garantire l'effettiva anteriorità dell'autorizzazione giudiziaria relativa sia all'ammissione sia alle modalità esecutive dell'intercettazione,
perché un'approvazione ex post potrebbe valere a legittimare anche operazioni di polizia sottratte alla garanzia giurisdizionale prevista dall'art. 15 Cost..
Tuttavia questa funzione di documentazione, più che di giustificazione, della motivazione richiesta dall'art. 268 c.p.p.,
comma 3, esclude che ai fini della garanzia costituzionale (art. 15
Cost.) sia sufficiente una verifica a posteriori di una qualche sua plausibilità.
Come risulta dal tenore letterale dell'art. 268 c.p.p., comma 3,
infatti, l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti interni e le eccezionali ragioni di urgenza sono condizioni la cui effettiva esistenza rileva indipendentemente dalla motivazione del decreto autorizzativo e può essere autonomamente accertata anche ex post,
nei limiti in cui sia desumibile da dati di fatto, come ad esempio il registro delle intercettazioni in corso presso gli impianti della procura della Repubblica. E in realtà, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza, che giustifichino il ricorso alle intercettazioni nonostante la temporanea indisponibilità di locali presso la procura della
Repubblica, può desumersi per implicito dall'intero contesto motivazionale esibito a sostegno del provvedimento del pubblico ministero e della decisione del Giudice (Cass., sez. 5^, 11 maggio
2004, Mancuso, m. 228107, Cass., sez. un., 26 novembre 2003, Gatto,
m. 226486, Cass., sez. 6^, 6 marzo 2003, Ferizi, m. 226056, Cass.,
sez. 2^, 6 novembre 2002, Osuala Uchenna Emeniche, m. 223358).
Del resto, essendo l'inutilizzabilità un'invalidità processuale, i suoi presupposti di fatto possono essere accertati direttamente, e indipendentemente dalla motivazione dei decreti ex art. 268 c.p.p.,
comma 3, dalla stessa Corte di Cassazione, che è Giudice anche del fatto rispetto alle questioni di validità degli atti del procedimento (Cass., sez. un. pen., 31 ottobre 2001, Policastro, m.
220092). Sicché si deve concludere che, benché la motivazione dei decreti autorizzativi debba certamente riferirsi ai presupposti di ammissibilità della deroga alla regola enunciata dalla prima parte dell'art. 268 c.p.p., comma 3, tuttavia l'esigenza di rispettare la garanzia costituzionale impone di verificare distintamente e autonomamente, ove possibile, sia l'esistenza dei presupposti materiali della deroga sia l'esistenza stessa di una motivazione preventiva all'uso degli impianti di intercettazione esterni agli uffici della procura della Repubblica. E il fatto che la garanzia della motivazione non sia da sola sufficiente esclude che la verifica a posteriori possa essere solo testuale, rendendo effettivo e meno casuale l'esito del controllo giurisdizionale.
Nel caso in esame, come risulta dagli atti acquisiti anche in procedimenti incidentali connessi, l'esecuzione delle intercettazioni fu sempre preventivamente autorizzata almeno dal P.M., che nello stesso provvedimento autorizzò anche l'utilizzazione di impianti esterni, in ragione dell'insufficienza e talora dell'inidoneità di quelli interni alla procura della Repubblica. E tale insufficienza o inidoneità risulta documentata anche dall'attestazione del 10 marzo
2005, cui si riferisce la motivazione dell'ordinanza impugnata.
L'eccezionale urgenza delle intercettazioni, poi, oltre a essere enunciata nei provvedimenti del Pubblico Ministero, si desume anche dalla motivazione dell'indispensabilità di tale strumento di ricerca della prova, argomentata con riferimento all'esistenza di attività
criminose in corso, quali quelle relative a un delitto associativo,
che ha natura permanente.
Sicché può ragionevolmente ritenersi che sia stato legittimo il ricorso agli impianti esterni, in quanto autorizzato preventivamente dal Pubblico Ministero in relazione a un'effettiva insufficienza e talora inidoneità degli impianti interni alla procura e in ragione di plausibili ragioni di urgenza.
3. Il ricorso redatto dall'avv. Tagliareni e il secondo motivo del ricorso redatto dall'avv. Calì sono fondati.
I Giudici del Merito hanno argomentato la propria decisione sulla base dell'assunto che CO MA TA, pur mostrando certamente ritrosia ad assumere iniziative per conto dell'associazione, risultasse comunque dettagliatamente informato dell'attività criminale e venisse rappresentato come mandante delle estorsioni, in particolare in alcune conversazioni con MA e altri associati intrattenute da CA NT, considerato il guardaspalle del ricorrente. Tuttavia dalla stessa motivazione dell'ordinanza impugnata risulta posto il problema di una spendita abusiva del nome di TA, mentre il significato probatorio attribuito ai riferimenti di CA NT a TA CO
MA si fondano sull'affermazione di un rapporto di stretta collaborazione tra i due, senza però che di tale fondamentale assunto venga fornita la benché minima giustificazione.
Si intravede così nella trama motivazionale dell'ordinanza impugnata la possibilità di un effettivo fondamento probatorio della misura cautelare applicata a CO MA TA, ma questa trama manca di nessi determinanti per poter risolvere nel senso prospettato dai Giudici del merito la contraddizione tra il disimpegno risultante dalle conversazioni cui il ricorrente partecipa direttamente e la rappresentazione di un suo effettivo coinvolgimento risultante da talune conversazioni svoltesi in sua assenza.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale
di Catania per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di
Catania per nuovo esame. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2006