Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 agosto 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 agosto 2017 |
Commentari • 43
- 1. legittimazione passiva Intesa Sanpaolohttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
14 giugno 2019 Ecco la prima pronuncia edita del Tribunale di Venezia! Come noto, con la messa in liquidazione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e con la successiva cessione delle relative aziende bancarie a Intesa Sanpaolo, sono sorte contestazioni circa la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo nei contenziosi pregressi delle ex Banche Popolari Venete. Per un esame approfondito della questione e per l'esame di numerose altre sentenze sul punto, rinviamo al Post Intesa Sanpaolo e la legittimazione passiva nei contenziosi pregressi di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Qui ci soffermiamo su una delle prime sentenze (la prima edita) del Tribunale di Venezia: sentenza 4 …
Leggi di più… - 2. La gestione delle crisi delle banche prima e dopo la Direttiva BRRDRossella Cuomo · https://www.iusinitinere.it/
IGli intermediari bancari e finanziari, al pari delle altre imprese, possono entrare in crisi. Per evitare che il dissesto di un singolo istituto abbia ripercussioni verso altri istituti di credito, minacciando la stabilità dell'intero sistema finanziario, sono state adottate -a livello internazionale ed europeo- diverse modalità di risoluzione delle predette crisi. Un impulso importante si è avuto con la direttiva europea sul risanamento e la risoluzione delle banche e delle imprese di investimento (c.d. direttiva BRRD)[1], nonché con la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (c.d. DGSD)[2] che hanno definito un quadro armonizzato di regole per la gestione degli istituti …
Leggi di più… - 3. Legittimazione passiva Intesa Sanpaolo spahttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
7 novembre 2022 Legittimazione Intesa Sanpaolo: Corte Appello 7 novembre 2022 n. 2375 Presidente Rel. Passarelli. In altri articoli, che si trovano citati alla fine della pagina, abbiamo evidenziato la presenza di diversi orientamenti sulla nota questione della legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo spa per i contenziosi pregressi di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Quali sono i contenziosi pregressi nei quali è subentrata? Tutti oppure solo una parte, valendo l'indicazione del contratto di cessione che ne esclude alcuni (rapporti deteriorati, a sofferenza, chiusi, estinti, ecc.). In un precedente articolo avevamo messo in luce ad esempio una sentenza della Corte d'Appello …
Leggi di più… - 4. Escluso il credito risarcitorio per violazione dei doveri di informazione delle Banche VeneteEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 4 novembre 2024
- 5. Legittimazione passiva Intesa Sanpaolo spahttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
Giurisprudenza • +500
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- 2. Trib. Bari, sentenza 13/02/2025, n. 43Provvedimento: N. R.G. 55 -1/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Quarta Sezione Civile Procedure concorsuali Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice est. dott.ssa Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Francesco Biga, diretto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di liquidazione, p.iva , con sede in Milano, alla via Luciano Manara n. Controparte_1 P.IVA_1 17, in persona del legale rappresentante signor . Parte_2 …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Trieste, sentenza 27/01/2026, n. 16Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE SEZIONE SECONDA CIVILE Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: Dott.ssa Marina Vitulli Presidente Dott. Giuliano Berardi Consigliere est. Dott. Alessandra Burra Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 414 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 414/2024, pubblicata in data 18 giugno 2024, in punto: contratti bancari; causa vertente TRA Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 in proprio e in qualità di erede di Persona_1 , Parte_3 in proprio e in qualità …Leggi di più...
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- 5. Trib. Bari, sentenza 24/07/2025, n. 2939Provvedimento: TRIBUNALE DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8174/2018 R.G. vertente tra: (Avv. Mariangela Ghergo) Parte_1 - ATTORE - E incorporata per atto di fusione per incorporazione in Controparte_1 [...] Avv. Leonardo Patroni Griffi) Controparte_2 - CONVENUTA – - FATTO E DIRITTO - 1. Con atto di citazione notificato in data 22.05.2018, ha convenuto in giudizio la Parte_1 , chiedendo “a) In via principale: accertare e dichiarare il grave …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 , recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2017 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 25 giugno 2017 - Edizione straordinaria).
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 66.
- Allegato della Legge 31 luglio 2017, n. 121Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99
All'articolo 1 e' premesso il seguente:
«Art. 01 (Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 ). - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 2, alinea, le parole: "Entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro centoventi giorni";
b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. Al fine di assicurare la parita' di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passivita' di cui al comma 2 del presente articolo dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla e' prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative ad altri rapporti di cui e' parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso e' parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo.
Durante la proroga le passivita' producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili"».
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: «creditori non ceduti» sono sostituite dalle seguenti: «crediti non ceduti».
All'articolo 3:
al comma 2, alinea:
al primo periodo, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet»;
al secondo e al quarto periodo, le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet»;
al decimo periodo, le parole: «fermo che» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando che»;
al comma 2, lettera b), le parole: «le nullita'» sono sostituite dalle seguenti: «le ipotesi di nullita'» e le parole: «comma 2» dalle seguenti: «secondo comma»;
al comma 2, lettera c), le parole: «sulla conformita' urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «sulla conformita' dell'immobile alla disciplina in materia urbanistica, edilizia e di tutela dei beni storici e architettonici»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;
al comma 4, le parole: «regolamento (UE)» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE)».
All'articolo 4:
ai commi 2, terzo periodo, e 3, primo periodo, le parole: «111, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «111, primo comma».
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, la parola: «56-bis1» e' sostituita dalla seguente: «56-bis.1»;
al comma 4, primo periodo, la parola: «escluse» e' sostituita dalla seguente: «esclusi».
Nel titolo, dopo le parole: «Disposizioni urgenti» sono inserite le seguenti: «per assicurare la parita' di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonche'».