Sentenza 4 giugno 1998
Massime • 1
La sentenza pronunciata nei confronti di imputato che, minore degli anni diciotto al momento della commissione del fatto, è maggiorenne alla data della pronuncia, non può essere impugnata dai genitori già titolari della potestà, atteso che tale potestà cessa al compimento del diciottesimo anno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/06/1998, n. 8835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8835 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Vincenzo Auriemma Presidente del 4.10.1998
1. Dott. Mauro D. Losapio Consigliere SENTENZA
2. " Carmelo Scinto " N. 1320
3. " Giovanni Federico " REGISTRO GENERALE
4. " Antonio Spagnuolo " N. 11160/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da EV IA nata a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma - sezione penale per i minorenni del 19 novembre 1997,
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere A. Spagnuolo,
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Filippo Fiore che ha concluso per il rigetto.
La Corte rileva.
Con l'impugnata sentenza è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto da EV KE, quale esercente la patria potestà sulla minore EV IA, avverso la sentenza di condanna del Tribunale per i minorenni di Roma del 19 giugno 1995. La Corte territoriale ha pronunciato l'inammissibilità per carenza di legittimazione dell'appellante ritenendo che il potere di rappresentanza ed assistenza del genitore, comprendente anche la facoltà di proporre impugnazione autonoma avverso la sentenza emessa nei confronti del figlio, vien meno con il raggiungimento della maggiore età del figlio medesimo. E nel caso in esame EV IA, nata il [...], al momento della decisione di 1^ grado aveva raggiunto già da tempo la maggiore età.
Ricorre per cassazione l'imputata denunciando violazione di legge ed assumendo che il potere d'impugnativa affidato al genitore non viene meno al compimento del diciottesimo anno d'età da parte del figlio. Il ricorso non è fondato.
Invero l'art. 34 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 consente all'esercente la potestà dei genitori di proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenne. Orbene, poiché la potestà genitoria, che comprende tutti i poteri decisionali funzionalmente collegati alla cura e all'educazione dei minori, è esercitata, ai sensi dell'art. 316 c.c., fino al raggiungimento della maggiore età, appare evidente che a tale data cessa anche la possibilità prevista dal citato art. 34 C.P.R. 448/1988. Dimodoché la sentenza nei confronti di imputato che, minore degli anni diciotto al momento di commissione del fatto, sia maggiorenne alla data della pronuncia, può essere appellata dallo stesso imputato senza che concorra analogo potere in capo ai genitori.
Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto non consegue la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 29 disp. att. min.
P.Q.M.
Visto l'art. 615 c.p.p. rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1998