Sentenza 4 luglio 2006
Massime • 1
Allorché sia riconosciuta la continuazione tra più delitti alcuni dei quali punibili con l'ergastolo, una volta individuato l'ergastolo come pena base per la violazione ritenuta più grave, non è consentito infliggere, per quelle ritenute meno gravi, una pena detentiva temporanea, ma deve essere inasprita la pena perpetua con l'isolamento diurno, non escludendosi, come effetto favorevole del riconoscimento del vincolo, la possibilità di determinare quest'ultima sanzione anche in misura inferiore a quella minima prevista per il caso di concorso materiale di reati.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2006, n. 31433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31433 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 04/07/2006
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2306
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 007642/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) RI PASQUALE, N. IL 27/04/1964;
avverso ORDINANZA del 24/01/2006 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli Luigi (conformi). OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra i reati, ascritti a RI Pasquale, di semplice affiliazione ad associazione mafiosa (sentenza 10.2.1999 - irrevocabile l'8 febbraio 2000 - della Corte d'Assise di Appello di Reggio Calabria) e di successiva, ulteriore partecipazione al sodalizio in veste di capo (sentenza 5.3.2002 - irrevocabile il 26.2.2004 - della stessa Corte territoriale); ha rideterminato la pena in 17 anni di reclusione. Ricorre per Cassazione il P.G., denunciando erronea determinazione della pena per il reato continuato. Il giudice "a quo" aveva assunto come base di computo la pena di 12 anni di reclusione inflitta per il reato associativo più grave dal giudice di cognizione di primo grado (Corte d'Assise di Palmi del 22.9.1999), senza considerare che, a seguito di riforma in appello sul punto, riconosciuta la continuazione fra detto reato e più fatti di omicidio aggravato, la pena temporanea era stata assorbita in quella unificata dell'ergastolo con isolamento diurno, ridimensionata a semplice ergastolo in virtù dell'opzione per il rito abbreviato. Il ricorso è fondato. Anzitutto, il potere di unificare per continuazione più fatti separatamente giudicati è attribuito al giudice dell'esecuzione dall'art. 671 c.p.p., onde consentire la globale valutazione di un "iter" criminoso che i giudici della cognizione avevano preso in considerazione solo frammentariamente e non unitariamente;
ne segue che, se la continuazione è stata già irrevocabilmente accertata in sede di cognizione per alcuni fatti, il giudice dell'esecuzione non può - ignorando il legame riconosciuto - isolare un fatto e unirlo in continuazione con altro separatamente giudicato, ma può soltanto estendere il vincolo ex art. 81 c.p., all'altro fatto. In altri termini, poiché la continuazione presuppone un medesimo disegno criminoso, e quindi - per consolidata interpretazione - l'unitaria ideazione di più illeciti, se esiste un gruppo di reati contemporaneamente ideati e un altro reato risulta con uno di questi contestualmente progettato, tutti risalgono, per necessità logica, al medesimo programma criminoso (se A è ideato insieme a B, e B è ideato insieme a C, anche A e C sono contemporaneamente programmati). Pertanto nel caso di specie, assodato che i due reati associativi sono frutto del medesimo atto ideativo, essi sono entrambi uniti dal vincolo della continuazione anche agli omicidi. Conseguentemente,
scissa la continuazione "interna" alla sentenza 5.2.2002, correttamente la pena doveva essere determinata assumendo come base la sanzione ivi stabilita per il singolo e più grave omicidio (ergastolo), come prescritto dall'art. 187 disp. att. c.p.p.. Su tale base doveva essere operato (indipendentemente dai calcoli del giudice della cognizione, superati dal più ampio ambito cognitivo attribuito "in executivis" dall'art. 671 c.p.p.) l'inasprimento mediante isolamento diurno per i reati satelliti, considerando però che quelli giudicati con rito abbreviato non possono in concreto incidere sulla pena, verificandosi l'ipotesi di assorbimento prevista dall'art. 442 c.p.p., comma 2 - ultimo periodo. Quanto invece al fatto giudicato - per ciò che risulta con rito ordinario - dalla sentenza 10.2.1999 l'inasprimento sarà operativo, e dovrà essere effettuato secondo il criterio già in passato indicato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, allorché sia riconosciuta la continuazione tra più delitti alcuni dei quali punibili con l'ergastolo, una volta individuato l'ergastolo come pena base per la violazione ritenuta più grave, non è consentito infliggere, per quelle ritenute meno gravi, una pena detentiva temporanea, ma deve essere inasprita la pena perpetua con l'isolamento diurno, non escludendosi, come effetto favorevole del riconoscimento del vincolo, la possibllità di determinare quest'ultima sanzione anche in misura inferiore a quella minima prevista dall'art. 72 c.p., per il caso di concorso materiale di reati (Cass., Sez. 1^, 22.03 - 21.04.1993, Nistri;
4.3 - 1.4.2004, P.G. in proc. Ouahid).
L'ordinanza impugnata va perciò annullata quanto alla determinazione della pena per il reato continuato, con rinvio per nuovo esame alla stregua del principio sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per il reato continuato e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'Assise di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2006