Articolo 20 del Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
Articolo 19Articolo 21
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15 agosto 2017
Art. 20. Doveri del magistrato onorario 1. Il magistrato onorario e' tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili e in particolare esercita le funzioni e i compiti attribuitigli con imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo e equilibrio e rispetta la dignita' della persona nell'esercizio delle funzioni.
Entrata in vigore il 15 agosto 2017
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