CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19928 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: IO SI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/10/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di L'aquila vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Fabiola Furnari ha chiesto il rigewtto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento emesso in data 14 ottobre 2025 il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila ha respinto il reclamo introdotto da IO SI, in tema di visto di censura sulla corrispondenza. In motivazione si evidenzia che la tesi del reclamante – che lamenta la esistenza di un irragionevole doppio vaglio sulla propria corrispondenza, in ragione della condizione di giudicabile e di definitivo con denunzia di illegittimità del vaglio operato dal Magistrato di Sorveglianza – non può essere condivisa. L’esistenza di due distinti organi giurisdizionali - entrambi competenti ai sensi dell’art. 18 ter ord. pen. in ragione della posizione giuridica mista del detenuto - non determina alcuna illegittimità in ragione del fatto che è la stessa disposizione di legge a prevedere le Penale Sent. Sez. 1 Num. 19928 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 20/02/2026 distinte competenze. Non si verte in una situazione di conflitto e l’ambito del controllo, pure avendo oggetto le medesime missive, è in parte diverso, posto che il GIP ha una conoscenza di fatti che derivano dalle indagini più recenti, lì dove il Magistrato di Sorveglianza ha più ampia conoscenza della realtà interna all’Istituto penitenziario.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – IO SI, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente contesta la ritenuta legittimità del doppio vaglio (del GIP e del MdS) sulle medesime missive e rappresenta che in diversi casi il provvedimento favorevole all’inoltro di una delle autorità è rimasto privo di effetti per l’esistenza di un diniego da parte della autorità diversa. Si lamenta, pertanto, un effettivo pregiudizio alla cura dei propri interessi relazionali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. La disciplina di legge è stata correttamente inquadrata dal Tribunale, posto che la condizione di giudicabile determina la competenza del giudice procedente e quella di definitivo determina la competenza del Magistrato di Sorveglianza. L’art. 18 ter ord. pen. non prevede in via espressa il caso – non infrequente – del cumulo delle due condizioni in capo al medesimo soggetto. L’assenza di una previsione ad hoc di siffatta condizione (che è in concreto quella vissuta dall’IO) rende applicabile tanto la disposizione che si riferisce alla fase del giudizio che quella riferita alla fase della esecuzione. Nè può ritenersi applicabile la disciplina dei conflitti di competenza, posto che la doppia attribuzione dei poteri di controllo si determina esclusivamente in rapporto al cumulo soggettivo delle condizioni, ciascuna delle quali è prevista dalla legge. Non vi è, pertanto, alcun profilo di illegittimità del provvedimento impugnato rilevabile. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Fabiola Furnari ha chiesto il rigewtto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento emesso in data 14 ottobre 2025 il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila ha respinto il reclamo introdotto da IO SI, in tema di visto di censura sulla corrispondenza. In motivazione si evidenzia che la tesi del reclamante – che lamenta la esistenza di un irragionevole doppio vaglio sulla propria corrispondenza, in ragione della condizione di giudicabile e di definitivo con denunzia di illegittimità del vaglio operato dal Magistrato di Sorveglianza – non può essere condivisa. L’esistenza di due distinti organi giurisdizionali - entrambi competenti ai sensi dell’art. 18 ter ord. pen. in ragione della posizione giuridica mista del detenuto - non determina alcuna illegittimità in ragione del fatto che è la stessa disposizione di legge a prevedere le Penale Sent. Sez. 1 Num. 19928 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 20/02/2026 distinte competenze. Non si verte in una situazione di conflitto e l’ambito del controllo, pure avendo oggetto le medesime missive, è in parte diverso, posto che il GIP ha una conoscenza di fatti che derivano dalle indagini più recenti, lì dove il Magistrato di Sorveglianza ha più ampia conoscenza della realtà interna all’Istituto penitenziario.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – IO SI, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente contesta la ritenuta legittimità del doppio vaglio (del GIP e del MdS) sulle medesime missive e rappresenta che in diversi casi il provvedimento favorevole all’inoltro di una delle autorità è rimasto privo di effetti per l’esistenza di un diniego da parte della autorità diversa. Si lamenta, pertanto, un effettivo pregiudizio alla cura dei propri interessi relazionali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. La disciplina di legge è stata correttamente inquadrata dal Tribunale, posto che la condizione di giudicabile determina la competenza del giudice procedente e quella di definitivo determina la competenza del Magistrato di Sorveglianza. L’art. 18 ter ord. pen. non prevede in via espressa il caso – non infrequente – del cumulo delle due condizioni in capo al medesimo soggetto. L’assenza di una previsione ad hoc di siffatta condizione (che è in concreto quella vissuta dall’IO) rende applicabile tanto la disposizione che si riferisce alla fase del giudizio che quella riferita alla fase della esecuzione. Nè può ritenersi applicabile la disciplina dei conflitti di competenza, posto che la doppia attribuzione dei poteri di controllo si determina esclusivamente in rapporto al cumulo soggettivo delle condizioni, ciascuna delle quali è prevista dalla legge. Non vi è, pertanto, alcun profilo di illegittimità del provvedimento impugnato rilevabile. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente