Sentenza 5 agosto 2002
Massime • 1
In tema di notificazione degli atti processuali, l'ordine dei luoghi fissato dai commi primo e sesto dell'art. 139 cod. proc. civ. deve ritenersi tassativo, con la conseguenza che il mancato rispetto di tale ordine nella notificazione della citazione introduttiva del giudizio comporta l'obbligo, per il giudice, di dichiarare la nullità della notificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/08/2002, n. 11734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11734 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - rel. Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TO AL, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell'avvocato AN MANCINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SC AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUINTILIANO 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PISA, difeso dall'avvocato FRANCESCO PISA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2327/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 24/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 24 novembre 1998 la corte di appello di Napoli, su appello di SC IO, ha dichiarato la nullità del giudizio promosso davanti al tribunale di Napoli da IT LD nei confronti di esso SC con citazione del 20 maggio 1992, rimettendo, quindi, le parti davanti al primo giudice, per il motivo che la notifica della predetta citazione è da ritenersi radicalmente nulla, in quanto eseguita a mani del portiere dello stabile di Piazza Amedeo n. 15, di Napoli, dove lo SC non ha ne' casa di abitazione ne' sede di impresa o ufficio, ma è proprietario soltanto di un'unità immobiliare, concessa in locazione alla società Dea, che vi svolge attività commerciale.
Ricorre per la cassazione della sentenza l'Avv. LD IT con due motivi.
Resiste con controricorso SC IO.
Con successiva memoria, il ricorrente ha eccepito, tra l'altro, la tardività del controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denuncia il ricorrente:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c., 2697, 2699, 2700 c.c. - Omesso esame ed omessa e/o erronea motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti e rilevabile d'ufficio (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere, la corte di appello, affermato, senza prova alcuna, che lo SC non avesse nello stabile di Piazza Amedeo n. 15 la "sede dell'impresa o un "ufficio", laddove dalla relata di notifica dell'atto di citazione risulta, al contrario, che la notifica di questa è stata eseguita "nel designato domicilio, mediante consegna a mani del portiere ...... per la precaria assenza di esso notificando, familiari e addetti allo studio" (recte: ufficio); ed a conferma della regolarità della notifica sta il fatto che anche la raccomandata con a.r. di cui all'art. 139 co. 4 c.p.c. è stata ricevuta dallo stesso portiere dello stabile di Piazza Amedeo n. 15, dove, pertanto, deve ritenersi che effettivamente, all'epoca, lo SC avesse un ufficio.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 141 e 197 c.p.c. e dell'art. 47 c.c. - Illogica e/o erronea motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c), per non avere ritenuto, la corte territoriale, sulla base della prodotta documentazione (ved., in particolare, indirizzo del mittente sulla busta della lettera spedita dallo SC al ricorrente il 27-3-1992), che lo stesso avesse eletto domicilio "speciale", per l'affare in questione, proprio nello stabile di Piazza Amedeo n. 15; e per non avere tratto, quindi, il convincimento che tutta la corrispondenza destinata e diretta allo SC a quell'indirizzo, ritirata dal portiere dello stabile, veniva presumibilmente consegnata al destinatario, atteso il rapporto di fiducia instauratosi tra quest'ultimo ed il portiere. con il motivo in esame, il ricorrente si duole anche della mancata ammissione, da parte del giudice di appello, dell'interrogatorio formale dello SC e della prova per testi, finalizzati a provare le dedotte circostanze.
Si rileva, preliminarmente, che il controricorso è tardivo e, quindi, inammissibile, in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. Il ricorso è, comunque, infondato e se ne deve pronunciare il rigetto.
Non hanno pregio, invero, le censure di cui ai due motivi di gravame - che per la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente -, in quanto è corretta e conforme a consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte la statuizione del giudice di appello, con la quale è stata ritenuta nulla la notificazione allo SC dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, in quanto effettuata in un luogo nel quale il destinatario non ha casa di abitazione ne' ufficio (art. 139 c.p.c.). L'attestazione, contenuta nella relata di notifica dell'atto di citazione circa l'avvenuta esecuzione della stessa "nel designato domicilio (dello SC), mediante consegna a mani del portiere ....." non vale, infatti, a sanarne l'irritualità, poiché, come ha accertato quel giudice, nel luogo della notifica (Piazza Amedeo n. 15), il destinatario dell'atto non ha ne' casa di abitazione ne' studio ne' ufficio, ed essendo irrilevante, inoltre, ai fini che interessano, che, come ha esattamente osservato lo stesso giudice, nel luogo predetto sia stata ritirata dal medesimo portiere anche la raccomandata con a.r. di cui all'art. 139 n. 4 c.p.c., e che sulla busta della lettera spedita dallo SC al ricorrente il 27-3-1992 figurasse, quale indirizzo del mittente, sempre quello di Piazza Amedeo n. 15.
Si duole, il ricorrente, del fatto che la corte di appello non abbia tratto da tali univoci elementi il convincimento che lo SC avesse effettivo domicilio in quel luogo o che, comunque, ivi lo avesse eletto, e che, inoltre, non abbia ammesso le prove volte a dimostrare la corrispondenza al vero di siffatta circostanza. Ma la doglianza non ha fondamento, in quanto, una volta ribadito che, come enunciato da questa Corte e ricordato dal giudice di appello nella sentenza impugnata, in tema di notificazione degli atti processuali l'ordine dei luoghi di notificazione fissato dai commi 1 e 6 dell'art. 139 c.p.c. è fissato in modo tassativo, e che, conseguentemente, nel caso in cui l'ordine stesso non sia stato osservato nella notificazione della citazione introduttiva del giudizio, il giudice deve dichiarare la nullità della notificazione (ved. Cass. n. 9325/87), correttamente la corte di appello ha dichiarato, nel presente procedimento, la nullità del giudizio di primo grado, in conseguenza della rilevata nullità della notifica della citazione (e, stante la contumacia del convenuto), proprio a motivo che la stessa era stata eseguita in luogo diverso da quelli tassativamente indicati dalla legge e dovendosi escludere, d'altra parte, che nel caso concreto quegli elementi evidenziati dal ricorrente potessero essere interpretati e considerati alla stregua di una elezione di domicilio (ved. Cass. n. 6362/93). Donde l'irrilevanza, per la corte territoriale, anche delle prove dedotte dal ricorrente per dimostrare che, per il rapporto fiduciario esistente tra il destinatario dell'atto da notificare ed il portiere dello stabile che aveva ritirato l'atto stesso, per consegnarlo evidentemente al destinatario, costui ne sarebbe, comunque, venuto a conoscenza.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2002