Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 marzo 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 settembre 2022 |
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- 1. AMBIENTEDIRITTO.IT: I CONTENUTI DELLA RIVISTA GIURIDICA N.26Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Ecoreati – Avvelenamento delle falde acquifere – Configurabilità del reato – Sversamento accidentale – Natura di reato di pericolo presunto – Pericolo per la salute pubblica – Pericolosità scientificamente accertata – Mero superamento dei limiti tabellari – Potenzialità di nuocere alla salute – Artt.242, 257, 304 D.Lgs n. 152/06 – Artt. 439, 452, 674 c.p. – Disastro innominato – Natura di delitto a consumazione anticipata – Art. 434 cod. pen. – Avvelenamento di acque – Natura di reato istantaneo ad effetti permanenti – Condotte inquinanti potenzialmente pericolose per la salute pubblica – Conseguenze dannose del reato – Differenza tra art. 439 e 440 cod. …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/12/2023, n. 35092Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 12231-2020 proposto da: CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato CONCETTA SAETTA; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 35092 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 14/12/2023 Ric. 2020 n. 12231 sez. SU - ud. 10-10-2023 -2- ASL NAPOLI 1 CENTRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CORTINA D'AMPEZZO 269, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DE SANTIS, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO VITALE; - controricorrente - nonchè contro BFER BANCA S.P.A. (già COMMERCIO …Leggi di più...
- ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte dell'amministrazione obbligata·
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- interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002·
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Versioni del testo
- Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art 1.
1. A chiunque contravviene a quanto previsto agli articoli 1 e 2 - riguardanti gli esemplari indicati nell'allegato A, appendice I e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni - del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, recante attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunita' economica europea della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione, vengono applicate le seguenti sanzioni:
a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire quindici milioni a lire quattrocento milioni;
b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni e ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre, se trattasi di impresa commerciale, sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. - Art. 2. 1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, di cui all'articolo 1, comma 1, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene, trasporta anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell'allegato A, appendici II e III, e nell'allegato C, parte 2, del citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, e' punito con le seguenti sanzioni:
a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire dieci milioni a lire duecentocinquanta milioni;
b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno e ammenda da lire dieci milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre, se trattasi di impresa commerciale, sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. - Art. 3. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.